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Document 32017R0555

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/1654

    GU L 80 del 25.3.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/555/oj

    25.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 80/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/555 DELLA COMMISSIONE

    del 24 marzo 2017

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma, e l'articolo 78, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (2)

    Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di cui al presente regolamento sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3). Per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l'approvazione di tali sostanze può tuttavia scadere prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i loro periodi di approvazione conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (3)

    Considerati il tempo e le risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive che scadono tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (4) è stato istituito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (4)

    La priorità delle sostanze considerate a basso rischio dovrebbe essere stabilita conformemente alla decisione di esecuzione C(2016)6104. L'approvazione di tali sostanze dovrebbe pertanto essere prorogata per un periodo il più breve possibile. Tenendo conto della distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e correlatori e delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione, tale periodo dovrebbe essere pari a un anno per le sostanze attive olio di paraffina (CAS 64742-46-7), olio di paraffina (CAS 72623-86-0), olio di paraffina (CAS 8042-47-5), olio di paraffina (CAS 97862-82-3) e zolfo.

    (5)

    Per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie considerate prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016)6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, il fascicolo supplementare per una sostanza attiva è presentato con un anticipo di almeno 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni i periodi di approvazione delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), clormequat, dimetaclor, etofenprox, penconazolo, propaquizafop, tetraconazolo, tri-allato e zeta-cipermetrina e di prorogare di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad.

    (6)

    La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quizalofop-P (variante quizalofop-P-etile) e una domanda distinta per il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile). Alla luce di quanto precede e tenuto conto dei diversi profili di rischio del quizalofop-P-etile e del quizalofop-P-tefurile, ai fini della procedura di rinnovo è opportuno che le due sostanze attive siano considerate come distinte. La variante quizalofop-P-etile non rientra nelle categorie considerate prioritarie dalla decisione di esecuzione C(2016)6104. Tenendo conto dei motivi indicati al considerando 5 è pertanto opportuno prorogare di due anni il suo periodo di approvazione.

    (7)

    Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno 30 mesi sulla rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.

    (8)

    Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (10)

    Considerando che le approvazioni di alcune delle sostanze scadono il 31 ottobre 2019 e che i richiedenti dovrebbero presentare i fascicoli supplementari con un anticipo di 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

    (4)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).


    ALLEGATO

    La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

    1)

    alla riga 271, «Bensulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

    2)

    alla riga 272, «5-nitroguaiacolato di sodio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

    3)

    alla riga 273, «O-nitrofenolato di sodio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

    4)

    alla riga 274, «P-nitrofenolato di sodio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

    5)

    alla riga 275, «Tebufenpirad», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

    6)

    alla riga 276, «Clormequat», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2021»;

    7)

    alla riga 278, «Propaquizafop», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2021»;

    8)

    alla riga 281, «Zeta-cipermetrina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2021»;

    9)

    alla riga 284, «Dimetaclor», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    10)

    alla riga 285, «Etofenprox», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    11)

    alla riga 287, «Penconazolo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    12)

    alla riga 288, «Tri-allato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    13)

    alla riga 292, «Zolfo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    14)

    alla riga 293, «Tetraconazolo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    15)

    alla riga 294, «Oli di paraffina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    16)

    alla riga 295, «Olio di paraffina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

    17)

    alla riga 299, «2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    18)

    la voce 279 è sostituita dalla seguente:

    «279

    Quizalofop-P

     

     

    Quizalofop-P-tefurile

    N. CAS 119738-06-6

    N. CIPAC 641.226

    (RS)-Tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

    ≥ 795 g/kg

    1o dicembre 2009

    30 novembre 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul quizalofop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità dovrà essere confrontato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico;

    alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

    alla protezione delle piante non bersaglio e a garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano misure di riduzione del rischio, come la creazione di zone tampone.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica presenti alla Commissione altre informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.»

    Quizalofop-P-etile

    N. CAS 100646-51-3

    N. CIPAC 641.202

    Ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

    ≥ 950 g/kg

    1o dicembre 2009

    30 novembre 2021


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