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Document 32018D0993

    Decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell'11 luglio 2018, recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio [notificata con il numero C(2018) 4312] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/4312

    GU L 177 del 13.7.2018, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/993/oj

    13.7.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 177/14


    DECISIONE (UE) 2018/993 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 luglio 2018

    recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio

    [notificata con il numero C(2018) 4312]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

    previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2011/382/UE della Commissione (2) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1214 della Commissione (3) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per piatti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/382/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1214, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

    (2)

    La decisione 2012/720/UE della Commissione (4) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1215 della Commissione (5) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/720/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1215, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

    (3)

    La decisione 2011/263/UE della Commissione (6) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1216 della Commissione (7) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/263/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1216, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

    (4)

    La decisione 2011/264/UE della Commissione (8) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1218 della Commissione (9) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/264/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1218, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

    (5)

    La decisione 2012/721/UE della Commissione (10) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1219 della Commissione (11) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato per uso industriale o professionale sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/721/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1219, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

    (6)

    Diversi organismi nazionali che assegnano i marchi Ecolabel UE hanno informato la Commissione della necessità di prorogare tali periodi transitori di sei mesi a causa dell'ingente numero di domande affluite per il rinnovo dei contratti di assegnazione dei marchi. La Commissione ha effettuato una valutazione che conferma la necessità di prorogare di sei mesi i periodi transitori.

    (7)

    Le decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 ed (UE) 2017/1219 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1214, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/382/UE possono essere utilizzate fino al 22 dicembre 2018.».

    Articolo 2

    All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1215, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/720/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».

    Articolo 3

    All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1216, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/263/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».

    Articolo 4

    All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1218, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/264/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».

    Articolo 5

    All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1219, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

    Per la Commissione

    Karmenu VELLA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

    (2)  Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40).

    (3)  Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 1).

    (4)  Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 25).

    (5)  Decisione (UE) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 16).

    (6)  Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22).

    (7)  Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 31).

    (8)  Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).

    (9)  Decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 63).

    (10)  Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38).

    (11)  Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 79).


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