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Document 32018D0656

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/656 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

GU L 108 del 27.4.2018, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/656/oj

27.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/656 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2018

che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

Il 10 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO

La voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

«(83)

Mohammed Omar Ghulam Nabi

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: guida dei fedeli (“Amir ul-Mumineen”), Afghanistan. Data di nascita: a) intorno al 1966, b) 1960, c) 1953. Luogo di nascita: a) villaggio di Naw Deh, distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data della designazione ONU:12.4.2000.

Altre informazioni: il nome del padre è Ghulam Nabi, noto anche come Mullah Musafir. Ha perso l'occhio sinistro. Cognato di Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Appartiene alla tribù degli Hotak. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Sarebbe deceduto nell'aprile 2013. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammed Omar possiede il titolo di “Comandante dei fedeli dell'emirato islamico dell'Afghanistan” e nella gerarchia talibana è la guida suprema del movimento talibano. Ha dato rifugio a Osama bin Laden (deceduto) e alla rete Al-Qaida negli anni precedenti gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Dal 2001 guida i talibani contro il governo afgano e i suoi alleati in Afghanistan.

Mohammed Omar ha il comando su altri capi militari di primo piano nella regione, come Jalaluddin Haqqani.»


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