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Document 32018R0286
Council Implementing Regulation (EU) 2018/286 of 26 February 2018 implementing Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/286 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/286 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
GU L 55 del 27.2.2018, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32017R1509 | sostituzione | allegato XIV | 27/02/2018 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32018R0286R(01) |
27.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/286 DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2018
che attua il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
(2) |
L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 elenca le navi che devono essere oggetto di sequestro, se stabilito dal comitato per le sanzioni. Elenca inoltre le navi a cui è vietato l'accesso ai porti nel territorio dell'Unione, se stabilito dal comitato per le sanzioni. |
(3) |
Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/293 (2), che modifica la struttura dell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (3) che elenca le navi designate dal comitato per le sanzioni. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).
ALLEGATO
L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è sostituito dal seguente:
ALLEGATO XIV
Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera g), e misure applicabili stabilite dal comitato per le sanzioni
A. |
Navi oggetto di sequestro |
B. |
Navi a cui è vietato l'accesso ai porti
|