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Document 32018D1490

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    ST/10892/2018/INIT

    GU L 252 del 8.10.2018, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/05/2023; abrogato da 32023D1025

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1490/oj

    8.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 252/38


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1490 DEL CONSIGLIO

    del 2 ottobre 2018

    che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all'articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

    (2)

    Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 novembre 2017 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE al fine di innalzare la soglia di esenzione a 48 000 EUR. Tale misura speciale consentirebbe di esentare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

    (3)

    La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione, in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese.

    (4)

    A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 6 febbraio 2018 la Commissione ha trasmesso la richiesta presentata dall'Ungheria agli altri Stati membri. Con lettera del 7 febbraio 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

    (5)

    La misura speciale richiesta è conforme agli obiettivi strategici della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) – Uno «Small Business Act» per l'Europa.

    (6)

    Poiché l'innalzamento della soglia darà luogo a una diminuzione degli obblighi in materia di IVA e, di conseguenza, degli oneri amministrativi e dei costi di adempimento fiscale delle piccole imprese, è opportuno autorizzare l'Ungheria ad applicare la misura speciale per un periodo limitato. Il regime speciale per le piccole imprese è facoltativo, per cui i soggetti passivi avrebbero comunque la possibilità di optare per il regime IVA normale.

    (7)

    Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga il 31 dicembre 2021 entri in vigore una direttiva volta a modificare tali articoli che fissi una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali.In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.

    (8)

    Secondo i dati forniti dall'Ungheria, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo che l'Ungheria riscuote allo stadio del consumo finale.

    (9)

    La misura speciale non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, in quanto l'Ungheria effettuerà un calcolo della compensazione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all'articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 48 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

    Articolo 2

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

    La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2019 fino alla prima delle due date seguenti:

    a)

    il 31 dicembre 2021;

    b)

    la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese.

    Articolo 3

    L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. LÖGER


    (1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).


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