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Document 32018D1463

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil)

    ST/9420/2018/INIT

    GU L 245 del 1.10.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1463/oj

    1.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 245/9


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1463 DEL CONSIGLIO

    del 28 settembre 2018

    che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze riunito in sessione straordinaria il 21 marzo 2018 ha redatto relazioni di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide («ciclopropilfentanil») e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide («metossiacetilfentanil»). Tali relazioni sono state successivamente presentate alla Commissione e al Consiglio il 23 marzo 2018.

    (2)

    Il ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil sono oppioidi sintetici e sono strutturalmente correlati al fentanil, una sostanza controllata, ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Il ciclopropilfentanil è anche strutturalmente correlato al butirfentanil, mentre il metossiacetilfentanil è strutturalmente correlato anche all'ocfentanil (3) e all'acetilfentanil, che sono entrambe sostanze controllate a livello internazionale.

    (3)

    Il ciclopropilfentanil è disponibile nell'Unione europea almeno dal giugno 2017. È stato individuato in 6 Stati membri, che hanno segnalato 140 sequestri in totale fra giugno 2017 e gennaio 2018. Poiché il ciclopropilfentanil non è oggetto di controlli sistematici, è probabile che, in generale, il numero di casi segnalati sia inferiore a quello reale. Nella maggior parte dei casi, il ciclopropilfentanil sequestrato si presentava in forma di polvere, ma in misura minore anche in forma liquida e in compresse. Le quantità reperite sono relativamente basse. Tuttavia, dovrebbero essere considerate nel contesto dell'elevata potenza tipica dei fentanili.

    (4)

    In 2 Stati membri sono stati segnalati 77 casi di decesso nell'ambito dei quali è stata confermata l'esposizione al ciclopropilfentanil. I decessi sono avvenuti in un breve lasso di tempo, cioè fra giugno e dicembre 2017. Nella maggior parte dei casi, insieme al ciclopropilfentanil sono state individuate anche altre droghe. In almeno 74 di tali decessi, il ciclopropilfentanil è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Non sono state segnalate intossicazioni acute con esposizione confermata al ciclopropilfentanil. È probabile che il naloxone agisca come antidoto all'avvelenamento causato dal ciclopropilfentanil. Dato che il ciclopropilfentanil non è soggetto a controlli sistematici, è probabile che il numero di intossicazioni non letali e di decessi causati dal ciclopropilfentanil individuati e segnalati sia inferiore al numero reale. L'esposizione accidentale al ciclopropilfentanil può presentare rischi per i familiari e gli amici dell'utilizzatore, per le forze dell'ordine, il personale dei servizi di emergenza, il personale medico e dei laboratori forensi, nonché per il personale addetto alle strutture penitenziarie e quello dei servizi postali.

    (5)

    Non vi è nessuna prova diretta che dimostri l'implicazione di organizzazioni criminali nella produzione, distribuzione, traffico e fornitura del ciclopropilfentanil nell'Unione. Tuttavia, dato che tale sostanza è stata rinvenuta in un campione di eroina e in medicinali contraffatti, il coinvolgimento di organizzazioni criminali non può essere escluso. Le informazioni disponibili indicano che il ciclopropilfentanil è prodotto da aziende chimiche site in Cina, ma la capacità di produrre fentanili può esistere anche nell'Unione.

    (6)

    Il ciclopropilfentanil risulta essere venduto on line in piccoli quantitativi e all'ingrosso, mascherato da «sostanza chimica di ricerca» o come sostituto «legale» di oppioidi illeciti, principalmente in forma di polvere o come soluzione in spray nasali pronti all'uso. Inoltre, informazioni ottenute a seguito dei sequestri mostrano che il ciclopropilfentanil è stato utilizzato anche per fabbricare compresse contraffatte di comuni benzodiazepine e farmaci analgesici. Informazioni ottenute a seguito dei sequestri suggeriscono che il ciclopropilfentanil possa anche essere stato venduto sul mercato degli oppioidi illeciti come metossiacetilfentanil, come eroina, e in miscele con altri oppioidi come l'eroina. Per tale motivo, i consumatori potrebbero essere inconsapevoli di usare un fentanil.

    (7)

    Il metossiacetilfentanil è disponibile nell'Unione europea almeno dal novembre 2016. È stato individuato in 11 Stati membri, che hanno segnalato 44 sequestri in totale fra giugno e dicembre 2017. Poiché il metossiacetilfentanil non è oggetto di controlli sistematici, è probabile che, in generale, il numero di casi segnalati sia inferiore a quello reale. Nella maggior parte dei casi, il metossiacetilfentanil sequestrato si presentava in forma di polvere o liquido, ma in misura minore è stato sequestrato anche in forma di compresse. Le quantità reperite sono relativamente basse. Tuttavia, dovrebbero essere considerate nel contesto dell'elevata potenza tipica dei fentanili.

    (8)

    In 4 Stati membri sono stati segnalati 13 casi di decesso nell'ambito dei quali è stata confermata l'esposizione al metossiacetilfentanil. In tutti i casi, insieme al metossiacetilfentanil sono state individuate anche altre droghe. In almeno 7 di tali decessi, il metossiacetilfentanil è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Sono state segnalate due intossicazioni acute con esposizione confermata al metossiacetilfentanil. È probabile che il naloxone agisca come antidoto all'avvelenamento causato dal metossiacetilfentanil. Dato che il metossiacetilfentanil non è soggetto a controlli sistematici, è probabile che il numero di intossicazioni non letali e di decessi causati dal metossiacetilfentanil individuati e segnalati sia inferiore al numero reale. L'esposizione accidentale al metossiacetilfentanil può comportare rischi per i familiari e gli amici degli utilizzatori, per le forze dell'ordine, il personale dei servizi di emergenza, il personale medico e dei laboratori forensi, nonché per il personale addetto alle strutture penitenziarie e quello dei servizi postali.

    (9)

    Non vi sono informazioni che indichino l'implicazione di organizzazioni criminali nella produzione, distribuzione, traffico e fornitura del metossiacetilfentanil nell'Unione. Le informazioni disponibili indicano che il metossiacetilfentanil è prodotto da aziende chimiche site in Cina, ma la capacità di produrre fentanili può esistere anche nell'Unione.

    (10)

    Il metossiacetilfentanil risulta essere venduto on line in piccoli quantitativi e all'ingrosso, mascherato da «sostanza chimica di ricerca» o come sostituto «legale» di oppioidi illeciti, principalmente in forma di polvere o come soluzione in spray nasali pronti all'uso. Informazioni ottenute a seguito dei sequestri indicano che il metossiacetilfentanil possa anche essere stato venduto sul mercato degli oppioidi illeciti, dove viene smerciato come contraffazione di analgesici oppioidi e benzodiazepine o utilizzato nella contraffazione di tali sostanze. Per tale motivo, i consumatori potrebbero essere inconsapevoli di usare un fentanil.

    (11)

    Non si riconosce al ciclopropilfentanil e al metossiacetilfentanil alcun uso terapeutico, umano o veterinario, nell'Unione né, a quanto risulta, altrove. Non vi sono indicazioni di un possibile uso del metossiacetilfentanil per altre finalità oltre che come standard analitici di riferimento e nella ricerca scientifica.

    (12)

    Le relazioni di valutazione dei rischi indicano che molte delle domande riguardanti il ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil, sollevate dalla mancanza di dati sui rischi per la salute individuale, i rischi per la salute pubblica, e i rischi sociali, potrebbero trovare risposta grazie alla continuazione delle attività di ricerca. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi per la salute e sui rischi sociali presentati da ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil, vista anche la loro somiglianza col fentanil, forniscono motivi sufficienti per assoggettare il ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil a misure di controllo in tutta l'Unione.

    (13)

    Il ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil non figurano fra le sostanze soggette a controllo ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti o della Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Essi, inoltre, non sono attualmente in fase di valutazione nel quadro del sistema delle Nazioni Unite.

    (14)

    Dato che otto Stati membri hanno assoggettato a controllo il ciclopropilfentanil e 9 il metossiacetilfentanil nell'ambito della legislazione nazionale di controllo delle droghe, e cinque Stati membri hanno assoggettato a controllo il ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil, rispettivamente, nell'ambito di legislazione di altro tipo, il fatto di sottoporre ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil a misure di controllo in tutta l'Unione aiuterebbe ad evitare l'insorgere di ostacoli nella cooperazione transfrontaliera fra autorità di contrasto e autorità giudiziarie, e contribuirebbe a proteggere dai rischi che presentano la disponibilità e l'uso di tali sostanze.

    (15)

    La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata su competenze specializzate all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, assoggettando tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di assoggettare a controllo il ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil in tutta l'Unione.

    (16)

    La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che attua la decisione 2005/38/GAI.

    (17)

    L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che attua a decisione 2005/38/GAI.

    (18)

    Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide («ciclopropilfentanil») e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide («metossiacetilfentanil») sono assoggettate a misure di controllo in tutta l'Unione.

    Articolo 2

    Entro il 29 settembre 2019, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti o alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicoattive.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

    Per il Consiglio

    La presidente

    M. SCHRAMBÖCK


    (1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

    (2)  Parere dell'11 settembre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Alla 61a sessione della Commissione stupefacenti del marzo 2018 l'ocfentanil è stato incluso nella tabella I della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 quale modificata dal Protocollo del 1972 (in appresso «la Convenzione sugli stupefacenti»).


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