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Document 32018R1025

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1025 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

    C/2018/4894

    GU L 184 del 20.7.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1025/oj

    20.7.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 184/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1025 DELLA COMMISSIONE

    del 19 luglio 2018

    che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

    (2)

    Il 13 luglio 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

    (3)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


    ALLEGATO

    Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato III:

     

    «62.

    IRAQI LIFE INSURANCE COMPANY. Indirizzi: a) Aqaba Bin Nafie Square, P.O. Box 989, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 989, Karradah Al Sharkiya, Baghdad, Iraq.»

     

    «96.

    NATIONAL INSURANCE COMPANY [IRAQ]. Indirizzi: a) Khullani Street, P.O. Box 248, Baghdad, Iraq; b) Aman Building, Khullani Square, Baghdad, Iraq.»

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