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Document 32017R0227R(01)

    Rettifica del regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile) (GU L 35 del 10.2.2017)

    GU L 249 del 4.10.2018, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/227/corrigendum/2018-10-04/oj

    4.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 249/18


    Rettifica del regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35 del 10 febbraio 2017 )

    Pagina 9, l'allegato è sostituito dal seguente:

    «

    ALLEGATO

    Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

    «67.

    Ossido di bis(pentabromofenile)

    (decabromodifeniletere; decaBDE)

    N. CAS 1163-19-5

    N. CE 214-604-9

    1.

    Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale dopo il 2 marzo 2019.

    2.

    Non deve essere impiegato per la produzione o l'immissione sul mercato di:

    a)

    altre sostanze, come costituente;

    b)

    miscele;

    c)

    articoli o parti di essi,

    in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dopo il 2 marzo 2027.

    3.

    I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o miscele che devono essere o sono utilizzati:

    a)

    per la produzione di aeromobili prima del 2 marzo 2027;

    b)

    per la produzione di ricambi per:

    i)

    aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027,

    ii)

    veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o macchine che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) prodotti prima del 2 marzo 2019.

    4.

    Il sottoparagrafo 2, lettera c), non si applica a:

    a)

    articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019;

    b)

    aeromobili prodotti in conformità al sottoparagrafo 3, lettera a);

    c)

    ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti conformemente al sottoparagrafo 3, lettera b);

    d)

    apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE.

    5.

    Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende una delle seguenti definizioni:

    a)

    un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale;

    b)

    un aeromobile militare.

    »

    (*1)  Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

    (*2)  Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

    (*3)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»


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