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Document 32017R2321

Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

GU L 338 del 19.12.2017, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2321/oj

19.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/2321 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) 2016/1036 (2) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato norme comuni per la difesa dalle importazioni oggetto di dumping da paesi che non sono Stati membri dell'Unione.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036 costituisce la base su cui dovrebbe essere determinato il valore normale nel caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato. In considerazione degli sviluppi concernenti alcuni paesi, è opportuno che il valore normale sia determinato a norma del regolamento (UE) 2016/1036 quale modificato dal presente regolamento con effetto a decorrere dal 20 dicembre 2017. Nel caso dei paesi che, al momento dell'apertura di un'inchiesta, non sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il valore normale dovrebbe essere determinato conformemente a un metodo specifico sviluppato per tali paesi. Il presente regolamento non pregiudica la decisione in merito al fatto che un paese membro dell'OMC sia o no un'economia di mercato né i termini e le condizioni stabiliti dai protocolli e da altri strumenti in virtù dei quali i paesi hanno aderito all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio siglato il 15 aprile 1994 (4).

(3)

Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che ciò si verifica quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, si dovrebbe prestare attenzione, tra l'altro, alle possibili conseguenze di uno o più dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; la distorsione dei costi salariali; l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o diversamente non operano in maniera indipendente dallo Stato.

(4)

La Commissione dovrebbe elaborare, rendere pubbliche e aggiornare periodicamente relazioni su distorsioni significative, potenzialmente in grado di dare luogo a un'inchiesta antidumping, descrivendo le condizioni di mercato relative ai suddetti casi in un determinato paese o settore. Tali relazioni e gli elementi di prova su cui esse si basano dovrebbero essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore. In tali inchieste, le parti interessate dovrebbero avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alle relazioni e agli elementi di prova su cui esse si basano. Nel valutare l'esistenza di distorsioni significative, si dovrebbero tenere in considerazione, se ritenuto opportuno, le norme internazionali pertinenti, incluse le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le pertinenti convenzioni multilaterali in materia ambientale.

(5)

I costi sono normalmente calcolati in base ai documenti contabili tenuti dall'esportatore e dal produttore sottoposto all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano distorsioni significative dirette o indirette nel paese di esportazione, tali da provocare un livello artificialmente basso dei costi che figurano nei documenti contabili della parte interessata, tali costi possono essere adeguati o calcolati su qualsiasi base ragionevole, comprese le informazioni provenienti da altri mercati rappresentativi oppure da prezzi o valori di riferimento internazionali. È altresì possibile utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate.

(6)

Qualora i dati provengano da paesi rappresentativi e la Commissione debba stabilire se il livello di protezione sociale e ambientale in tali paesi è adeguato, è necessario che la Commissione esamini se tali paesi rispettano le principali convenzioni dell'OIL e le pertinenti convenzioni multilaterali in materia ambientale.

(7)

Qualora una parte dei costi sostenuti da un esportatore e un produttore sia distorta, anche nel caso in cui un determinato fattore produttivo provenga da fonti diverse, tale parte dei costi dovrebbe essere sostituita da costi esenti da distorsioni. Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire ulteriormente che, ai fini di stabilire l'esistenza di distorsioni significative in un paese terzo, si dovrebbero tenere in debito conto tutti gli elementi di prova pertinenti riguardanti le circostanze prevalenti sul mercato interno degli esportatori e dei produttori di tale paese, che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, prevedendo la possibilità per tali esportatori e produttori di dimostrare in modo conclusivo che i loro costi interni sono esenti da distorsioni. Ove disponibili, tali prove includono relazioni pertinenti. Le indicazioni in merito alla sussistenza di distorsioni significative possono essere fornite anche da tutti i soggetti interessati, inclusa l'industria dell'Unione e i sindacati. Nel decidere in merito all'elaborazione o all'aggiornamento delle relazioni pertinenti, si dovrebbe tenere conto di tali indicazioni e della necessità di evitare qualsiasi onere aggiuntivo per l'industria dell'Unione nell'utilizzo dello strumento antidumping, in particolare alla luce delle specificità economiche e commerciali delle piccole e medie imprese.

(8)

Per quanto concerne il metodo impiegato nell'inchiesta originaria e da impiegare nell'inchiesta di riesame, si applica l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036. Contestualmente è opportuno chiarire che, nel valutare se vi sia motivo di credere che le circostanze sono cambiate, si dovrebbero tenere in debito conto tutti gli elementi di prova pertinenti comprese le relazioni riguardanti le circostanze prevalenti sul mercato interno degli esportatori e dei produttori e gli elementi di prova su cui si basano tali relazioni che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(9)

In assenza di altre specifiche norme transitorie che disciplinino la materia, è opportuno stabilire che il presente regolamento si applica a tutte le decisioni relative all'apertura di un procedimento e a tutti i procedimenti, ivi comprese le inchieste originarie e di riesame, avviati il 20 dicembre 2017, o successivamente a essa, alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036. Mediante una specifica norma transitoria per le misure esistenti, e considerando l'assenza di altre specifiche norme transitorie che disciplinino la materia, nel caso di una transizione da un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036 a un valore normale calcolato in conformità del metodo di cui al regolamento (UE) 2016/1036 quale modificato dal presente regolamento, il metodo originario dovrebbe continuare ad applicarsi fino all'apertura della prima inchiesta di riesame successiva a tale transizione. Al fine di ridurre il rischio di elusione delle disposizioni del presente regolamento, lo stesso approccio dovrebbe applicarsi alle inchieste di riesame svolte a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. È altresì opportuno ricordare che una transizione da un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, a un valore normale calcolato in conformità del metodo di cui al regolamento (UE) 2016/1036 quale modificato dal presente regolamento non costituirebbe di per sé un elemento di prova sufficiente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. Tali norme transitorie dovrebbero colmare una lacuna che altrimenti potrebbe generare incertezza giuridica, offrire alle parti interessate una ragionevole possibilità di adattarsi alla scadenza delle vecchie norme e all'entrata in vigore delle nuove e agevolare la gestione efficiente, ordinata ed equa del regolamento (UE) 2016/1036.

(10)

Con il regolamento (UE) 2016/1037 (5) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato norme comuni per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi che non sono Stati membri dell'Unione. L'esperienza ha dimostrato che l'effettiva entità delle sovvenzioni è di norma constatata durante la pertinente inchiesta. In particolare, gli esportatori oggetto dell'inchiesta risultano frequentemente beneficiare di sovvenzioni la cui esistenza non avrebbe ragionevolmente potuto essere conosciuta prima dello svolgimento dell'inchiesta. È opportuno chiarire che, allorché si riscontrino tali sovvenzioni nel corso di un'inchiesta o di un riesame, la Commissione dovrebbe offrire consultazioni supplementari, al paese d'origine e/o di esportazione interessato in merito a dette sovvenzioni individuate nel corso dell'inchiesta. In assenza di specifiche norme transitorie che disciplinino la materia, è opportuno stabilire che il presente regolamento si applichi a tutte le decisioni relative all'apertura di un procedimento e a tutti i procedimenti, ivi comprese le inchieste originarie e di riesame, avviati il 20 dicembre 2017 o successivamente a essa.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/1036 è così modificato:

1)

all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.

a)

Qualora sia accertato, all'atto dell'applicazione della presente disposizione o di qualsiasi altra disposizione pertinente del presente regolamento, che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, nel rispetto delle seguenti norme.

Tra le fonti che la Commissione può utilizzare figurano:

i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti; qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale;

se lo ritiene opportuno, i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni; oppure

i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate, anche nel quadro delle disposizioni relative alle parti interessate di cui alla lettera c).

Fatto salvo l'articolo 17, tale valutazione deve essere eseguita separatamente per ciascun esportatore e produttore.

Il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

b)

Per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato,

l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

c)

Se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore. Tali relazioni e gli elementi di prova su cui esse si basano sono inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore. Le parti interessate hanno ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale siano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. Nel valutare l'esistenza di distorsioni significative, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti elementi di prova presenti nel fascicolo dell'inchiesta.

d)

Nel presentare una denuncia in conformità dell'articolo 5, oppure una richiesta di riesame in conformità dell'articolo 11, l'industria dell'Unione può fare riferimento agli elementi di prova della relazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo, laddove ricorra l'evidenza relativa agli elementi di prova di cui all'articolo 5, paragrafo 9, ai fini della giustificazione del calcolo del valore normale.

e)

Qualora la Commissione rilevi che vi sono elementi di prova sufficienti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, in merito a distorsioni significative ai sensi della lettera b) del presente paragrafo, e decida di avviare un'inchiesta su tali basi, ciò deve essere specificato nell'avviso di apertura dell'inchiesta. La Commissione raccoglie i dati necessari per la determinazione del valore normale in conformità della lettera a) del presente paragrafo.

Le parti interessate sono informate immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta in merito alle fonti pertinenti che la Commissione intende utilizzare ai fini di determinare il valore normale ai sensi della lettera a) del presente paragrafo e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni. A tal fine le parti interessate possono accedere al fascicolo, che include eventuali elementi di prova su cui si basa l'autorità incaricata dell'inchiesta, fatto salvo l'articolo 19. Qualsiasi elemento di prova relativo all'esistenza di distorsioni significative può essere preso in considerazione soltanto se può essere verificato in modo tempestivo nell'ambito dell'inchiesta, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 8.»;

2)

all'articolo 2, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Nel caso di importazioni da paesi che, al momento dell'apertura dell'inchiesta, non sono membri dell'OMC e che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese rappresentativo appropriato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l'Unione oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

Il paese rappresentativo appropriato è selezionato in modo ragionevole, tenuto debitamente conto delle informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta e, in particolare, della cooperazione da parte di almeno un esportatore e un produttore in tale paese. Qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. Si deve inoltre tenere conto dei termini. Se del caso, è utilizzato un paese rappresentativo appropriato sottoposto alla stessa inchiesta.

Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni.

(*1)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).»;"

3)

all'articolo 11, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora le misure antidumping in vigore si basino su un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, in vigore al 19 dicembre 2017, il metodo previsto all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, sostituisce il metodo originario utilizzato per determinare il valore normale solo a decorrere dalla data in cui è avviata la prima procedura di riesame in previsione della scadenza di tali misure, successivamente al 19 dicembre 2017. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, tali misure restano in vigore in attesa dell'esito della revisione.»;

4)

all'articolo 11, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora le misure antidumping in vigore si basino su un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, in vigore al 19 dicembre 2017, il metodo previsto all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, sostituisce il metodo originario utilizzato per determinare il valore normale solo dopo la data di apertura della prima procedura di riesame in previsione della scadenza di tali misure, intervenuta dopo il 20 dicembre 2017. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, tali misure restano in vigore in attesa dell'esito della revisione.»;

5)

all'articolo 11, paragrafo 9, è aggiunto il comma seguente:

«In relazione alle circostanze pertinenti per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, si tengono in debito conto tutti gli elementi di prova pertinenti – comprese le relazioni sulle circostanze prevalenti sul mercato interno degli esportatori e dei produttori e gli elementi di prova su cui si basano tali relazioni – che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.»;

6)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Relazioni e informazioni da trasmettere

1.   La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del regolamento. La relazione include informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, nuove inchieste, riesami, distorsioni significative e visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

2.   Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'applicazione del presente regolamento. Inoltre, sulla base, tra l'altro, della relazione di cui al paragrafo 1 e della presentazione e delle spiegazioni di cui al presente paragrafo, esso può comunicare alla Commissione eventuali considerazioni e fatti pertinenti.

3.   La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.»

Articolo 2

All'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1037 è aggiunto il comma seguente:

«La Commissione offre consultazioni al paese d'origine e/o di esportazione interessato in merito ad altre sovvenzioni individuate nel corso dell'inchiesta. In tali situazioni la Commissione invia al paese d'origine e/o di esportazione una sintesi dei principali elementi riguardanti le altre sovvenzioni, in particolare di quelle di cui al paragrafo 2, lettera c). Qualora queste altre sovvenzioni non siano contemplate dall'avviso di apertura, quest'ultimo è modificato e la versione modificata è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tutte le parti interessate avranno tempo aggiuntivo sufficiente per presentare osservazioni.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a tutte le decisioni relative all'apertura di un procedimento e a tutti i procedimenti, ivi comprese le inchieste originarie e di riesame, avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento o successivamente a essa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2017.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(3)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 3.

(5)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).


Dichiarazione della Commissione relativa alla transizione

La Commissione ricorda che il nuovo metodo ha lo scopo di assicurare la difesa costante dell'industria dell'Unione dalle pratiche commerciali sleali, in particolare quelle derivanti da distorsioni significative del mercato. A tale riguardo essa intende garantire che l'industria dell'Unione non debba sostenere oneri supplementari quando si avvale della protezione prevista dallo strumento antidumping, in particolare nel contesto di possibili domande di riesame in previsione della scadenza presentate dopo l'entrata in vigore del nuovo metodo.


Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 23 e all'interazione con il Parlamento europeo e il Consiglio

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio ogniqualvolta intenda redigere o aggiornare una relazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio comunichi alla Commissione di ritenere soddisfatte le condizioni per la redazione o l'aggiornamento di una relazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione adotterà le misure opportune e informerà al riguardo il Parlamento europeo e il Consiglio.


Dichiarazione della Commissione relativa alle relazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base

La Commissione intende avvalersi prontamente della possibilità prevista dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base di redigere relazioni su distorsioni significative, in modo che le parti interessate possano disporre di tali relazioni quando presentano comunicazioni alle quali può applicarsi l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Essa fornirà orientamenti alle parti interessate in merito all'utilizzo di tali relazioni.


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