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Dokument 32018D1907

Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

ST/7964/2018/INIT

GU L 330 del 27.12.2018, str. 1—2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Status prawny dokumentu Obowiązujące

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1907/oj

27.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/1


DECISIONE (UE) 2018/1907 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2018

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2018/966 del Consiglio (2), l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («accordo») è stato firmato il 17 luglio 2018.

(2)

Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di agevolazione per le esportazioni di vini previsto dall'accordo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere temporaneamente, a nome dell'Unione e come previsto all'articolo 2.29, paragrafo 3, dell'accordo, l'accettazione dell'autocertificazione di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2.28 dello stesso. La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a revocare tale sospensione temporanea a nome dell'Unione e come previsto all'articolo 2.29, paragrafo 4, dell'accordo.

(3)

In conformità dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare, a nome dell'Unione, talune modifiche dell'accordo. La Commissione dovrebbe pertanto essere autorizzata ad approvare modifiche a norma dell'articolo 10.14 dell'accordo per quanto riguarda l'allegato 10, parte 2, dell'accordo, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio in conformità dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato. Tale autorizzazione non dovrebbe applicarsi alle modifiche degli impegni di cui al paragrafo 4 («Appalti di merci e servizi relativi al settore ferroviario») e al paragrafo 5 («Servizi») dell'allegato 10 dell'accordo, parte 2, sezione A. nonché le modifiche degli allegati 14-A e 14-B dell'accordo. La Commissione dovrebbe altresì essere autorizzata ad approvare modifiche degli allegati 14-A e 14-B dell'accordo.

(4)

Conformemente all'articolo 23.5 dell'accordo, nessuna disposizione in esso contenuta può essere interpretata nel senso di conferire diritti o imporre obblighi alle persone, fatti salvi i diritti e gli obblighi delle persone derivanti da altre norme del diritto internazionale pubblico. Non è pertanto possibile invocare l'accordo direttamente dinanzi ai tribunali dell'Unione o degli Stati membri,

(5)

È opportuno approvare l'accordo

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico è approvato.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La decisione dell'Unione di sospendere temporaneamente, conformemente all'articolo 2.29, paragrafo 3, dell'accordo, l'accettazione dell'autocertificazione di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2.28 dell'accordo è presa dalla Commissione.

2.   La decisione dell'Unione di revocare, conformemente all'articolo 2.29, paragrafo 4, dell'accordo, la sospensione temporanea di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presa dalla Commissione.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 10.14 dell'accordo, la posizione dell'Unione riguardo alle modifiche o rettifiche degli impegni di cui all'allegato 10, parte 2, dell'accordo è approvata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio in conformità dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato. La presente disposizione non si applica alle modifiche degli impegni di cui al paragrafo 4 («Appalti di merci e servizi relativi al settore ferroviario») e al paragrafo 5 («Servizi») dell'allegato 10 dell'accordo, parte 2, sezione A.

Articolo 4

Le modifiche degli allegati 14-A e 14-B dell'accordo mediante le decisioni del comitato misto istituito dall'accordo, a seguito di raccomandazioni del comitato per la proprietà intellettuale istituito dall'accordo, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. Qualora le parti interessate non riescano a raggiungere un accordo in seguito a obiezioni riguardanti un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in base alla procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 5

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 23.3 dell'accordo (4).

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER


(1)  Approvazione del 12 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nelle Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2018/966 del Consiglio, del 6 luglio 2018, relativa alla firma a nome dell'Unione europea dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (GU L 174 del 10.7.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(4)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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