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Document 32017D0412

Decisione (PESC) 2017/412 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

GU L 63 del 9.3.2017, pp. 102–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/412/oj

9.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/102


DECISIONE (PESC) 2017/412 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2017

che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1).

(2)

Il 27 gennaio 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2339 (2017) [«UNSCR 2239 (2017)»].

(3)

L'UNSCR 2339 (2017) prevede talune modifiche alle deroghe concernenti l'embargo sulle armi nonché ai criteri di designazione riguardanti le persone e le entità oggetto di sanzioni.

(4)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L'articolo 1 non si applica:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla prestazione di assistenza tecnica, finanziamento o assistenza finanziaria a essi relativi destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella CAR (“Minusca”), della task force regionale dell'Unione africana (“UA-RTF”) e delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella CAR;

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione del diritto civile, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (“SSR”) della CAR, in coordinamento con la Minusca e notificato in anticipo al comitato istituito a norma del paragrafo 57 dell'UNSCR 2127 (2013) (“comitato”);

c)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi e di materiale connesso introdotti nella CAR dalle forze ciadiane o sudanesi destinati unicamente all'uso da parte delle pattuglie internazionali della forza tripartita istituita a Khartoum il 23 maggio 2011 dalla CAR, dal Ciad e dal Sudan con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle zone di frontiera comuni, in cooperazione con la Minusca, previa approvazione da parte del comitato;

d)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica o formazione, previa approvazione da parte del comitato;

e)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di abbigliamento protettivo, compresi giubbotti antiproiettile e elmetti militari, temporaneamente esportato nella CAR da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

f)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi leggere e altre attrezzature connesse destinate unicamente all'uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per lottare contro il bracconaggio, il traffico di avorio e di armi e altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR, e notificato in anticipo al comitato;

g)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi e altre attrezzature letali connesse alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione del diritto civile, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di SSR della CAR, previa approvazione da parte del comitato; o

h)

ad altri tipi di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi e di materiale connesso, o alla fornitura di assistenza o alla messa a disposizione di personale, previa approvazione da parte del comitato.»;

2)

all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal comitato in quanto tra coloro che:

a)

intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;

b)

violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR;

c)

sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella CAR, compresi gli attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, i sequestri e i trasferimenti forzati;

d)

sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti che comportano violenza sessuale e di genere nella CAR;

e)

reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;

f)

forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR;

g)

impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR;

h)

sono coinvolti nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese la Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;

i)

sono a capo di un'entità designata dal comitato o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o di un'entità designata dal comitato o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal comitato,

elencati nell'allegato della presente decisione.»;

3)

l'articolo 2 ter è modificato come segue::

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità designate dal comitato ed elencate nell'allegato che:

a)

intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;

b)

violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR;

c)

sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella CAR, compresi gli attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, i sequestri e i trasferimenti forzati;

d)

sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti che comportano violenza sessuale e di genere nella CAR;

e)

reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;

f)

forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR;

g)

impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR;

h)

sono coinvolti nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese la Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;

i)

sono a capo di un'entità designata dal comitato o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o di un'entità designata dal comitato o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal comitato,

sono congelati.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Uno Stato membro può consentire altresì deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:

a)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato e questo abbia dato la sua approvazione;

b)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore al 27 gennaio 2017 e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al presente articolo, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)  Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).


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