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Document 32017R1965

Regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione, del 17 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da comunicare per i titoli nel settore del riso (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/5656

GU L 279 del 28.10.2017, pp. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1965/oj

28.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/36


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1965 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da comunicare per i titoli nel settore del riso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 (2) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione. Esso stabilisce le norme pertinenti per il riso nonché la natura e il tipo di informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione.

(2)

È opportuno includere l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i quantitativi di riso oggetto di titoli, come previsto nel regolamento precedente.

(3)

In occasione della modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 è opportuno allineare un termine utilizzato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto iii), di tale regolamento con la terminologia doganale utilizzata nel codice doganale dell'Unione e fare un riferimento più preciso alla pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1237.

(5)

Poiché la ragione principale per modificare il regolamento delegato (UE) 2016/1237 è di confermare formalmente un obbligo di comunicazione consolidato, e tenuto conto della necessità di garantire continuità e certezza giuridica per le comunicazioni riguardanti il riso, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

i prodotti che sono soggetti al rimborso o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione conformemente al titolo III, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e per i quali non è ancora stata presa una decisione finale.

(*1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;"

2)

all'articolo 8, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera e bis):

«e bis)

per quanto riguarda il riso, i quantitativi di cui all'articolo 19 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


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