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Document 32018D0902

    Decisione (UE) 2018/902 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

    ST/7729/2016/INIT

    GU L 161 del 26.6.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/902/oj

    Related international agreement

    26.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 161/1


    DECISIONE (UE) 2018/902 DEL CONSIGLIO

    del 21 aprile 2016

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010.

    (2)

    La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'adesione della Croazia all'accordo dev'essere approvata mediante un protocollo di tale accordo. Si deve applicare una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dai paesi terzi interessati.

    (4)

    Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Repubblica di Corea si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo.

    (5)

    L'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.

    (6)

    È opportuno che il protocollo sia firmato e applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È autorizzata, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con riserva della conclusione di tale protocollo.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

    Articolo 3

    Il protocollo si applica a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. VAN DER STEUR


    (1)  GU L 20 del 23.1.2013, pag. 2.


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