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Document 32017D2261

    Decisione (UE) 2017/2261 del Consiglio, del 30 novembre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato misto di cooperazione istituiti dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato ministeriale misto, del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati

    GU L 324 del 8.12.2017, p. 41–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2261/oj

    8.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 324/41


    DECISIONE (UE) 2017/2261 DEL CONSIGLIO

    del 30 novembre 2017

    relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato misto di cooperazione istituiti dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato ministeriale misto, del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 ed è applicato in via provvisoria dal 1o aprile 2017.

    (2)

    L'articolo 27, paragrafi 2 e 3, dell'accordo istituisce un comitato ministeriale misto e un comitato misto di cooperazione per agevolare l'applicazione dell'accordo.

    (3)

    A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto iv), dell'accordo, il comitato ministeriale misto adotta le proprie norme e procedure e, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, il comitato misto di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto viii), il comitato misto di cooperazione istituisce sottocomitati che hanno il compito di assisterlo nell'esecuzione delle sue funzioni.

    (4)

    A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto ii), dell'accordo, il comitato ministeriale misto è copresieduto dal ministro degli Affari esteri del Canada e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), il comitato misto di cooperazione è copresieduto da un alto funzionario del Canada e da un alto funzionario dell'Unione.

    (5)

    Al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato ministeriale misto e il regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei suoi sottocomitati.

    (6)

    La posizione dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato misto di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di testo del regolamento interno del comitato ministeriale misto e del regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei suoi sottocomitati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto UE-Canada è basata sul testo del regolamento interno del comitato ministeriale misto accluso alla presente decisione.

    2.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto di cooperazione UE-Canada è basata sul testo del regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati acclusi alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono destinatari della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. SIMSON


    (1)  Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 45).


    ALLEGATO

    DECISIONE DEL COMITATO MINISTERIALE MISTO

    del …

    che adotta il proprio regolamento interno

    IL COMITATO MINISTERIALE MISTO UE-CANADA,

    visto l'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 27,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del suo articolo 30, paragrafo 2, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria dal 1o aprile 2017.

    (2)

    A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto iv), dell'accordo, il comitato ministeriale misto deve adottare il proprio regolamento interno,

    DECIDE:

    È adottato il regolamento interno del comitato ministeriale misto, che figura in allegato.

    Firmato a …, …

    Per il comitato ministeriale misto UE-Canada

    I copresidenti


    ALLEGATO

    Regolamento interno del comitato ministeriale misto

    Compiti

    Il comitato ministeriale misto (CMM) svolge i seguenti compiti:

    a)

    fa il punto sullo stato delle relazioni sulla base della relazione annuale presentata dal comitato misto di cooperazione (CMC);

    b)

    formula raccomandazioni riguardanti le attività del CMC, anche per quanto riguarda nuovi settori di cooperazione futura;

    c)

    adotta decisioni con l'approvazione delle parti dell'accordo;

    d)

    formula raccomandazioni riguardanti eventuali controversie derivanti dall'applicazione dell'accordo, in conformità dell'articolo 28 dell'accordo.

    Presidenza, composizione e partecipanti

    1.

    Il CMM è copresieduto dal ministro degli Affari esteri del Canada e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

    2.

    Ciascuna parte dell'accordo informa il segretariato della composizione prevista della propria delegazione prima di ogni riunione del CMM.

    3.

    I copresidenti possono invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

    Riunioni

    1.

    Il CMM si riunisce su base annuale o, all'occorrenza, come approvato dalle parti. Le riunioni del CMM si svolgono a turno nell'Unione europea e in Canada, o in qualsiasi altro luogo approvato congiuntamente dai copresidenti, a una data fissata di comune accordo.

    2.

    Le riunioni del CMM si svolgono a porte chiuse a meno che i copresidenti, previa approvazione delle parti dell'accordo, non decidano di indire una riunione pubblica.

    Segretariato

    1.

    Un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del GAC (Global Affairs Canada) svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del CMM. Le comunicazioni pertinenti dei copresidenti o a essi destinate sono inoltrate ai segretari.

    2.

    Il segretariato assicura contatti regolari, anche mediante videoconferenza, prima delle riunioni del CMM per fare il punto su eventuali dialoghi tematici svoltisi prima della riunione del CMM. Il contenuto di tali scambi contribuisce all'ordine del giorno della riunione del CMM.

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.

    Il segretariato della parte ospitante dell'accordo stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso alle parti dell'accordo, unitamente ai documenti pertinenti, almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione tranne nel caso in cui le circostanze non lo consentano.

    2.

    L'ordine del giorno è approvato dai copresidenti e adottato dal CMM all'inizio di ogni riunione. Se i copresidenti lo decidono, è possibile iscrivere all'ordine del giorno punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio.

    Dichiarazione ministeriale congiunta

    Le parti dell'accordo approvano una dichiarazione del CMM al termine di ogni riunione. Tale dichiarazione è resa pubblica e può comprendere eventuali raccomandazioni approvate dalle parti dell'accordo.

    Decisioni e raccomandazioni

    1.

    Il CMM può adottare decisioni o formulare raccomandazioni al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo.

    2.

    Le decisioni e le raccomandazioni del CMM sono adottate di concerto tra le parti dell'accordo e sono comunicate, per quanto riguarda l'UE, al segretariato generale della Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea e al segretariato generale del Consiglio dell'UE, a seconda dei casi, e, per quanto riguarda il Canada, alle autorità canadesi competenti.

    3.

    Le decisioni sono adottate una volta che le parti dell'accordo abbiano completato le rispettive procedure interne in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

    4.

    Le decisioni e le raccomandazioni del CMM sono redatte in due copie facenti fede firmate dai copresidenti.

    5.

    In caso di urgenza, le decisioni e le raccomandazioni possono essere adottate al di fuori di una riunione formale del CMM mediante procedura scritta. Tali decisioni e raccomandazioni devono essere comunicate alle parti dell'accordo.

    Spese

    1.

    Ciascuna parte dell'accordo si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del CMM, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

    2.

    Ciascuna parte dell'accordo si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.

    3.

    Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante dell'accordo.

    Riservatezza

    Se una parte dell'accordo comunica informazioni ritenute riservate al CMM, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

    Modifica del regolamento interno

    Il presente regolamento interno può essere modficato conformemente alla disposizione su decisioni e raccomandazioni.


    Regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati

    IL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE UE-CANADA,

    visto l'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 27,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del suo articolo 30, paragrafo 2, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria dal 1o aprile 2017.

    (2)

    A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, il comitato misto di cooperazione adotta il proprio regolamento interno.

    (3)

    A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto viii), il comitato misto di cooperazione può istituire sottocomitati per consentire discussioni a livello di esperti nei settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo,

    HA APPROVATO QUANTO SEGUE:

    È adottato il regolamento interno del comitato misto di cooperazione, che figura in allegato.

    Firmato a …, …

    Per il comitato ministeriale misto UE-Canada

    I copresidenti


    ALLEGATO

    Regolamento interno del comitato misto di cooperazione

    Compiti

    Il comitato misto di cooperazione (CMC) svolge i seguenti compiti:

    a)

    raccomanda le priorità in materia di cooperazione tra le parti dell'accordo;

    b)

    segue gli sviluppi nelle relazioni strategiche tra le parti dell'accordo;

    c)

    procede a uno scambio di opinioni e formula proposte su ogni questione di interesse comune;

    d)

    formula raccomandazioni per aumentare l'efficienza, l'efficacia e le sinergie tra le parti dell'accordo;

    e)

    garantisce il corretto funzionamento dell'accordo;

    f)

    presenta una relazione annuale al CMM sullo stato delle relazioni che le parti dell'accordo rendono pubblica;

    g)

    affronta in modo appropriato, nel quadro dell'accordo, ogni questione a esso sottoposta dalle parti dell'accordo;

    h)

    istituisce sottocomitati che lo assistano nell'esecuzione delle proprie funzioni. Tali sottocomitati, tuttavia, non devono duplicare gli organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti dell'accordo;

    i)

    esamina le situazioni in cui una delle parti dell'accordo ritiene che i suoi interessi siano stati, o potrebbero essere, pregiudicati da processi decisionali nei settori di cooperazione non disciplinati da un accordo specifico.

    Composizione, presidenza e partecipanti

    1.

    Il CMC è composto da rappresentanti delle parti.

    2.

    Il CCM è copresieduto da un alto funzionario del Servizio europeo per l'azione esterna e da un alto funzionario del Global Affairs Canada.

    3.

    Ciascuna parte dell'accordo informa i copresidenti della composizione della propria delegazione prima di ogni riunione del CMC.

    4.

    I copresidenti possono invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

    Riunioni

    1.

    Il CMC si riunisce annualmente, o come approvato di concerto. Le riunioni del CMC sono indette dai copresidenti. Le riunioni si svolgono a turno nell'Unione europea e in Canada, a una data fissata di comune accordo. Su richiesta di una delle parti dell'accordo possono tenersi riunioni speciali del CMC.

    2.

    Previa approvazione dei copresidenti, tali riunioni speciali del CMC possono tenersi, in via eccezionale, mediante video o teleconferenza.

    3.

    Le riunioni del CMC si svolgono a porte chiuse a meno che i copresidenti, previa approvazione delle parti dell'accordo, non decidano di indire una riunione pubblica.

    Segretariato

    Un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante di Global Affairs Canada svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del CMC. Le comunicazioni pertinenti dei copresidenti o a essi destinate sono inoltrate ai segretari.

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.

    Il segretariato della parte ospitante dell'accordo stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione in consultazione con l'altro segretariato. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso alle parti dell'accordo, unitamente ai documenti pertinenti, almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. I copresidenti possono fissare, se necessario con l'approvazione delle parti dell'accordo, un termine diverso per una determinata riunione.

    2.

    Ciascuna delle parti dell'accordo può chiedere al segretariato di iscrivere un punto all'ordine del giorno. L'ordine del giorno provvisorio comprende tutti i punti per i quali il segretariato abbia ricevuto detta richiesta al più tardi 21 giorni lavorativi prima dalla data della riunione.

    3.

    L'ordine del giorno è approvato dai copresidenti e adottato dal CMC all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa approvazione dei copresidenti.

    4.

    Le parti dell'accordo assicurano contatti regolari, anche mediante videoconferenza, prima delle riunioni del CMC per fare il punto su eventuali dialoghi tematici e geografici svoltisi prima della riunione. Il contenuto di tali scambi contribuisce all'ordine del giorno del CMC.

    Verbali

    1.

    I copresidenti riassumono le conclusioni raggiunte dal CMC a ciascuna riunione. I due segretariati approvano il progetto di verbale sulla base di tali conclusioni. Il primo progetto di verbale è proposto dal segretariato ospitante entro 15 giorni lavorativi dalla data della riunione.

    2.

    Le parti dell'accordo approvano il progetto entro 30 giorni lavorativi dalla data della riunione o entro una data approvata dalle parti dell'accordo. Dopo l'approvazione del progetto di verbale da parte delle parti dell'accordo, i copresidenti firmano due copie originali dello stesso a mano o per via elettronica.

    Raccomandazioni

    1.

    Le parti dell'accordo adottano di concerto raccomandazioni del CMC che sono inserite nel verbale congiunto. Il verbale è comunicato, per quanto riguarda l'UE, al segretariato generale della Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, al segretariato generale del Consiglio dell'UE e alle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea, a seconda dei casi, e, per quanto riguarda il Canada, alle autorità canadesi competenti.

    2.

    Il CMC formula raccomandazioni pertinenti su eventuali controversie derivanti dall'applicazione dell'accordo. Tali raccomandazioni sono formulate in conformità dell'articolo 28 dell'accordo.

    Relazione annuale al comitato ministeriale misto

    1.

    Il segretariato garantisce l'elaborazione di una relazione annuale sullo stato delle relazioni e la sua comunicazione alle parti dell'accordo almeno 15 giorni lavorativi prima del CMC.

    2.

    Il CMC approva la relazione annuale da trasmettere al CMM. La relazione è quindi resa pubblica.

    Spese

    1.

    Ciascuna parte dell'accordo si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del CMC, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

    2.

    Ciascuna parte dell'accordo si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.

    3.

    Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante dell'accordo.

    Istituzione dei sottocomitati

    1.

    Il CMC può istituire sottocomitati che lo assistano nell'esecuzione delle sue funzioni. I sottocomitati riferiscono al CMC dopo ciascuna riunione e non duplicano gli organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti dell'accordo.

    2.

    Il CMC può abolire sottocomitati esistenti, definirne o modificarne il mandato o istituire altri sottocomitati.

    Riservatezza

    Se una parte dell'accordo comunica informazioni ritenute riservate al CMC, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

    Modifica del regolamento interno

    Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo.

    Sottocomitati

    1.

    I sottocomitati del comitato misto di cooperazione (CMC) («sottocomitati») possono discutere dell'applicazione dell'accordo nei settori da esso contemplati. Essi possono discutere altresì di argomenti o progetti specifici connessi al settore pertinente della cooperazione bilaterale, compresa l'interpretazione dell'accordo.

    2.

    I sottocomitati dipendono dal CMC. Essi riferiscono e trasmettono i propri verbali e le proprie conclusioni ai copresidenti del CMC entro i 20 giorni lavorativi successivi a ciascuna riunione.

    3.

    I sottocomitati sono composti da rappresentanti delle parti dell'accordo.

    4.

    I sottocomitati possono invitare esperti alle proprie riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.

    5.

    I sottocomitati sono copresieduti dalle parti dell'accordo.

    6.

    Ciascun sottocomitato decide le modalità di attribuzione delle mansioni di segreteria per garantire la tempestiva presentazione di relazioni al CMC.

    7.

    I sottocomitati si riuniscono ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su richiesta scritta di una delle parti dell'accordo. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo approvati di concerto dalle parti dell'accordo. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza.

    8.

    Le riunioni dei sottocomitati si svolgono a porte chiuse a meno che i copresidenti, con l'approvazione delle parti dell'accordo, non decidano di indire una riunione pubblica.

    9.

    Le parti dell'accordo approvano congiuntamente l'ordine del giorno delle riunioni dei sottocomitati.

    10.

    Le parti dell'accordo elaborano congiuntamente il progetto di verbale di ciascuna riunione dei sottocomitati.


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