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Document 32019O0018
Guideline (EU) 2019/1386 of the European Central Bank of 7 June 2019 amending Guideline ECB/2014/15 on monetary and financial statistics (ECB/2019/18)
Indirizzo (UE) 2019/1386 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2019, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2019/18)
Indirizzo (UE) 2019/1386 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2019, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2019/18)
GU L 232 del 6.9.2019, p. 1–454
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; abrog. impl. da 32021O0835
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014O0015 | (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, FI, SL, SV) sostituzione | articolo 26 titolo (suddivisione) | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | aggiunta | allegato II parte 24 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | aggiunta | allegato IV parte 7 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | aggiunta | articolo 2 punto 5 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | aggiunta | articolo 26 paragrafo 10 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | aggiunta | articolo 26 paragrafo 11 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | aggiunta | articolo 26 paragrafo 12 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | aggiunta | articolo 26 paragrafo 13 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | aggiunta | articolo 26 paragrafo 14 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | aggiunta | articolo 26 paragrafo 15 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | aggiunta | articolo 26 paragrafo 6 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | aggiunta | articolo 26 paragrafo 7 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | aggiunta | articolo 26 paragrafo 8 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | aggiunta | articolo 26 paragrafo 9 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | sostituzione | allegato II parte 22 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | sostituzione | allegato II parte 23 tabella 2a | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | sostituzione | allegato II parte 9 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | sostituzione | allegato III parte 2 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | sostituzione | allegato IV parte 1 | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | sostituzione | allegato IV titolo (suddivisione) | 02/10/2019 | |
Modifies | 32014O0015 | sostituzione | articolo 26 paragrafo 1 | 02/10/2019 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32021O0835 | 01/02/2022 |
6.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/1 |
INDIRIZZO (UE) 2019/1386 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 giugno 2019
che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2019/18)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea (BCE/2018/2) (2) stabilisce obblighi di raccolta e segnalazione statistica dei fondi pensione (FP). La raccolta di tali informazioni è necessaria per supportare la BCE nell'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla stabilità del sistema finanziario. Le prime segnalazioni ai sensi del regolamento BCE (UE) n. 2018/231 (BCE/2018/2) hanno inizio, di regola, con i dati trimestrali sulle attività relativi al terzo trimestre 2019 e con i dati annuali sulle passività e sul numero degli iscritti a regimi pensionistici relativi al 2019. Risulta pertanto necessario aggiornare il quadro per la segnalazione statistica sugli FP stabilito nell'indirizzo BCE/2014/15 (3). |
(2) |
L'indirizzo BCE/2014/15 già prevede la segnalazione di informazioni statistiche relative agli FP da parte delle Banche centrali nazionali (BCN). I dati relativi agli FP sono trasmessi alla BCE sulla base dei dati attualmente disponibili a livello nazionale. Le pertinenti disposizioni dell'indirizzo BCE/2014/15 dovrebbero essere sostituite alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2). Al fine di assicurare un'agevole transizione, per il terzo e il quarto trimestre del 2019, le BCN dovrebbero segnalare le informazioni statistiche sugli FP sia in conformità all'indirizzo BCE/2014/15 che con gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2). |
(3) |
Le modifiche alle tabelle 1.B., 1.H., 2.B. e 2.G. della parte 9 dell'allegato II sono necessarie al fine di rispecchiare gli aggiornamenti alla tassonomia dell'Autorità bancaria europea. Le tabelle 1.B., 1.D., 1.E., 1.F., 1.G., 1.H., 1.J., 2.B., 2.C., 2.D., 2.E., 2.F., 2.G. e 2.I. della parte 9 dell'allegato II dovrebbero essere modificate per rivedere la frequenza della segnalazione dei dati da parte delle BCN alla BCE in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, dell'indirizzo BCE/2014/15. Inoltre si rende necessaria una modifica minore alla tabella di cui alla parte 22 dell'allegato II per allineare detta tabella alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Si rende necessaria una modifica minore alla tabella 2a della parte 23 dell'allegato II al fine di fornire un quadro più completo delle attività detenute dagli operatori segnalanti. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2014/15, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2014/15 è modificato come segue:
1. |
all'articolo 2 è inserito il seguente punto (5):
(*1) Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 3).»;" |
2. |
l'articolo 26 è modificato come segue:
|
3. |
Gli allegati I, II e IV sono modificati in modo conforme all'allegato al presente Indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 2 ottobre 2019.
Articolo 3
Destinatari
Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono i destinatari del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 giugno 2019.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318, del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (GU L 45 del 17.2.2014, pag. 3).
(3) Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e IV dell'Indirizzo BCE/2014/15 sono modificati come segue:
1. |
l'allegato II è modificato come segue:
|
2. |
all'allegato III, la parte 2 è sostituita dalla seguente: «PARTE 2 DSD e flussi di dati/serie di dati
(*1) Tale caratteristica dei flussi di dati non verrà utilizzata nella produzione per la segnalazione dei dati relativi al primo trimestre 2010.»;" |
3. |
l'allegato IV è modificato come segue:
|
(*1) Tale caratteristica dei flussi di dati non verrà utilizzata nella produzione per la segnalazione dei dati relativi al primo trimestre 2010.»;
(*2) Ciò è in linea con il SEC 2010 e gli altri standard statistici internazionali.
(*3) Tuttavia,in caso di statistiche relative agli FI, il regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) impone la segnalazione separata dei dati relativi alle nuove emissioni e rimborsi di partecipazioni/quote di FI durante il mese di riferimento per la segnalazione.
(*4) La definizione e la classificazione di «Altre variazioni» sono ampiamente coerenti con quelle del SEC 2010. La categoria «riclassificazioni e altri aggiustamenti» equivale grosso modo a «Altre variazioni di volume delle attività e delle passività» (K.1-K.6, v. i paragrafi 6.03-25), mentre «rivalutazioni» può corrispondere a «guadagni e perdite nominali in conto capitale» (K.7, v. paragrafi 6.26-64). Per le statistiche relative alle VdB, uno scostamento significativo è il fatto che le «svalutazioni di crediti» figurino nella stessa categoria delle «rivalutazioni» (e precisamente come rivalutazioni dovute a variazioni di prezzo), mentre nel SEC 2010 sono di norma considerate «altre variazioni di volume» (paragrafo 6.14) - ad eccezione delle perdite realizzate alla cessione dei crediti; tali perdite, che sono pari alla differenza tra il prezzo dell'operazione e il valore contabile di bilancio del credito, devono essere registrate come una rivalutazione (paragrafo 6.58). L'inserimento di «svalutazioni di crediti» nella voce «rivalutazioni» costituisce uno scostamento anche rispetto alle norme relative alla posizione netta con l'estero (p.n.e.). Nelle p.n.e. tali svalutazioni di crediti sono considerate come «altri aggiustamenti» e non come «variazioni dei prezzi o dei tassi di cambio». Per le statistiche relative agli FI, le «cancellazioni/svalutazioni di crediti» non sono richieste.
(*5) La Direzione Contabilità e finanze della BCE segnala gli aggiustamenti relativi al bilancio della BCE.»»
(1) Tale voce può comprendere riserve tecniche di assicurazione non vita (SEC 2010: F.61), diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (in linea con SEC 2010: F.64) e riserve per escussioni di garanzie standard (SEC 2010: F.66.
(2) Tale voce, incluse le relative disaggregazioni, può comprendere diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (SEC 2010: F.64) e diritti a prestazioni non pensionistiche (SEC 2010: F.65).»
(3) Tale voce può comprendere riserve tecniche di assicurazione non vita (SEC 2010: F.61), diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (in linea con SEC 2010: F.64) e riserve per escussioni di garanzie standard (SEC 2010: F.66)
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Requisiti richiesti alle IA dal regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50). |
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Requisiti da segnalare per le IA se disponibili alle BCN (voci per memoria)» |
(4) stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN
(5) e riserve tecniche totali possono includere le riserve tecniche di assicurazione sulla vita
(6) Sistemi figurativi a contribuzione definita e sistemi ibridi sono classificati come sistemi a prestazione definita
(7) Diritti rilevanti solo per le famiglie (s.14)
(8) 1) stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN
(9) stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN
(10) stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN