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Document 32018D1493

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

ST/11895/2018/INIT

GU L 252 del 8.10.2018, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1493/oj

8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/44


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1493 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2018

che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata presso la Commissione il 6 febbraio 2018 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione al leasing di autovetture per il trasporto di persone («misura speciale»).

(2)

La Commissione ha trasmesso la richiesta fatta dall'Ungheria agli altri Stati membri con lettera dell'8 giugno 2018, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Con lettera dell'11 giugno 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la richiesta.

(3)

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e sui servizi forniti a un soggetto passivo ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa.

(4)

Attualmente i soggetti passivi in Ungheria possono detrarre l'IVA sul leasing di autovetture nella misura in cui l'autovettura sia utilizzata per l'attività imponibile del soggetto passivo. Per poter beneficiare di tale detrazione dell'IVA, i soggetti passivi devono dimostrare in che misura utilizzano le loro autovetture a fini professionali.

(5)

L'Ungheria sostiene che tale sistema è di difficile applicazione. L'uso non professionale è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta una procedura complessa.

(6)

L'Ungheria ha quindi chiesto una misura speciale in base alla quale l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture in leasing che non sono interamente utilizzate a fini professionali dovrebbe essere fissato a un tasso forfettario. Secondo le sue stime, l'Ungheria conclude che è opportuno applicare una limitazione di detrazione del 50 %. Nel contempo, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'utilizzo non professionale delle autovetture dovrebbe essere sospeso qualora esse siano state sottoposte a una limitazione di detrazione del 50 %.

(7)

La limitazione del diritto a detrazione ai sensi dell'autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi all'IVA pagata sul leasing di autovetture progettate per il trasporto di massimo nove persone e aventi un peso lordo non superiore a cinque tonnellate. I veicoli destinati al trasporto di merci, i veicoli destinati a fini particolari (autogru, camion dei pompieri, autobetoniere, ecc.), i veicoli progettati per il trasporto di dieci o più persone, i trattori e i rimorchi sarebbero esclusi dalla limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA.

(8)

I soggetti passivi che non intendano applicare la limitazione del 50 % e intendano applicare la detrazione dell'IVA fino alla parte di uso professionale effettivo dovrebbero poterlo fare sulla base di prove dettagliate sull'uso professionale.

(9)

La misura richiesta elimina la necessità di registrare l'uso privato delle autovetture aziendali in leasing e, nel contempo, evita l'evasione fiscale dovuta ad una contabilizzazione non corretta. Di conseguenza è opportuno concedere all'Ungheria l'autorizzazione di applicare la misura richiesta.

(10)

La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo per permettere un riesame della necessità e dell'efficacia della misura speciale e della suddivisione percentuale utilizzata tra usi professionali e usi non professionali.

(11)

Qualora l'Ungheria ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2021, è necessario che presenti alla Commissione, unitamente alla domanda di proroga ed entro il 31 marzo 2021, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(12)

La misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'IVA sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso non professionale di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Gli articoli 1 e 2 si applicano soltanto alle autovetture destinate al trasporto di massimo nove persone e aventi un peso lordo non superiore a cinque tonnellate.

Articolo 4

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:

veicoli destinati al trasporto di merci,

veicoli destinati a fini particolari (autogru, camion dei pompieri, autobetoniere, ecc.),

veicoli progettati per il trasporto di 10 o più di 10 persone,

trattori,

rimorchi.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

Articolo 6

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


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