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Document 32018D1135
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1135 of 10 August 2018 establishing the type, format and frequency of information to be made available by the Member States for the purposes of reporting on the implementation of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (notified under document C(2018) 5009) (Text with EEA relevance.)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2018) 5009] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2018) 5009] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/5009
GU L 205 del 14.8.2018, p. 40–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Replacement | 32012D0795 | 14/08/2018 |
14.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1135 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2018
che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
[notificata con il numero C(2018) 5009]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (1), in particolare l'articolo 72, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2012/795/UE (2) della Commissione ha stabilito l'obbligo per gli Stati membri di riferire in merito all'attuazione della direttiva 2010/75/UE per il periodo 2013-2016. Tale decisione ha esaurito i suoi effetti temporali e dovrebbe essere abrogata. |
(2) |
È necessario stabilire il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere per gli anni a partire dal 2017. |
(3) |
A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione informazioni sull'attuazione della direttiva, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento, sui valori limite di emissione e sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 14 e 15 della stessa direttiva, in particolare riguardo alla concessione di deroghe in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4. |
(4) |
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a fornire informazioni ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4, dell'articolo 55, paragrafo 2, e dell'articolo 59, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE nelle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 72 di tale direttiva. |
(5) |
A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni in formato elettronico servendosi di uno strumento di comunicazione fornito a tale scopo dalla Commissione. |
(6) |
La direttiva 2010/75/UE prevede che ogni installazione di cui al capo II della stessa direttiva debba avere una singola autorizzazione per poter operare. Le condizioni di autorizzazione devono essere basate sulle prestazioni ambientali realizzabili da tale installazione, tenendo conto delle sue caratteristiche tecniche, di fattori esterni, comprese le condizioni locali, e dell'uso delle migliori tecniche disponibili. Le autorizzazioni stabiliscono le condizioni relative, in particolare, ai valori limite di emissione, al monitoraggio delle emissioni e alla valutazione della conformità specificamente per ogni singola installazione. Le condizioni di autorizzazione devono essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate, in particolare nei casi in cui siano state pubblicate nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili («conclusioni sulle BAT») relative all'attività principale di un'installazione, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE. Il modo più efficiente per riferire in merito all'attuazione della direttiva 2010/75/UE consiste nel fornire le informazioni pertinenti per ogni singola installazione, estendendo così a tutti i settori gli approcci adottati nei moduli 2 e 3 della decisione di esecuzione 2012/795/UE. |
(7) |
I grandi impianti di combustione e gli impianti di (co)incenerimento dei rifiuti sono disciplinati da specifiche disposizioni di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/75/UE. Per tali impianti, gli Stati membri dovrebbero, inoltre, fornire informazioni sull'applicazione di deroghe temporanee e garanzie circa il controllo delle emissioni, come specificato agli articoli da 32 a 35 e all'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti e per gli impianti di co-incenerimento dei rifiuti con una capacità inferiore a due tonnellate l'ora, l'articolo 55, paragrafo 3, di tale direttiva prevede che gli Stati membri rendano accessibile al pubblico un elenco delle installazioni. La Commissione deve essere informata sulla pubblicazione di tale elenco per monitorare l'attuazione della direttiva su tali impianti di minori dimensioni. |
(8) |
A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri devono mettere a disposizione informazioni anche sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi inutili, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul luogo in cui sono messi a disposizione i risultati del controllo delle emissioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2010/75/UE nonché un collegamento ai dati sulle emissioni comunicati a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Ai sensi di tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati annuali riguardanti, tra l'altro, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e le emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, conformemente all'allegato II del regolamento stesso, che comprende tutte le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II della direttiva 2010/75/UE. Al tempo stesso, tutte le «installazioni» di cui alla direttiva 2010/75/UE si riferiscono a, o coincidono con, un «complesso» ai sensi di tale regolamento. I dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 forniscono così dei «dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme d'inquinamento» ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE. |
(9) |
Il collegamento con la comunicazione delle emissioni nel quadro del regolamento (CE) n. 166/2006 dovrebbe essere creato avvalendosi dei dati territoriali esistenti che sono gestiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del punto 8 dell'allegato III di tale direttiva. Il modello di dati stabilito nel regolamento (UE) n. 1089/2010 (5) della Commissione permette agli Stati membri e alla Commissione di collegare le «installazioni», i grandi impianti di combustione e gli impianti di (co)incenerimento dei rifiuti con i «complessi», nel senso indicato all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 166/2006. La comunicazione dei dati territoriali sulle installazioni, sui grandi impianti di combustione e sugli impianti di (co)incenerimento dei rifiuti, invece della presentazione di relazioni dettagliate sulle emissioni delle installazioni è, in tale contesto, solo un altro «tipo» di comunicazione ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. Ciò comprende anche l'adattamento del modello Inspire agli specifici obblighi d'informazione di cui all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, in modo da rendere obbligatori taluni elementi di informazione territoriale che possono essere omessi (voidable) in virtù del regolamento (UE) n. 1089/2010. |
(10) |
Per installazioni e attività che utilizzano solventi organici che non rientrano nel capo II della direttiva 2010/75/UE, e che non sono quindi necessariamente soggette ad un'autorizzazione specifica per l'installazione, gli Stati membri devono comunicare le informazioni sul numero totale di installazioni e sul numero di installazioni che applicano un piano di riduzione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, o che beneficiano di una deroga ai sensi del paragrafo 2 o 3 di detto articolo. In questo modo la Commissione sarà informata se, e in che misura, l'attuazione della direttiva 2010/75/UE rischia di essere compromessa. |
(11) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per le installazioni di cui ai capi II, III e IV della direttiva 2010/75/UE, ad eccezione degli impianti d'incenerimento dei rifiuti e degli impianti di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui all'allegato I utilizzando il formato stabilito in tale allegato, per ciascuna installazione interessata.
Per gli impianti d'incenerimento dei rifiuti e gli impianti di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora e per le installazioni disciplinate dal capo V della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui all'allegato II, utilizzando il formato stabilito in tale allegato.
Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I e II avvalendosi dello strumento di comunicazione elettronica armonizzato messo a disposizione dalla Commissione.
Articolo 2
Le informazioni di cui all'allegato I sono dapprima trasmesse per l'anno di riferimento 2017, salvo indicazione contraria in tale allegato. Per tale anno di riferimento, le informazioni sono trasmesse al più tardi entro il 30 giugno 2019. Per i successivi anni di riferimento, le informazioni di cui all'allegato I sono trasmesse ogni anno, entro 9 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
Le informazioni di cui all'allegato II sono trasmesse per la prima volta per gli anni di riferimento 2017 e 2018. Per tali anni di riferimento, le informazioni sono trasmesse al più tardi entro il 30 settembre 2019. Per i successivi anni di riferimento, le informazioni di cui all'allegato II sono trasmesse ogni tre anni, entro 9 mesi dalla fine dell'ultimo di tali anni di riferimento.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(2) Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2012, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (2012/795/UE), GU L 349 del 19.12.2012, pag. 57.
(3) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(4) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.
(5) Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali, GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11.
ALLEGATO I
Informazioni sulle installazioni di cui ai capi II, III e IV della direttiva 2010/75/UE [fatta eccezione per gli impianti d'incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 2 tonnellate l'ora]
Nota: Gli Stati membri possono indicare delle informazioni che considerano riservate, specificando i motivi per i quali ritengono che la Commissione non debba renderle disponibili al pubblico.
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Tipo |
Formato |
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Identificazione del paese in cui sono situate le installazioni e le parti dell'installazione oggetto della comunicazione. |
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Anno civile al quale si riferisce la comunicazione. |
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Tipo |
Formato |
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Identificatore unico dell'installazione in base ai requisiti della direttiva 2007/2/CE. |
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Identificatore tematico di oggetto. |
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Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo dell'installazione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali. |
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Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale dell'installazione. |
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Stato operativo dell'installazione. |
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Per le attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE, il nome e le informazioni di contatto:
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Identificazione di tutte le attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE svolte nell'installazione. |
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A partire dall'anno di riferimento 2018, identificazione delle decisioni di esecuzione della Commissione relative alle conclusioni sulle BAT applicabili a una qualsiasi delle attività svolte presso l'installazione. |
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Identificazione dei capi della direttiva 2010/75/UE che si applicano all'installazione (o a parte di essa). |
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Indicazione dell'eventuale trasmissione all'autorità competente di una relazione di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. |
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Per le installazioni le cui condizioni di autorizzazione sono state riesaminate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, di tale direttiva, l'indicazione dell'eventuale concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4. A partire dall'anno di riferimento 2018, in caso di concessione di una deroga, le informazioni relative a:
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A partire dall'anno di riferimento 2018, per le installazioni le cui condizioni di autorizzazione sono state riesaminate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, l'indicazione se l'autorizzazione stabilisce valori limite di emissione più restrittivi rispetto al valore inferiore dell'intervallo del BAT-AEL, precisando:
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A partire dall'anno di riferimento 2018, l'indicazione del modo in cui i risultati del controllo delle emissioni sono stati resi accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), compreso un URL se sono stati creati dei siti web a tal fine. |
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A partire dall'anno di riferimento 2018, se l'installazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE, l'identificatore del Sistema di reperimento delle informazioni sugli impianti Seveso («identificatore eSPIRS») per lo stabilimento in cui è situata l'installazione. Facoltativo. |
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A partire dall'anno di riferimento 2018, se l'installazione rientra, in tutto o in parte, nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, l'identificatore utilizzato per comunicare i dati ai sensi di tale direttiva. Facoltativo. |
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Ogni altra informazione pertinente. Facoltativo. |
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Tipo |
Formato |
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1.3.1 Informazioni generali |
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Identificatore unico conforme ai requisiti di cui alla direttiva 2007/2/CE, ulteriormente precisati nel regolamento (UE) n. 1089/2010, in particolare il punto 8 dell'allegato IV della versione modificata di detto regolamento. |
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Identificatore tematico di oggetto. |
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Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo dell'impianto) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali. |
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Denominazione ufficiale o nome proprio o convenzionale dell'impianto. |
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Stato operativo dell'impianto. |
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1.3.2. Informazioni sui grandi impianti di combustione |
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Potenza termica nominale totale del grande impianto di combustione. |
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Dettagli di tutte le deroghe di cui agli articoli da 31 a 35 della direttiva 2010/75/UE concesse ai grandi impianti di combustione. |
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Ogni altra informazione pertinente. Facoltativo. |
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1.3.3. Informazioni sugli impianti di incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale pari o superiore a 2 tonnellate l'ora |
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Capacità nominale totale dell'impianto d'incenerimento dei rifiuti o di co-incenerimento dei rifiuti. |
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Capacità totale autorizzata d'incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti pericolosi. |
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Capacità totale autorizzata d'incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti non pericolosi. |
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A partire dall'anno di riferimento 2018, l'indicazione se:
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A partire dall'anno di riferimento 2018, l'indicazione del modo in cui le informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE sono rese accessibili al pubblico, compreso un URL se sono stati creati dei siti web a tal fine. |
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Ogni altra informazione pertinente. Facoltativo. |
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Tipo |
Formato |
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Identificatore unico della struttura in base ai requisiti della direttiva 2007/2/CE. |
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Identificatore tematico di oggetto. |
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Codice identificativo e/o nome assegnato al distretto idrografico di un corso d'acqua. |
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Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo della struttura) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali. |
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Attività svolte dalla struttura. La funzione è definita dall'attività della struttura, espressa come codice NACE. |
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Denominazione ufficiale o nome proprio o convenzionale della struttura. |
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Stato operativo della struttura. |
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Ogni altra informazione pertinente. Facoltativo. |
(1) Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell'ambito di INSPIRE.
(2) Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità tra 2 e 3 tonnellate l'ora, i dati devono essere trasmessi solo a partire dall'anno di riferimento 2018.
(3) Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell'ambito di INSPIRE.
(4) Si tratta di una «struttura di produzione», secondo la definizione del regolamento (UE) n. 1089/2010, allegato IV, punto 8.2.1: «uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, progettati, costruiti o installati per specifici scopi produttivi o industriali, ivi comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali», e rientrante nell'ambito del regolamento (CE) n. 166/2006.
(5) Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell'ambito di INSPIRE.
ALLEGATO II
Informazioni sugli impianti d'incenerimento dei rifiuti e di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 2 tonnellate l'ora e sugli impianti di cui al capo V della direttiva 2010/75/UE
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Un riferimento all'elenco di tali installazioni reso accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE. |
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