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Document 32018D1720
Decision (EU) 2018/1720 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Portugal — EGF/2018/002 PT/Norte — Centro — Lisboa wearing apparel
Decisione (UE) 2018/1720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Portogallo – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa articoli di abbigliamento
Decisione (UE) 2018/1720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Portogallo – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa articoli di abbigliamento
GU L 291 del 16.11.2018, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 291/8 |
DECISIONE (UE) 2018/1720 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2018
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Portogallo – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa articoli di abbigliamento
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
visto l’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all’articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3). |
(3) |
Il 24 aprile 2018 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nel settore della confezione di articoli di abbigliamento nelle regioni di Norte, Centro e Lisboa, in Portogallo. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come stabilito dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
(4) |
In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, il Portogallo ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 730 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET). |
(5) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 4 655 883 EUR in relazione alla domanda presentata dal Portogallo. |
(6) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l’importo di 4 655 883 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 23 ottobre 2018.
Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
K. EDTSTADLER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).