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Document 32017D0553

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/553 della Commissione, del 22 marzo 2017, relativa alla coerenza degli obiettivi per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2017) 1798] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/1798

    GU L 79 del 24.3.2017, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/553/oj

    24.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 79/11


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/553 DELLA COMMISSIONE

    del 22 marzo 2017

    relativa alla coerenza degli obiettivi per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento

    [notificata con il numero C(2017) 1798]

    (I testi in lingua neerlandese, francese e tedesca sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (1) («il regolamento quadro»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

    visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità al regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB») comprendenti obiettivi nazionali od obiettivi a livello di FAB di carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione. Il regolamento (CE) n. 549/2004 stabilisce inoltre che la Commissione valuti la coerenza di tali obiettivi in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento. Norme dettagliate al riguardo sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

    (2)

    Per quanto riguarda il blocco funzionale di spazio aereo dell'Europa centrale («FABEC»), Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno presentato un tale piano alla Commissione. A norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/347 della Commissione (3), gli Stati membri in questione hanno rivisto il piano e i relativi obiettivi. Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/259 (4) la Commissione ha tuttavia stabilito che non erano ancora adeguati gli obiettivi prestazionali rivisti relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità per il FABEC nel suo insieme e l'efficienza economica per Francia, Germania e Paesi Bassi e che non erano sufficienti le misure incluse nel piano rivisto. Di conseguenza tali Stati membri dovrebbero adottare determinate misure correttive al fine di rivedere ulteriormente gli obiettivi prestazionali ed eliminare le incoerenze con gli obiettivi a livello di Unione.

    (3)

    Il 30 gennaio 2017 i suddetti Stati membri hanno presentato un nuovo piano rivisto comprendente obiettivi prestazionali ulteriormente rivisti, basati ove necessario su misure correttive. Sia gli obiettivi rivisti che le misure correttive sono stati successivamente valutati dalla Commissione.

    (4)

    Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza di tali obiettivi in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui all'allegato IV, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità i quali, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale a livello di Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente, sia raggiunto a livello dell'Unione. Tale valutazione ha dimostrato che questi obiettivi sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

    (5)

    Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi in questione espressi in termini di costi determinati unitari dei servizi di rotta, in conformità ai principi di cui all'allegato IV, punto 5, in combinato disposto con il punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi determinati unitari dei servizi di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi determinati unitari dei servizi di rotta rispetto ad altri Stati membri aventi un ambiente economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che questi obiettivi sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

    (6)

    Le misure correttive adottate da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC sono pertanto coerenti con la decisione di esecuzione (UE) 2017/259 e gli obiettivi prestazionali relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nel piano di prestazione rivisto presentato dai suddetti Stati membri sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione in tali settori per il secondo periodo di riferimento (2015-2019). È opportuno, per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, stabilire tale constatazione mediante la presente decisione e informarne gli Stati membri interessati.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli obiettivi relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nel piano rivisto di prestazione presentato a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, elencati nell'allegato, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento, stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (5).

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017

    Per la Commissione

    Violeta BULC

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/347 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 48).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/259 della Commissione, del 13 febbraio 2017, relativa a taluni obiettivi prestazionali rivisti e a misure appropriate inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e non adeguati in relazione agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che stabilisce l'obbligo di misure correttive (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 76).

    (5)  Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).


    ALLEGATO

    Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, giudicati coerenti con gli obiettivi prestazionali dell'Unione per il secondo periodo di riferimento

    Settore essenziale di prestazione concernente la capacità

    Ritardo ATMF (Air Traffic Flow Management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta espresso in min/volo

    Stato membro

    FAB

    Obiettivo FAB di capacità durante la rotta

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    Belgio/Lussemburgo

    FAB EC

    0,48

    0,49

    0,42

    0,42

    0,43

    Francia

    Germania

    Paesi Bassi

    [Svizzera]

    Settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica

    Legenda:

    ID

    Voce

    Unità

    (A)

    Totale dei costi determinati di rotta

    (in valuta nazionale e in termini nominali)

    (B)

    Tasso d'inflazione

    (%)

    (C)

    Indice d'inflazione

    (100 = 2009)

    (D)

    Totale dei costi determinati di rotta

    (in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale)

    (E)

    Unità di servizi di rotta totali

    (TSU)

    (F)

    Costo unitario determinato (DUC) per i servizi di rotta

    (in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale)

    FAB EC

    Zona tariffaria: Belgio-Lussemburgo — Valuta: EUR

     

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    (A)

    168 277 718

    172 792 013

    177 260 922

    180 556 020

    183 521 461

    (B)

    1,1 %

    1,2 %

    1,3 %

    1,4 %

    1,4 %

    (C)

    111,6

    112,9

    114,4

    116,0

    117,6

    (D)

    150 757 603

    152 984 440

    154 897 964

    155 652 698

    156 055 562

    (E)

    2 440 000

    2 510 000

    2 580 000

    2 650 000

    2 720 000

    (F)

    61,79

    60,95

    60,04

    58,74

    57,37


    Zona tariffaria: Francia — Valuta: EUR

     

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    (A)

    1 290 640 175

    1 296 576 851

    1 328 676 964

    1 334 112 339

    1 337 956 806

    (B)

    0,1 %

    0,8 %

    1,1 %

    1,1 %

    1,3 %

    (C)

    108,2

    109,1

    110,3

    111,5

    113,0

    (D)

    1 192 625 922

    1 188 249 284

    1 204 538 004

    1 196 187 863

    1 184 005 999

    (E)

    18 662 000

    19 177 000

    19 300 000

    20 204 000

    20 333 000

    (F)

    63,91

    61,96

    62,41

    59,21

    58,23


    Zona tariffaria: Germania — Valuta: EUR

     

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    (A)

    1 069 142 223

    1 039 587 943

    933 436 977

    927 369 907

    922 283 254

    (B)

    1,4 %

    1,6 %

    1,7 %

    1,7 %

    1,7 %

    (C)

    109,9

    111,7

    113,6

    115,5

    117,5

    (D)

    972 517 385

    930 742 228

    821 735 846

    802 748 084

    784 999 985

    (E)

    12 801 000

    13 057 000

    13 122 000

    13 242 000

    13 365 000

    (F)

    75,97

    71,28

    62,62

    60,62

    58,74


    Zona tariffaria: Paesi Bassi — Valuta: EUR

     

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    (A)

    184 921 748

    184 103 594

    187 092 113

    193 763 267

    198 069 117

    (B)

    1,0 %

    1,2 %

    1,4 %

    1,5 %

    1,5 %

    (C)

    110,6

    112,0

    113,6

    115,3

    117,0

    (D)

    167 178 324

    164 400 112

    164 697 149

    168 065 588

    169 244 781

    (E)

    2 806 192

    2 825 835

    2 845 616

    3 045 000

    3 077 000

    (F)

    59,57

    58,18

    57,88

    55,19

    55,00


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