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Document 32018D0036

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/36 del Consiglio, del 10 gennaio 2018, che attua la decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

GU L 6 del 11.1.2018, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/36/oj

11.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/48


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/36 DEL CONSIGLIO

del 10 gennaio 2018

che attua la decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (1), in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.

(2)

Il 20 dicembre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2048 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espunto una persona dall'elenco di persone soggette a misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2012/285/PESC e tale persona dovrebbe essere espunta altresì dall'allegato III della stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2012/285/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. KRALEVA


(1)  GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36.


ALLEGATO

1.

Nell'allegato I della decisione 2012/285/PESC è soppressa la voce relativa alla persona elencata di seguito:

6.

Sanha CLUSSÉ.

2.

Nell'allegato III della decisione 2012/285/PESC è soppressa la voce relativa alla persona elencata di seguito:

11.

Sanha CLUSSÉ.


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