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Document 32017D0784

Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401

GU L 118 del 6.5.2017, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/784/oj

6.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/784 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio (2), l'Italia è autorizzata a imporre che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle forniture alle pubbliche amministrazioni sia versata da tali autorità su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale. La misura costituisce una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'IVA.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 16 febbraio 2017, l'Italia ha chiesto che tale autorizzazione sia prorogata. Allo stesso tempo l'Italia ha chiesto che l'ambito di applicazione della deroga per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sia esteso al fine di applicarsi sia alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali che a società quotate in borsa incluse nell'indice Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa («FTSE MIB»).

(3)

Con lettera del 15 marzo 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 16 marzo 2017 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.

(4)

L'Italia ha introdotto misure di controllo supplementari per consentire alle autorità fiscali la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti IVA su conti dello Stato bloccati. Tuttavia, tali misure di controllo sono ancora in fase di avviamento ed è necessario disporre di più tempo per valutarne l'efficacia nell'indurre i contribuenti a rispettare i propri obblighi fiscali. L'Italia non è quindi in grado di portare a termine l'organizzazione e l'attuazione di un'adeguata politica di controllo prima che la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio cessi di produrre effetti il 31 dicembre 2017. Pertanto, ha chiesto la proroga della deroga.

(5)

L'Italia ha rilevato un'evasione per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad altri soggetti controllati da pubbliche amministrazioni centrali e locali nonché a una serie di società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB. Per contrastare l'evasione fiscale derivante dal mancato pagamento dell'IVA da parte dei fornitori di tali soggetti, l'Italia chiede di poter beneficiare di una deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE e di poter imporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e alle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB sia versata da tali soggetti su un apposito conto bloccato dell'amministrazione fiscale. È altresì necessario derogare all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per consentire l'apposizione in fattura di una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su detto conto speciale.

(6)

Uno degli effetti della misura è che, essendo i fornitori soggetti passivi, essi non possono compensare l'IVA versata a monte con l'IVA percepita a valle. Tali soggetti passivi potrebbero trovarsi costantemente in una posizione creditoria e dover chiedere rimborsi dell'IVA all'amministrazione fiscale. Nella relazione presentata nel giugno 2016, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/1401, l'Italia ha dimostrato che il sistema dei rimborsi dell'IVA funziona correttamente e che il tempo medio di rimborso dell'IVA non supera i tre mesi. Inoltre, l'Italia ha fornito informazioni secondo cui i fornitori delle pubbliche amministrazioni hanno beneficiato di una procedura prioritaria, in cui il tempo di rimborso è stato persino più breve. L'Italia si attende che le nuove norme entrate in vigore sopperiscano adeguatamente all'eventuale aumento di richieste dei rimborsi dell'IVA.

(7)

Nel 2014 l'Italia ha introdotto l'obbligo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni siano fatturate elettronicamente. Ciò dovrebbe consentire di controllare adeguatamente il settore interessato in futuro, quando sarà stata sviluppata e posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica. Dal 1o gennaio 2017 si applicano in Italia misure di controllo supplementari: il sistema contabile facoltativo (noto come «fatturazione elettronica») e la comunicazione obbligatoria alle autorità fiscali delle fatture emesse e ricevute, che si applica siaalle società per le quali viene chiesta la deroga che ai loro fornitori. Tali misure sono volte a consentire alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti IVA. Una volta che tale sistema sia pienamente attuato, non dovrebbe essere più necessario derogare alla direttiva 2006/112/CE. L'Italia ha pertanto assicurato che non chiederà il rinnovo della deroga.

(8)

La deroga richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire di valutare se la misura speciale è idonea ed efficace.

(9)

Al fine di garantire il seguito necessario nel quadro della presente deroga e, in particolare, di verificare l'impatto suirimborsi dell'IVA nei confronti dei soggetti passivi ai quali si applica la deroga, l'Italia dovrebbe essere tenuta a presentare alla Commissione, entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della misura di deroga, una relazione riguardante la situazione generale e, in particolare, il tempo medio necessario per il rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti passivi e l'efficacia delle misure per ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati. L'Italia dovrebbe portare avanti le riforme volte ad assicurare una procedura di rimborso dell'IVA snella e tempestiva.

(10)

La misura di deroga è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli problemi di evasione fiscale. Inoltre la misura di deroga non comporta il rischio che l'evasione si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

(11)

La deroga non inciderà negativamente sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(12)

È opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ai seguenti soggetti debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale:

pubbliche amministrazioni;

società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano;

società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB, il cui elenco sarà pubblicato dall'Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017 e riveduto ogni anno, se necessario.

Articolo 2

In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti elencati all'articolo 1 sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

Articolo 3

L'Italia comunica alla Commissione le misure nazionali di cui agli articoli 1 e 2.

Entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure di cui agli articoli 1 e 2, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso, nonché sull'efficacia generale della presente misura per ridurre l'evasione dell'IVA nei settori interessati.

Articolo 4

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 è abrogata a decorrere dal 1o luglio 2017.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2020.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che autorizza l'Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 7).


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