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Document 32019D1722
Council Decision (CFSP) 2019/1722 of 14 October 2019 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
Decisione (PESC) 2019/1722 del Consiglio del 14 ottobre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
Decisione (PESC) 2019/1722 del Consiglio del 14 ottobre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
ST/12163/2019/INIT
GU L 262 del 15.10.2019, p. 66–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32018D1544 | 16/10/2019 | 16/10/2020 | ||
Modifies | 32018D1544 | sostituzione | articolo 8 | 16/10/2019 |
15.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 262/66 |
DECISIONE (PESC) 2019/1722 DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2019
che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (1),
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544. |
(2) |
La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2019. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi indicate fino al 16 ottobre 2020. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2020. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI