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Document 32018R0687
Commission Regulation (EU) 2018/687 of 4 May 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprole, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimethalin and teflubenzuron in or on certain products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2018/687 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2018/687 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2018/2627
GU L 121 del 16.5.2018, p. 63–104
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0396 | sostituzione | allegato II testo | 05/06/2018 | |
Modifies | 32005R0396 | sostituzione | allegato III pag. A testo | 05/06/2018 |
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/63 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/687 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2018
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o luglio 2016, la commissione del Codex Alimentarius ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per la sostanza bifentrin (2). Il 22 luglio 2017 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato i CXL per acibenzolar-S-metile, benzovindiflupir, bixafen, buprofezin, clorantraniliprolo, deltametrina, dimetomorf, fipronil, flonicamid, fluazifop-P, fluensulfone, flupyradifurone, imazethapyr, isofetamid, metoprene, metrafenone, oxathiapiprolin, pendimetalin, penthiopyrad, pinoxaden, saflufenacil, spiromesifen, teflubenzurone e tolfenpyrad (3). |
(2) |
I livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati per queste sostanze negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione del fluensulfone: per questa sostanza non sono stati fissati LMR specifici ed essa non è stata inclusa nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. |
(3) |
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le norme internazionali vigenti o d’imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell’Unione. Inoltre, conformemente all’articolo 13, lettera e) dello stesso regolamento, l’Unione promuove la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nell’Unione non venga ridotto. |
(4) |
L’Unione ha formulato una riserva al Comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: acibenzolar-s-metile (cavoli; cucurbitacee; agrumi; kiwi); benzovindiflupir (cucurbitacee; carni di mammiferi); bixafen (carni di mammiferi); buprofezin (tutti i prodotti); clorantraniliprolo (carni di pollame); fipronil (tutti i prodotti); flonicamid (prodotti di origine vegetale); fluazifop-P (cavoli cappucci; pomodori; fagioli; piselli (senza baccello); carote; patate; rutabaga; rape; semi di girasole; carni, grasso e frattaglie commestibili di mammiferi; latte; carni, grasso e frattaglie commestibili di pollame; uova); fluensulfone (tutti i prodotti); flupyradifurone (tutti i prodotti); imazethapyr (tutti i prodotti); isofetamid (prodotti di origine animale); metoprene (tutti i prodotti); oxathiapiprolin (tutti i prodotti); pendimetalin (cavoli a foglia, esclusi i cavoli ricci; carni di mammiferi; carni di pollame; cipolline e cipollette); pinoxaden (tutti i prodotti); saflufenacil (tutti i prodotti); spiromesifen (tutti i prodotti). |
(5) |
I CXL per acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone, che non sono elencati al considerando 4, dovrebbero pertanto essere inclusi come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione dei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell’allegato I di tale regolamento o sono a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell’Unione (5). |
(6) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acibenzolar-s-metile sui kiwi, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di modifica del vigente LMR. |
(7) |
In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. |
(8) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato un parere motivato sull’LMR proposto (6). L’Autorità ha trasmesso tale parere alla Commissione e agli Stati membri e l’ha reso accessibile al pubblico. |
(9) |
Nel suo parere motivato l’Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, la modifica dell’LMR richiesta era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo del prodotto in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
(10) |
In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16_PRe.pdf
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendice II. 39a sessione. Roma, Italia, 27 giugno — 1 luglio 2016.
(3) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-49%252FREPORT%252FREP17_PRe.pdf
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendice III. 40a sessione. Ginevra, Svizzera, 17 — 22 luglio 2017.
(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(5) Scientific support for preparing an EU position in the 48th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell’UE alla 48a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. EFSA Journal 2016; 14(8):4571 [166 pagg.].
Scientific support for preparing an EU position in the 49th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell’UE alla 49a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. EFSA Journal 2017; 15(7):4929 [162 pagg.].
(6) Relazioni scientifiche dell’EFSA disponibili online all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it:
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acibenzolar-S-methyl in kiwi fruits (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di acibenzolar-s-metile nei kiwi). EFSA Journal 2017; 15(9):4985 [20 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II, le colonne relative a acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell’allegato III, parte A, le colonne relative a bixafen e clorantraniliprolo sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-s-metile)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Benzovindiflupir
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Bifentrin (somma di isomeri) (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 0,1 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se saranno presentate entro il 3 febbraio 2020,o, qualora tali informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Deltametrina (cis-deltametrina) (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle sperimentazioni sulla lavorazione e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle condizioni di conservazione dei campioni e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle condizioni di conservazione dei campioni e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo del bestiame. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, al metabolismo del bestiame e agli studi sull'alimentazione del bestiame. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Flonicamid (somma di flonicamid, TFNA e TFNG espressa in flonicamid) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice: Flonicamid — codice 1 000 000, eccetto 1 040 000: Somma di flonicamid e TFNA-AM espressa in flonicamid |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Isofetamid
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Metrafenone (F)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Pendimetalin (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Teflubenzurone (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio del metabolismo negli ortaggi a foglie. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici per i prodotti di origine animale e agli studi del metabolismo nei ruminanti e nel pollame. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(*2) Limite di determinazione analitica
(*3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Bixafen (R)
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Bixafen - codice 1 000 000 eccetto 1 040 000: somma di bixafen e desmetil bixafen espresso come bixafen
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Clorantraniliprolo (DPX E-2Y45) (F)
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LMR applicabili fino al 31 dicembre 2020; dopo tale data si applicherà il valore di 0,02*mg/kg, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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