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Document 32017R1834

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1834 della Commissione, del 9 ottobre 2017, recante duecentosettantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

C/2017/6909

GU L 260 del 10.10.2017, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1834/oj

10.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1834 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2017

recante duecentosettantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2)

Il 4 ottobre 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, all'elenco «Persone fisiche», i dati identificativi sono sostituiti per la seguente voce:

«Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Data di nascita: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Luogo di nascita: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina.»

è sostituito dal seguente:

«Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Data di nascita: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Luogo di nascita: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippine. Cittadinanza: filippina. Indirizzo: a) Basilan, Filippine (indirizzo precedente fino al 2016), b) Lanao del Sur, Filippine (indirizzo dal 2016). Altre informazioni: descrizione fisica: colore degli occhi: castani; colore dei capelli: castani; altezza: 5 piedi e 6 pollici — 168 cm; peso: 120 libbre — 54 kg; corporatura: snella; carnagione: chiara; ha voglie sul viso. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 6.12.2005.»


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