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Document 32019R0348

    Regolamento delegato (UE) 2019/348 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/6901

    GU L 63 del 4.3.2019, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/348/oj

    4.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 63/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/348 DELLA COMMISSIONE

    del 25 ottobre 2018

    che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per determinare se gli Stati membri debbano concedere gli obblighi semplificati agli enti soggetti alla loro giurisdizione, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutino l'impatto che il dissesto di un ente potrebbe avere in relazione a una serie di fattori indicati in tale articolo.

    (2)

    Tale valutazione dovrebbe essere distinta dalle altre valutazioni che debbano essere effettuate dalle autorità di risoluzione e non dovrebbe predeterminarle, compresa, in particolare, la valutazione della possibilità di risoluzione di un ente o di un gruppo o quella relativa al soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione di cui alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (3)

    La specificazione dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere pratica, efficiente ed efficace. L'impatto che il dissesto di un ente può avere dovrebbe pertanto essere valutato in primo luogo sulla base di criteri quantitativi e successivamente sulla base di criteri qualitativi. In generale, la valutazione basata su criteri qualitativi dovrebbe essere effettuata solo qualora la valutazione sulla base di criteri quantitativi non permetta di concludere che, alla luce dell'impatto che il dissesto dell'ente potrebbe avere, si imponga l'applicazione degli obblighi pieni e non degli obblighi semplificati.

    (4)

    Per garantire un'applicazione convergente ed efficace del presente regolamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare i criteri quantitativi rispetto a una soglia comune dell'Unione sotto forma di un punteggio quantitativo totale. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero calcolare tale punteggio quantitativo totale sulla base di una serie di indicatori, utilizzando i valori del pertinente quadro per le segnalazioni a fini di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 680/2014 (3).

    (5)

    Per garantire un equilibrio auspicabile per quanto riguarda la percentuale attesa di enti non ammissibili a beneficiare degli obblighi semplificati negli Stati membri e la ripartizione degli enti non ammissibili tra gli Stati membri, in linea di principio la soglia dell'Unione del punteggio quantitativo totale degli enti creditizi dovrebbe essere fissata a 25 punti base. Tuttavia, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero poter innalzare o ridurre la soglia di 25 punti base entro un intervallo compreso tra 0 e 105 punti base, in funzione delle specificità del settore bancario dello Stato membro. La forte concentrazione del settore bancario può giustificare una soglia più elevata, mentre la presenza di un gran numero di piccoli enti accanto ad un numero limitato di grandi enti può giustificare una riduzione della soglia. La soglia dovrebbe trovare il giusto equilibrio tra il valore complessivo del totale delle attività degli enti creditizi che potrebbero essere ammissibili a beneficiare degli obblighi semplificati in un determinato Stato membro e quello degli enti creditizi che non sarebbero ammissibili in base alla valutazione quantitativa.

    (6)

    Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero utilizzare approssimazioni adeguate sulla base dei principi contabili generalmente accettati a livello nazionale (GAAP) se non ricevono i valori degli indicatori da parte degli enti nel quadro delle segnalazioni a fini di vigilanza. Le autorità competenti o le autorità di risoluzione dovrebbero poter assegnare un valore pari a zero agli indicatori pertinenti se l'individuazione di approssimazioni fosse eccessivamente onerosa. Questa possibilità dovrebbe tuttavia essere limitata agli enti che non segnalano il modello 20 a norma dell'articolo 5, lettera a), punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, poiché non superano la soglia di cui al suddetto articolo.

    (7)

    Per garantire che l'approccio adottato nel presente regolamento sia pienamente conforme al principio di proporzionalità e per eliminare oneri sproporzionati, i piccoli enti creditizi dovrebbero poter essere valutati solo quantitativamente in base alle loro dimensioni. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto poter concludere che il dissesto di un piccolo ente creditizio non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento senza applicare il punteggio quantitativo totale, a condizione che la loro valutazione qualitativa confermi tale conclusione. Per i piccoli enti creditizi anche la valutazione basata su criteri qualitativi dovrebbe essere condotta in modo proporzionato.

    (8)

    Per garantire l'efficacia e l'efficienza della valutazione dell'impatto del dissesto degli enti sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, la specificazione dei criteri quantitativi e qualitativi dovrebbe basarsi sui termini e sulle categorie già previste dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (9)

    In particolare, a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, i G-SII sono identificati come tali sulla base, tra l'altro, delle loro dimensioni, delle interconnessioni con il sistema finanziario, della complessità e delle attività transfrontaliere. Poiché tali criteri coincidono in larga misura con i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero poter decidere che il dissesto di un G-SII potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento senza dover effettuare una valutazione quantitativa.

    (10)

    Inoltre, ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, gli O-SII sono identificati come tali sulla base, tra l'altro, delle loro dimensioni, della loro rilevanza per l'economia dell'Unione o dello Stato membro pertinente, della significatività delle loro attività transfrontaliere e della loro interconnessione con il sistema finanziario. Poiché tali criteri sono molto simili ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero poter decidere che il dissesto di un O-SII potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento senza dover effettuare una valutazione quantitativa.

    (11)

    Inoltre, l'articolo 107, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE impone all'Autorità bancaria europea (ABE) di emanare, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP). Le autorità competenti e gli enti finanziari a cui tali orientamenti sono rivolti sono tenuti a fare tutto il possibile per attenervisi. Pertanto, nel contesto della valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE le autorità competenti dovrebbero tener conto della classificazione di cui agli orientamenti per lo SREP dell'ABE. Le autorità competenti classificano le istituzioni in quattro categorie. La prima categoria (categoria 1 ai fini dello SREP) comprende i G-SII e gli O-SII e, se del caso, altri enti qualificati come tali dall'autorità competente in base alle dimensioni, all'organizzazione interna e alla natura, ampiezza e complessità delle attività. Di conseguenza, nel caso in cui l'autorità competente abbia stabilito che l'ente rientra nella categoria SREP 1, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero poter decidere che il dissesto di tale ente potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento senza dover effettuare una valutazione quantitativa.

    (12)

    Per garantire una valutazione coerente degli enti, è necessario specificare un elenco minimo di considerazioni in base alle quali le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero svolgere le loro valutazioni qualitative, senza impedire a dette autorità di tenere conto di altre considerazioni pertinenti. L'elenco minimo di considerazioni qualitative dovrebbe fare riferimento a circostanze che indicano che il dissesto di un ente potrebbe produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento.

    (13)

    Alla luce dell'ampia gamma di imprese di investimento rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE e della necessità di non anticipare il risultato dell'attività in corso a livello dell'Unione sul riesame dei requisiti prudenziali per queste imprese, il presente regolamento dovrebbe precisare solamente gli indicatori di cui le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto per valutare il criterio delle dimensioni. Tali autorità dovrebbero a loro volta fissare le ponderazioni assegnate a tali indicatori e determinare le soglie pertinenti.

    (14)

    Un ente facente parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE (gruppo transfrontaliero) è fortemente interconnesso e le sue attività sono molto più complesse di quelle di un ente autonomo. L'impatto del dissesto di un ente facente parte di un gruppo transfrontaliero potrebbe quindi essere più significativo. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto concludere che il dissesto di un ente facente parte di un gruppo transfrontaliero potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, se una delle valutazioni a livello dei singoli Stati membri in cui il gruppo è presente concluda in tal senso. A tal fine, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero coordinare le loro valutazioni e scambiarsi tutte le informazioni necessarie all'interno della struttura dell'Unione bancaria e nel quadro dei collegi di vigilanza e di risoluzione.

    (15)

    Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero poter decidere che il dissesto di taluni enti non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, anche nel caso in cui il loro punteggio quantitativo totale raggiunga la soglia predeterminata. Tale differenza di trattamento fra questi enti dovrebbe essere giustificata dalle loro caratteristiche eccezionali. Il primo gruppo è costituito da istituti di credito agevolato, il cui scopo è promuovere gli obiettivi di interesse pubblico dell'amministrazione centrale o regionale ovvero dell'autorità locale di uno Stato membro tramite la concessione di prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro. I prestiti concessi da questi enti sono garantiti, direttamente o indirettamente, dall'amministrazione centrale o regionale ovvero dall'autorità locale. Gli istituti di credito agevolato possono, di conseguenza, essere considerati enti il cui dissesto non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, purché tale conclusione sia in linea con la valutazione qualitativa effettuata per tali istituti. Il secondo gruppo è costituito da enti creditizi che sono stati oggetto di un processo di liquidazione ordinato. Poiché un processo di liquidazione ordinato in genere impedisce nuove attività, gli enti creditizi che ne sono stati oggetto possono anch'essi essere considerati enti il cui dissesto non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, purché ciò sia in linea con la valutazione qualitativa effettuata per tali enti creditizi.

    (16)

    Tenuto conto della diversità dei fini della pianificazione del risanamento e della risoluzione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dello stesso Stato membro dovrebbero poter giungere a conclusioni diverse nelle loro valutazioni effettuate conformemente al presente regolamento. In particolare, esse possono prendere decisioni diverse nel fissare le soglie del punteggio quantitativo totale, nell'applicare un trattamento speciale agli istituti di credito agevolato e agli enti creditizi oggetto di un processo di liquidazione ordinato, nonché giungere a conclusioni diverse in merito alla possibilità di concedere gli obblighi semplificati. In questi casi, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare periodicamente se la differenza sia ancora giustificata.

    (17)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

    (18)

    L'ABE ha svolto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Valutazione quantitativa degli enti creditizi

    1.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutano l'impatto del dissesto di un ente creditizio sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento sulla base del punteggio quantitativo totale calcolato conformemente all'allegato I. Esse lo fanno con cadenza regolare e almeno ogni due anni.

    2.   L'ente creditizio con un punteggio quantitativo totale pari o superiore a 25 punti base è considerato un ente il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento.

    3.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono innalzare o ridurre la soglia di cui al paragrafo 2 entro un intervallo compreso tra 0 e 105 punti base. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione riesaminano periodicamente la soglia modificata.

    4.   Se i valori degli indicatori di cui all'allegato I non sono disponibili, la valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base di approssimazioni correlate nella misura più ampia possibile agli indicatori di cui all'allegato III.

    5.   Quando l'ente creditizio non supera la soglia di cui all'articolo 5, lettera a), punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e non presenta il modello 20 di cui allo stesso regolamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono attribuire un valore pari a zero agli indicatori pertinenti di cui all'allegato III.

    6.   Quando le attività totali dell'ente creditizio non superano lo 0,02 % del totale delle attività di tutti gli enti creditizi autorizzati e, qualora siano disponibili i dati pertinenti, delle succursali stabilite nello Stato membro, comprese le succursali dell'Unione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono, senza applicare i paragrafi da 1 a 5, stabilire che il dissesto dell'ente creditizio in questione non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, salvo nel caso in cui ciò sia giustificato sulla base dell'articolo 2.

    7.   Qualora l'ente creditizio sia stato individuato come G-SII od O-SII ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o classificato di categoria 1 sulla base degli orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP) emanati conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, di detta direttiva, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono, senza applicare i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, stabilire che il dissesto dell'ente creditizio in questione potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento. Si tiene tuttavia conto dei valori degli indicatori pertinenti per detti enti per determinare l'importo aggregato di cui all'allegato I, punto 2, e per determinare le attività totali di tutti gli enti creditizi autorizzati nello Stato membro ai fini del paragrafo 6.

    Articolo 2

    Valutazione qualitativa degli enti creditizi

    1.   Se, a norma dell'articolo 1, l'ente creditizio non è considerato un ente il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutano l'impatto del dissesto dell'ente creditizio sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a intervalli regolari e almeno ogni due anni, tenendo conto, come minimo, di tutte le seguenti considerazioni qualitative:

    a)

    in che misura l'ente creditizio svolge funzioni essenziali in uno o più Stati membri;

    b)

    se i depositi protetti dell'ente creditizio supererebbero i mezzi finanziari disponibili del pertinente sistema di garanzia dei depositi e la capacità del sistema di garanzia dei depositi di raccogliere contributi straordinari ex post, di cui all'articolo 10 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

    c)

    se la struttura azionaria dell'ente creditizio è altamente concentrata, estremamente diffusa o non sufficientemente trasparente, in misura tale da poter produrre effetti negativi sulla disponibilità o sull'attuazione tempestiva delle azioni di risanamento o di risoluzione dell'ente;

    d)

    se l'ente creditizio, che è membro di un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), presta funzioni essenziali ad altri membri del sistema di tutela istituzionale, ivi compresi servizi di compensazione, di tesoreria o altri servizi;

    e)

    se l'ente creditizio è affiliato a un organismo centrale di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, e la mutualizzazione delle perdite tra enti affiliati costituirebbe un rilevante impedimento alla procedura ordinaria di insolvenza.

    2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in modo indipendente dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione alla luce delle finalità perseguite dalla pianificazione del risanamento e della risoluzione.

    3.   La valutazione di cui al paragrafo 1 può essere effettuata per una categoria di enti creditizi quando la pertinente autorità competente o la pertinente autorità di risoluzione stabilisce che due o più enti creditizi presentano caratteristiche simili per quanto concerne tutte le considerazioni qualitative di cui al paragrafo 1.

    Articolo 3

    Valutazione quantitativa delle imprese di investimento

    1.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutano l'impatto del dissesto dell'impresa di investimento sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a intervalli regolari e almeno ogni due anni, sulla base di quanto segue:

    a)

    il punteggio quantitativo totale calcolato sulla base degli indicatori di cui all'allegato II;

    b)

    le ponderazioni assegnate a detti indicatori dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione.

    2.   I valori degli indicatori sono determinati sulla base degli indicatori come precisato all'allegato III. Se i valori degli indicatori di cui all'allegato II non sono disponibili, la valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base di approssimazioni correlate nella misura più ampia possibile agli indicatori di cui all'allegato III. Quando non sono disponibili approssimazioni, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono sostituire gli indicatori di cui all'allegato II con altri indicatori pertinenti.

    3.   La soglia del punteggio quantitativo totale è fissata dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione.

    4.   Se ottiene un punteggio quantitativo totale pari o superiore alla soglia di cui al paragrafo 3, l'impresa di investimento è considerata un ente il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento.

    5.   Se l'impresa di investimento è stata individuata come G-SII od O-SII ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o se è stata classificata nella categoria 1 sulla base degli orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP emanati a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, della stessa direttiva, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono, senza applicare i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, stabilire che il dissesto dell'ente in questione potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento.

    Articolo 4

    Valutazione qualitativa delle imprese di investimento

    1.   Se l'impresa di investimento non è considerata un ente il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a norma dell'articolo 3, le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutano l'impatto del dissesto dell'impresa di investimento sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a intervalli regolari e almeno ogni due anni, tenendo conto, come minimo, delle seguenti considerazioni qualitative:

    a)

    in che misura l'impresa di investimento svolge funzioni essenziali in uno o più Stati membri;

    b)

    se la struttura azionaria dell'impresa di investimento è altamente concentrata, estremamente diffusa o non sufficientemente trasparente, in misura tale da poter produrre effetti negativi sulla disponibilità o sull'attuazione tempestiva delle azioni di risanamento o di risoluzione dell'ente;

    c)

    se l'impresa di investimento, che è membro di un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, presta funzioni essenziali ad altri membri del sistema di tutela istituzionale, ivi compresi servizi di compensazione, di tesoreria o altri servizi;

    d)

    se la maggior parte dei clienti dell'impresa di investimento sono clienti al dettaglio o professionali;

    e)

    in che misura il denaro e gli strumenti finanziari detenuti dall'impresa di investimento per conto dei propri clienti non sarebbero pienamente protetti da un sistema di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

    f)

    se il modello di business dell'impresa di investimento è complesso, compresa la portata delle sue attività di investimento.

    2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in modo indipendente dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione alla luce delle finalità perseguite dalla pianificazione del risanamento e della risoluzione.

    Articolo 5

    Enti facenti parte di gruppi

    1.   Per gli enti che fanno parte di un gruppo, le valutazioni di cui agli articoli da 1 a 4 sono effettuate a livello dell'impresa madre nello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato.

    2.   In deroga al paragrafo 1, per gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, le valutazioni di cui agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento sono effettuate ai seguenti livelli:

    a)

    il livello dell'impresa madre nell'Unione;

    b)

    il livello di ciascuna impresa madre in uno Stato membro o, se non vi è impresa madre nello Stato membro, il livello di ciascuna filiazione a sé stante del gruppo nello Stato membro.

    3.   Gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE sono considerati enti il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, se una delle seguenti condizioni si applica ad almeno uno dei livelli di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo:

    a)

    l'ente ha ottenuto un punteggio quantitativo totale che è pari o superiore alla soglia fissata dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, o dell'articolo 3, paragrafo 3;

    b)

    sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o all'articolo 4, paragrafo 1.

    4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli enti che sono oggetto di un piano di risanamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.

    5.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione coordinano le valutazioni di cui al presente articolo e si scambiano tutte le informazioni necessarie nel quadro dei collegi di vigilanza e di risoluzione.

    Articolo 6

    Valutazione degli istituti di credito agevolato

    Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono considerare gli istituti di credito agevolato, quali definiti all'articolo 3, punto 27, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione (9), quali enti il cui dissesto non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, senza applicare l'articolo 1, paragrafi 2 e 7, e l'articolo 5, paragrafo 3, se le considerazioni qualitative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non sono soddisfatte ad almeno uno dei seguenti livelli:

    a)

    il livello dell'impresa madre nell'Unione;

    b)

    il livello di ciascuna impresa madre in uno Stato membro o, se non vi è impresa madre nello Stato membro, il livello di ciascuna filiazione a sé stante del gruppo nello Stato membro.

    Articolo 7

    Valutazione degli enti creditizi oggetto di un processo di liquidazione ordinato

    Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono considerare gli enti creditizi che sono oggetto di un processo di liquidazione ordinato quali enti il cui dissesto non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, senza applicare l'articolo 1, paragrafi 2 e 7, e l'articolo 5, paragrafo 3, se le considerazioni qualitative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non sono soddisfatte ad almeno uno dei seguenti livelli:

    a)

    il livello dell'impresa madre nell'Unione;

    b)

    il livello di ciascuna impresa madre in uno Stato membro o, se non vi è impresa madre nello Stato membro, il livello di ciascuna filiazione a sé stante del gruppo nello Stato membro.

    Articolo 8

    Valutazione da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione dello stesso Stato membro

    Tenuto conto della diversità dei fini della pianificazione del risanamento e della risoluzione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dello stesso Stato membro possono giungere a conclusioni diverse per quanto riguarda l'applicazione degli articoli da 1 a 4 e degli articoli 6 e 7, nel qual caso esse valutano periodicamente se questa difformità nelle conclusioni sia ancora giustificata.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018.

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

    (2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (6)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

    (7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (8)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

    (9)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).


    ALLEGATO 1

    Tabella 1

    indicatori e coefficienti di ponderazione per il calcolo del punteggio quantitativo totale degli enti creditizi

    Criterio

    Indicatore per gli enti creditizi

    Coefficiente di ponderazione

    Dimensioni

    Totale delle attività

    25 %

    Interconnessione

    Passività verso altri enti finanziari

    8,33 %

    Attività verso altri enti finanziari

    8,33 %

    Titoli di debito in essere

    8,33 %

    Ambito e complessità delle attività

    Valore dei derivati OTC (nozionale)

    8,33 %

    Passività transgiurisdizionali

    8,33 %

    Crediti transgiurisdizionali

    8,33 %

    Tipo di attività

    Depositi del settore privato effettuati da depositanti dell'Unione

    8,33 %

    Prestiti al settore privato destinati a beneficiari dell'Unione

    8,33 %

    Valore dei pagamenti interni

    8,33 %

    1.

    Per ogni indicatore elencato nella tabella 1, il corrispondente valore viene determinato in base alle specifiche di cui all'allegato III.

    2.

    Il valore dell'indicatore per ogni ente creditizio è diviso per l'importo aggregato del valore dell'indicatore corrispondente di tutti gli enti creditizi autorizzati nello Stato membro e, qualora siano disponibili i dati pertinenti, delle succursali stabilite nello Stato membro in questione, ivi comprese le succursali dell'Unione stabilite in tale Stato membro.

    3.

    I rapporti ottenuti sono moltiplicati per 10 000 per esprimere i punteggi dell'indicatore in termini di punti base.

    4.

    Per ciascun indicatore, il punteggio ottenuto (espresso in punti base) è moltiplicato per il coefficiente di ponderazione assegnato all'indicatore, che è riportato nella tabella 1.

    5.

    Il punteggio quantitativo totale è la somma di tutti i punteggi per ogni indicatore così ponderati.


    ALLEGATO 2

    Tabella 2

    indicatori per le imprese di investimento

    Criterio

    Indicatore per le imprese di investimento

    Dimensioni

    Totale delle attività

    Totale delle passività

    Ricavi totali da commissioni e compensi

    Attività in gestione


    ALLEGATO 3

    Tabella 3

    specifiche degli indicatori

    Indicatore

    Ambito di applicazione

    Specifiche

    Totale delle attività

    A livello mondiale

    FINREP (IFRS o GAAP) → F 01.01, riga 380, colonna 010

    Totale delle passività

    A livello mondiale

    FINREP (IFRS o GAAP) → F 01.02, riga 300, colonna 010

    Ricavi totali da commissioni e compensi

    A livello mondiale

    FINREP (IFRS o GAAP) → F 02.00, riga 200, colonna 010

    Attività in gestione

    A livello mondiale

    FINREP (IFRS o GAAP) → F 22.02, riga 010, colonna 010

    Passività verso altri enti finanziari

    A livello mondiale

    FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 020 + 030 + 050 + 060 + 100 + 110, colonna 010, Tutti i paesi (asse z)

    Attività verso altri enti finanziari

    A livello mondiale

    FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 020 + 030 + 050 + 060 + 110 + 120 + 170 + 180, colonna 010, Tutti i paesi (asse z)

    Titoli di debito in essere

    A livello mondiale

    FINREP (IFRS o GAAP) → F 01.02, righe 050 + 090 + 130, colonna 010

    Valore dei derivati OTC (nozionale)

    A livello mondiale

    FINREP (IFRS) → F 10.00, righe 300 + 310 + 320, colonna 030 + F 11.00, righe 510 + 520 + 530, colonna 030

    FINREP (GAAP) → F 10.00, righe 300 + 310 + 320, colonna 030 + F 11.00, righe 510 + 520 + 530, colonna 030

    Passività transgiurisdizionali

    A livello mondiale

    FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 010 + 040 + 070, colonna 010, Tutti i paesi eccetto il paese di origine (asse z)

    Nota: il valore calcolato deve escludere i) le passività interne e ii) le passività di filiazioni e succursali estere nei confronti di controparti dello stesso paese ospitante.

    Crediti transgiurisdizionali

    A livello mondiale

    FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 010 + 040 + 080 + 140, colonna 010, Tutti i paesi eccetto il paese di origine (asse z)

    Nota: il valore calcolato deve escludere i) le attività interne e ii) le attività di filiazioni e succursali estere nei confronti di controparti dello stesso paese ospitante.

    Depositi del settore privato effettuati da depositanti dell'Unione

    Solo UE

    FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 120 + 130, colonna 010, Paesi UE (asse z)

    Prestiti al settore privato destinati a beneficiari dell'Unione

    Solo UE

    FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 190 + 220, colonna 010, Paesi UE (asse z)

    Valore delle operazioni interne di pagamento

    A livello mondiale

    Pagamenti effettuati nell'anno della segnalazione (esclusi i pagamenti infragruppo): questo indicatore rappresenta il valore dei pagamenti di una banca inviati mediante tutti i principali sistemi di pagamento di cui è membro.

    Segnalare il valore lordo totale di tutti i pagamenti in contante inviati dall'entità pertinente attraverso sistemi di pagamento di importo rilevante e il valore lordo di tutti i pagamenti in contante inviati tramite banca corrispondente (ad esempio utilizzando un conto corrispondente o un «conto nostro») nel corso dell'anno di riferimento in ciascuna valuta indicata. Dovrebbero essere segnalati tutti i pagamenti effettuati tramite banca corrispondente, indipendentemente dalle modalità effettive con cui la banca corrispondente regola l'operazione. Non includere operazioni infragruppo (ossia operazioni trattate all'interno o tra entità dello stesso gruppo dell'entità pertinente). Se non sono disponibili i totali esatti è possibile segnalare le stime per eccesso conosciute.

    I pagamenti dovrebbero essere segnalati a prescindere dallo scopo, dal luogo o metodo di regolamento. Questo comprende, tra l'altro, i pagamenti in contanti associati ai derivati, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni in valuta. Non includere il valore degli elementi non monetari regolati in relazione a queste operazioni. Includere i pagamenti in contante eseguiti a nome del soggetto segnalante e a nome della clientela (compresi gli enti finanziari e altri clienti commerciali). Non includere i pagamenti effettuati mediante sistemi di pagamento al dettaglio.

    Includere solo i pagamenti in uscita (ossia escludere i pagamenti ricevuti). Includere l'importo dei pagamenti effettuati tramite il sistema Continuous Linked Settlement (CLS). Fatta eccezione per i pagamenti CLS, non compensare i valori dei pagamenti all'ingrosso in uscita, anche se l'operazione è stata regolata su base netta (vale a dire che tutti i pagamenti all'ingrosso effettuati attraverso sistemi di pagamento di importo rilevante o tramite un agente devono essere segnalati su base lorda). I pagamenti al dettaglio inviati attraverso sistemi di pagamento di importo rilevante o tramite un agente possono essere segnalati su base netta.

    Si prega di segnalare i valori in euro utilizzando il tasso ufficiale di cui al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm (per i tassi mensili) e http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html (per i tassi giornalieri).


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