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Document 32019D1325

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/1325 della Commissione, del 27 maggio 2019, che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2019) 3816]

    C/2019/3816

    GU L 206 del 6.8.2019, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1325/oj

    6.8.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 206/21


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1325 DELLA COMMISSIONE

    del 27 maggio 2019

    che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

    [notificata con il numero C(2019) 3816]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/863/CE della Commissione (2) ha concesso una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE, al fine di consentire, a determinate condizioni, l'applicazione di effluente di allevamento fino a un limite di 250 kg di azoto per ettaro all'anno nelle aziende agricole dell'Irlanda del Nord aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 %.

    (2)

    La decisione 2011/128/UE della Commissione (3) ha prorogato tale deroga fino al 31 dicembre 2014 e la decisione di esecuzione (UE) 2015/346 della Commissione (4) ha concesso una deroga analoga fino al 31 dicembre 2018.

    (3)

    La deroga concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/346 riguardava 478 aziende nel 2018, corrispondenti a circa l'1,9 % del totale delle aziende e al 4 % della superficie agricola totale netta in Irlanda del Nord.

    (4)

    Il 20 febbraio 2019, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE con riguardo alla regione dell'Irlanda del Nord.

    (5)

    Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, il Regno Unito attua un programma d'azione su tutto il territorio della regione dell'Irlanda del Nord.

    (6)

    La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE nel periodo 2012-2015 (5) ha evidenziato che nella regione dell'Irlanda del Nord il 98,2 % delle stazioni di monitoraggio indicava una concentrazione media di nitrati nelle acque sotterranee inferiore a 25 mg/l e l'1,2 % delle stazioni di monitoraggio indicava una concentrazione media di nitrati nelle acque sotterranee superiore a 50 mg/l. Per quanto riguarda le acque superficiali, tutte le stazioni di monitoraggio indicavano una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l.

    (7)

    Il numero di aziende agricole nell'Irlanda del Nord è aumentato del 2 % mentre la superficie agricola totale è rimasta immutata tra il periodo 2008-2011 e il periodo 2012-2015. Il numero di bovini è rimasto immutato, mentre il numero di ovini, suini e pollame è aumentato rispettivamente del 2 %, 18 % e 14 % nel periodo dal 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011. Il carico medio di azoto da effluenti di allevamento nel periodo 2012-2015 è stato di 98 kg/ha, con un aumento dell'1,2 % rispetto al periodo 2008-2011. L'eccesso medio di fosforo nel periodo 2012-2015 è stato di 11,4 kg/ha, con un calo del 16 % rispetto al periodo 2008-2011. L'uso medio di fertilizzanti chimici azotati è aumentato del 4,1 % nel periodo 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011. L'uso medio di fertilizzanti chimici fosfatici è aumentato del 26 % nel periodo 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011. Tuttavia, l'uso medio di fertilizzanti chimici fosfatici nel periodo 2012-2015 era ancora inferiore del 40 % rispetto al loro uso medio nel periodo 2004-2007.

    (8)

    In Irlanda del Nord, il 93 % delle superfici agricole è prativo. Complessivamente, nelle aziende agricole il 42 % della superficie è sfruttato in modo estensivo e presenta un fattore di densità inferiore a 1 unità di bestiame per ettaro e un basso apporto di fertilizzanti; il 4 % è sfruttato nel quadro di programmi agroambientali e solo il 25 % è sfruttato in modo più intensivo, con una densità pari o superiore a 2 unità di bestiame per ettaro. Il 4 % dei terreni agricoli è utilizzato per attività agricole seminative. Nelle superfici prative, il quantitativo medio di fertilizzanti chimici impiegato è pari a 76 kg/ha di azoto e 5 kg/ha di fosforo.

    (9)

    L'Irlanda del Nord è caratterizzata da un elevato livello di precipitazioni e dalla prevalenza di suoli con scarso drenaggio. Poiché il drenaggio è difficoltoso, il potenziale di denitrificazione della maggior parte dei terreni in Irlanda del Nord è relativamente elevato, per cui la concentrazione di nitrati nel suolo è ridotta e, di conseguenza, sono ridotti anche i quantitativi di nitrati che possono essere liscivati.

    (10)

    Il clima nordirlandese, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una stagione vegetativa relativamente lunga nelle specie erbose, la cui durata varia da 270 giorni all'anno nella regione costiera orientale a circa 260 giorni all'anno nelle pianure della regione centrale.

    (11)

    Dopo aver esaminato la domanda presentata dal Regno Unito per la regione dell'Irlanda del Nord a norma dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE, e tenendo conto delle norme del programma d'azione sui nutrienti (Irlanda del Nord) del 2019 (6) e dell'esperienza acquisita con le deroghe di cui alla decisione 2007/863/CE e alla decisione di esecuzione (UE) 2015/346, la Commissione ritiene che l'uso del quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo proposto dal Regno Unito per la regione dell'Irlanda del Nord, pari a 250 kg di azoto, non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, purché siano rispettate le condizioni di cui alla presente decisione.

    (12)

    Dalle informazioni supplementari trasmesse dal Regno Unito risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro proposto per le aziende aventi almeno l'80 % di superficie prativa è giustificato in base a criteri oggettivi quali la presenza di stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto.

    (13)

    La decisione di esecuzione (UE) 2015/346 è scaduta il 31 dicembre 2018. Al fine di garantire che gli agricoltori interessati possano beneficiare della deroga richiesta, è pertanto necessario adottare la presente decisione.

    (14)

    La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce norme generali per l'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività dell'Unione suscettibili di ripercuotersi sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di ridurre l'onere amministrativo e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente decisione il Regno Unito dovrebbe, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo, istituito ai sensi del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    (15)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Deroga

    Subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 10, è concessa la deroga richiesta con lettera del 19 febbraio 2019 dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord, finalizzata a consentire l'applicazione al suolo di un quantitativo di azoto da effluente di allevamento superiore a quello previsto nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    La deroga concessa a norma dell'articolo 1 si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali sia stata concessa l'autorizzazione a norma dell'articolo 5.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

    a)   «prato: una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea;

    b)   «azienda agricola a superficie prativa»: un'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato;

    c)   «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

    d)   «parcella»: un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

    e)   «piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti;

    f)   «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi.

    Articolo 4

    Domande di autorizzazione

    1.   Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale per applicare effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l'anno. Alla domanda è allegata una dichiarazione attestante che l'agricoltore è oggetto di tutti i controlli di cui all'articolo 9.

    2.   Nella domanda annuale di cui al paragrafo 1 il richiedente si impegna per iscritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 6 e 7.

    Articolo 5

    Rilascio delle autorizzazioni

    Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all'anno sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli 6 e 7.

    Articolo 6

    Condizioni per l'applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

    1.   Il quantitativo di effluente di allevamento prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, comprendente quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8.

    2.   L'apporto complessivo di azoto non supera né il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura né il tasso massimo di fertilizzazione applicabile all'azienda a superficie prativa stabilito nelle norme del programma d'azione sui nutrienti (Irlanda del Nord) del 2019, e tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo.

    3.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa è redatto e conservato un piano di fertilizzazione in cui è descritta la rotazione delle colture sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano di fertilizzazione include almeno i dati indicati di seguito:

    a)

    il piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue:

    la superficie delle parcelle a prato;

    la superficie delle parcelle con colture diverse dal prato;

    una mappa schematica dell'ubicazione delle singole parcelle;

    b)

    il numero di capi di bestiame presenti nell'azienda agricola a superficie prativa;

    c)

    la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell'effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio dell'effluente;

    d)

    il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda agricola a superficie prativa;

    e)

    il quantitativo, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi dall'azienda agricola a superficie prativa, o ricevuto dall'azienda in provenienza da terzi;

    f)

    il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella;

    g)

    i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell'azoto e del fosforo;

    h)

    la natura del fertilizzante da utilizzare;

    i)

    il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;

    j)

    il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella.

    Il piano di fertilizzazione è disponibile ogni anno presso l'azienda a superficie prativa entro il 1o marzo dell'anno in questione. Esso è riveduto non oltre sette giorni dopo eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'azienda agricola a superficie prativa.

    4.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa sono redatti e conservati registri di fertilizzazione in cui sono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque cariche. I registri sono presentati alle autorità competenti per ogni anno civile, entro il 31 marzo dell'anno civile successivo.

    5.   Ogni azienda a superficie prativa svolge periodicamente campionamenti e analisi del suolo in relazione all'azoto e al fosforo.

    Almeno una volta ogni quattro anni sono svolti campionamenti e analisi per ogni area dell'azienda a superficie prativa che risulta omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture.

    Si esegue almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

    I risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono a disposizione presso l'azienda a superficie prativa.

    6.   Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

    7.   Per ciascuna azienda a superficie prativa l'agricoltore garantisce che la percentuale di fosforo, calcolata in base alla metodologia stabilita dalle norme del programma d'azione sui nutrienti (Irlanda del Nord) del 2019, non superi un quantitativo di fosforo in eccesso pari a 10 kg per ettaro all'anno.

    8.   Almeno il 50 % di liquami prodotti nell'azienda è applicato entro il 15 giugno di ogni anno. Dopo il 15 giugno di ogni anno sono usate attrezzature di spandimento dei liquami a basso livello di emissioni.

    Articolo 7

    Condizioni relative alla gestione dei terreni

    1.   Le superfici prative temporanee sono arate in primavera.

    2.   Su tutti i tipi di suolo l'aratura dei prati è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto.

    3.   La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico. Tuttavia la rotazione delle colture può comprendere il trifoglio nelle superfici prative in cui è presente in percentuale inferiore al 50 % e altre leguminose con sottosemina di erba.

    Articolo 8

    Monitoraggio

    1.   Le autorità competenti garantiscono la redazione di mappe che indicano quanto segue:

    a)

    la percentuale di aziende agricole a superficie prativa in ciascun distretto interessato dalle autorizzazioni;

    b)

    la percentuale di bestiame in ciascun distretto interessato dalle autorizzazioni;

    c)

    la percentuale di terreni agricoli in ciascun distretto interessato dalle autorizzazioni;

    d)

    l'uso locale del terreno.

    Tali mappe sono aggiornate ogni anno.

    2.   Le autorità competenti effettuano il monitoraggio del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, e forniscono alla Commissione i dati sulle concentrazioni di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull'azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell'ambito dei comprensori agricoli di monitoraggio. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo e dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.

    3.   Le autorità competenti procedono a un monitoraggio intensificato delle acque nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.

    4.   Le autorità competenti effettuano indagini sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende a superficie prativa oggetto di autorizzazione.

    5.   Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazione.

    Articolo 9

    Controlli e ispezioni

    1.   Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione per valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli 6 e 7. Qualora risulti l'inosservanza delle condizioni, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi della risposta negativa.

    2.   Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull'analisi dei rischi e con frequenza appropriata, che tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell'esito dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

    3.   Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

    4.   Qualora si accerti che un'azienda agricola a superficie prativa interessata da un'autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, il titolare dell'autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell'autorizzazione l'anno successivo.

    5.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare la conformità alle condizioni per la concessione di un'autorizzazione a norma della presente decisione.

    Articolo 10

    Trasmissione delle informazioni

    Ogni anno entro il 30 giugno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:

    a)

    mappe con l'indicazione per ciascun distretto delle percentuali di aziende agricole, di bestiame e di superficie agricola oggetto di un'autorizzazione, nonché mappe sull'uso locale del terreno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

    b)

    i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque, di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

    c)

    i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell'azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

    d)

    una sintesi e una valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato delle acque di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

    e)

    i risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole, di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

    f)

    i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di un'autorizzazione, di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

    g)

    la valutazione dell'attuazione delle condizioni per l'autorizzazione, sulla base dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;

    h)

    l'evoluzione del numero dei capi di bestiame e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame in Irlanda del Nord e delle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un'autorizzazione.

    i)

    un'analisi comparativa dei controlli effettuati in Irlanda del Nord sulle aziende a superficie prativa, siano esse oggetto o no di autorizzazione.

    I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, le autorità competenti si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Articolo 11

    Periodo di applicazione

    La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2022.

    Articolo 12

    Destinatario

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019

    Per la Commissione

    Karmenu VELLA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

    (2)  Decisione 2007/863/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 122).

    (3)  Decisione 2011/128/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011, recante modifica della decisione 2007/863/CE che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 21).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/346 della Commissione, del 9 febbraio 2015, che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 42).

    (5)  Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 4 maggio 2018 sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, elaborata in base alle relazioni presentate dagli Stati membri per il periodo 2012-2015 (COM(2018) 257 final).

    (6)  SR 2019 No 81.

    (7)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


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