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Document 32017R0959
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/959 of 24 February 2017 on the classification of horizontal settlement and short-term water absorption performance for in situ formed loose fill cellulose (LFCI) thermal insulation products under EN 15101-1 pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )
Regolamento delegato (UE) 2017/959 della Commissione, del 24 febbraio 2017, sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento delegato (UE) 2017/959 della Commissione, del 24 febbraio 2017, sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/1143
GU L 145 del 8.6.2017, pp. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
8.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/959 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2017
sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Se la Commissione non ha stabilito classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, in conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, ma solo in base ad un mandato rivisto. |
|
(2) |
La norma europea per i prodotti EN 15101-1 sui prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito contiene le classificazioni di prestazione per quanto riguarda due delle loro caratteristiche fondamentali: l'assestamento per applicazioni orizzontali, solai e pavimenti, nonché l'assorbimento d'acqua a breve termine. Tali classificazioni rappresentano un passo avanti verso il consolidamento del mercato interno per i prodotti in questione. |
|
(3) |
Per tali nuove classificazioni non è stato rilasciato un mandato rivisto. |
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(4) |
È opportuno quindi stabilire nuovi sistemi di classificazione da utilizzare per i prodotti contemplati dalla norma EN 15101-1, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La prestazione dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per l'isolamento termico realizzato in sito, in relazione alle loro caratteristiche essenziali «assestamento per le applicazioni orizzontali, solai e pavimenti», nonché «assorbimento d'acqua a breve termine», è classificata in base ai sistemi di classificazione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
Tabella 1
Classi di assestamento per applicazioni orizzontali, solai e pavimenti
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Classe |
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SH 0 |
Assestamento non misurabile (≤ 1 %) |
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SH 5 |
≤ 5 % |
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SH 10 |
≤ 10 % |
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SH 15 |
≤ 15 % |
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SH 20 |
≤ 20 % |
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SH 25 |
≤ 25 % |
|
SH 30 |
> 25 % |
Tabella 2
Classi di assorbimento d'acqua a breve termine
|
Classe |
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WS 1 |
≤ 1,0 kg/m2 |
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WS 2 |
≤ 2,0 kg/m2 |
|
WS 3 |
> 2,0 kg/m2 |