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Document 32017L1920
Commission Implementing Directive (EU) 2017/1920 of 19 October 2017 amending Annex IV to Council Directive 2000/29/EC as regards the movement of seeds of Solanum tuberosum L. originating in the Union
Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell'Unione
Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell'Unione
C/2017/6947
GU L 271 del 20.10.2017, p. 34–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000L0029 | aggiunta | allegato IV pag. A capo II PT 18.3.1 | 23/10/2017 | |
Modifies | 32000L0029 | sostituzione | allegato IV pag. A capo II PT 18.3 | 23/10/2017 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32016R2031 | 14/12/0129 |
20.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/34 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2017/1920 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2017
che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell'Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.3., di detta direttiva, prescrive requisiti particolari in merito alla circolazione di vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 18.1., 18.1.1. o 18.2., di tale direttiva, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici. |
(2) |
Alcuni Stati membri hanno chiesto requisiti più specifici per la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L., comunemente denominate anche «semi botanici», originarie dell'Unione (di seguito «le sementi specificate»). Tali requisiti dovrebbero garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione da organismi nocivi che potrebbero essere ospitati dalle sementi specificate. |
(3) |
Le sementi di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinate alla piantagione e conservate in banche di geni o in collezioni di materiali genetici non dovrebbero essere considerate sementi specificate poiché sono destinate alla ricerca e alla conservazione. |
(4) |
Dal momento che gli organismi nocivi Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e Potato spindle tuber viroid comportano il rischio fitosanitario maggiore per le sementi specificate, e in considerazione dell'analisi del rischio fitosanitario effettuata nel 2015 dall'autorità dei Paesi Bassi per la sicurezza degli alimenti e dei beni di consumo (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) (2), è opportuno provvedere a che le sementi specificate siano originarie di zone notoriamente indenni da tali organismi oppure che le sementi specificate e i loro siti di produzione rispondano a specifici requisiti. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato IV della direttiva 2000/29/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) PRA EU internal movement of True Potato Seeds of official varieties (analisi del rischio fitosanitario legato alla circolazione nell'UE di semi botanici di varietà ufficiali), NVWA, giugno 2015.
ALLEGATO
L'allegato IV, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE è così modificato:
1) |
Il punto 18.3 è sostituito dal seguente:
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2) |
dopo il punto 18.3 è inserito il seguente punto 18.3.1:
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