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Document 32017D0412
Council Decision (CFSP) 2017/412 of 7 March 2017 amending Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
Decisione (PESC) 2017/412 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
Decisione (PESC) 2017/412 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
GU L 63 del 9.3.2017, pp. 102–104
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32013D0798 | sostituzione | articolo 2 | 10/03/2017 | |
| Modifies | 32013D0798 | sostituzione | articolo 2a paragrafo 1 | 10/03/2017 | |
| Modifies | 32013D0798 | sostituzione | articolo 2b paragrafo 1 | 10/03/2017 | |
| Modifies | 32013D0798 | sostituzione | articolo 2b paragrafo 4 | 10/03/2017 |
|
9.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/102 |
DECISIONE (PESC) 2017/412 DEL CONSIGLIO
del 7 marzo 2017
che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1). |
|
(2) |
Il 27 gennaio 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2339 (2017) [«UNSCR 2239 (2017)»]. |
|
(3) |
L'UNSCR 2339 (2017) prevede talune modifiche alle deroghe concernenti l'embargo sulle armi nonché ai criteri di designazione riguardanti le persone e le entità oggetto di sanzioni. |
|
(4) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
|
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/798/PESC è così modificata:
|
1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 L'articolo 1 non si applica:
|
|
2) |
all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal comitato in quanto tra coloro che:
elencati nell'allegato della presente decisione.»; |
|
3) |
l'articolo 2 ter è modificato come segue::
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017
Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH
(1) Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).