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Document 32016R2081

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2081 della Commissione, del 28 novembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

C/2016/7567

GU L 321 del 29.11.2016, p. 48–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2081/oj

29.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2081 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2016

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il 18 aprile 2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio (2) («il regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese, con aliquote fra il 14,6 % e il 52,2 %, a seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3) («il regolamento di base»).

(2)

Con una sentenza del 20 maggio 2015 (4) il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella parte che riguarda Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd., un produttore esportatore cinese che ha collaborato. Il Tribunale ha stabilito che il ragionamento del Consiglio in merito a due questioni relative alla determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio non era conforme all'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3)

In seguito alla sentenza del Tribunale, la Commissione ha pubblicato un avviso in cui informa di aver deciso di riprendere l'inchiesta antidumping riguardante l'acido ossalico per dare esecuzione alla sentenza concernente Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

B.   ATTUAZIONE

1.   Dazio doganale per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(4)

Come indicato ai considerando 66 e 83 del regolamento controverso, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. aveva sostenuto che la Commissione non aveva applicato completamente un adeguamento del 6,5 % corrispondente al normale dazio doganale nel calcolo del margine di pregiudizio.

(5)

Nel corso dell'inchiesta iniziale la Commissione aveva rilevato che l'argomentazione era giustificata e aveva riveduto i calcoli relativi al margine di pregiudizio nel modo seguente: la media ponderata del prezzo all'importazione finale è stata calcolata aggiungendo alla media ponderata del prezzo all'esportazione cif franco frontiera dell'Unione, per i due tipi di acido ossalico (raffinato e non raffinato) di Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd., prima il 6,5 % per i dazi doganali e successivamente un importo fisso di 10 EUR/t per i costi successivi all'importazione.

(6)

La conseguenza è stata una riduzione al 18,7 % del margine di pregiudizio di Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. Tuttavia, come già indicato ai considerando 83 e 87 del regolamento controverso, la riduzione del margine di pregiudizio è rimasta superiore al margine di dumping accertato per Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. (14,6 %), che costituisce la base del dazio antidumping istituito.

2.   Margine di profitto per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(7)

Come indicato ai considerando 142 e 143 del regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione (5) che istituisce misure provvisorie nel caso in esame, e come confermato dal regolamento controverso, il margine di profitto utilizzato per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio è pari all'8 % del fatturato, che è stato ritenuto il profitto che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi di ottenere in normali condizioni di concorrenza e in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Le considerazioni sull'uso di questa cifra sono illustrate sotto.

(8)

Nel corso dell'inchiesta che ha portato al regolamento controverso è stato accertato che durante il periodo in esame l'industria dell'Unione era in perdita o realizzava profitti molto limitati. Tale livello di profitti era insufficiente a mantenere la produzione nel medio termine. Durante il periodo esaminato nell'inchiesta iniziale vi sono stati inoltre volumi significativi di importazioni a livelli di prezzo mediamente più bassi dei prezzi che erano risultati oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Tali importazioni a basso prezzo hanno avuto un effetto negativo sui risultati economici dell'industria dell'Unione. Non è stato quindi possibile considerare i profitti effettivamente realizzati dall'industria dell'Unione durante il periodo in esame come profitti che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi di ottenere in normali condizioni di concorrenza.

(9)

Nel corso dell'inchiesta iniziale, inoltre, la Commissione non ha raccolto dati sui profitti dell'industria dell'Unione per un periodo precedente il periodo in esame. Perciò non erano disponibili dati relativi all'industria dell'Unione per un periodo immediatamente precedente al periodo in esame da poter usare come ragionevole margine di profitto ai fini del calcolo del margine di pregiudizio. In seguito alla divulgazione delle conclusioni Yuanping ha sostenuto che per effettuare una valutazione adeguata al fine di stabilire il profitto di riferimento i servizi della Commissione avrebbero dovuto utilizzare informazioni risalenti a un periodo non compreso nel periodo in esame.

(10)

Tale argomentazione non è stata accolta. I tribunali dell'UE hanno riconosciuto alla Commissione un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il periodo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del pregiudizio (6). La Commissione, all'inizio dell'inchiesta iniziale, ha stabilito un periodo di raccolta dei dati per la valutazione del pregiudizio, vale a dire il periodo in esame (dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2010), e non ha raccolto i dati non rientranti in tale periodo. Come indicato al considerando 23, inoltre, nell'ambito di questa ripresa dell'inchiesta la Commissione deve basarsi soltanto sulle informazioni che erano disponibili nel corso dell'inchiesta iniziale.

(11)

La Commissione ha pertanto esaminato il profitto di riferimento proposto dal denunziante nell'inchiesta che ha portato al regolamento controverso. Nella denuncia è stato proposto un margine di profitto di riferimento del 10 % per il calcolo del margine di pregiudizio. A questo proposito la Commissione ha osservato che il margine di profitto utilizzato dal Consiglio in una precedente inchiesta relativa alle importazioni di acido ossalico originarie dell'India e della Repubblica popolare cinese effettuate nel 1991 era del 10 % (7). Il denunziante ha giustificato la cifra affermando che un tale livello di redditività poteva essere raggiunto con il pieno utilizzo delle capacità di produzione. Tuttavia, il margine di profitto proposto dal denunziante non si riferisce a dati effettivi sul profitto realizzato in assenza di importazioni oggetto di dumping in condizioni di concorrenza normali, ma ad una situazione teorica di pieno utilizzo degli impianti. Dato che il denunziante non ha dimostrato che il pieno utilizzo degli impianti sul quale ha basato il margine di profitto di riferimento proposto è stato o poteva essere raggiunto in normali condizioni di mercato in assenza di importazioni in dumping, il profitto di riferimento asserito non ha potuto essere utilizzato.

(12)

In tali circostanze la Commissione ha esaminato il margine di profitto determinato in altre inchieste relative alle industrie del settore chimico che, come l'industria dell'acido ossalico, sono ad alta intensità di capitale e hanno un processo di produzione simile.

(13)

Per quanto riguarda i margini di profitto utilizzati nelle inchieste precedenti sul settore chimico (8) (compreso il margine di profitto utilizzato nell'inchiesta precedente sull'acido ossalico), è emerso che, in media, un margine di profitto pari a circa l'8 % era stato ritenuto un profitto ragionevole che l'industria dell'Unione poteva ottenere in normali condizioni di mercato in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli.

(14)

La Commissione ha esaminato anche il margine di profitto utilizzato in inchieste relative ad altri settori che, come il settore chimico, sono ad alta intensità di capitale. A questo proposito la Commissione ha constatato che il margine di profitto utilizzato in tali inchieste (9) era coerente con il margine di profitto medio rilevato per il settore chimico, compresa quello dell'acido ossalico.

(15)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra e in assenza di dati effettivi sui livelli di redditività che l'industria dell'Unione avrebbe potuto conseguire durante il periodo dell'inchiesta in condizioni normali e in assenza pratiche di dumping pregiudizievoli, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire tale ragionevole margine di profitto in base al margine di profitto medio calcolato nelle inchieste antidumping per altre industrie chimiche e altre industrie con caratteristiche simili, come l'alta intensità di capitale. In base a ciò la Commissione ha concluso che l'8 % era un margine di profitto che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente realizzare in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, e che tale margine di profitto dovesse perciò essere utilizzato per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio..

C.   DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(16)

La Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni di cui sopra il 29 giugno 2016. Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. e l'industria dell'Unione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito.

(17)

Le osservazioni sono state ricevute entro le scadenze prescritte e sono state debitamente prese in considerazione. L'11 agosto 2016 si è svolta inoltre un'audizione tra i servizi della Commissione e Yuanping.

(18)

A seguito delle osservazioni ricevute dalle parti interessate sono state apportate alcune modifiche rispetto al documento di divulgazione iniziale del 29 giugno 2016.. Il 24 agosto 2016 la Commissione ha quindi comunicato nuovamente alle parti interessate i fatti e le considerazioni sopra esposti..

(19)

In seguito alla divulgazione Oxaquim ha affermato che non era chiaro se l'argomentazione di Yuanping indicata al considerando 4 fosse stata giustificata integralmente o solo parzialmente. A tale riguardo la Commissione ha confermato che l'argomentazione era stata giustificata pienamente. Come spiegato in dettaglio ai considerando 5 e 6, la revisione del calcolo effettuato dalla Commissione nell'inchiesta iniziale ha infatti tenuto conto pienamente delle osservazioni formulate da Yuanping al momento dell'inchiesta iniziale.

(20)

Da parte sua, Yuanping ha sostenuto che, in esecuzione della sentenza del Tribunale, la Commissione ha condotto un'analisi a posteriori per giustificare le conclusioni dell'inchiesta iniziale. Secondo Yuanping ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la Commissione si sia basata sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio (10), che è stato pubblicato dopo la valutazione del profitto di riferimento nel presente procedimento. Yuanping ha sostenuto che tale analisi a posteriori non potesse essere usata per giustificare le conclusioni iniziali. Tale argomentazione era scorretta ed è stata respinta per motivi spiegati di seguito.

(21)

In primo luogo, per quanto riguarda i casi su cui ci si è basati per la valutazione del profitto di riferimento (solo pochi dei quali sono stati pubblicati nel regolamento), l'argomentazione di Yuanping è di fatto inesatta. In tutti questi casi ed anche nel regolamento sopra menzionato da Yuanping, il profitto di riferimento era stato stabilito in via provvisoria o definitiva prima di determinare il profitto di riferimento nell'inchiesta iniziale.

(22)

In secondo luogo, per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale in conformità all'articolo 266 del TFUE, la Commissione deve fornire una motivazione, conformemente all'articolo 296 del TFUE, per le conclusioni che sono state formulate nell'inchiesta iniziale e per cui il Tribunale ha ritenuto che la motivazione fosse insufficiente. A tal fine, la Commissione deve basarsi sulle informazioni disponibili al momento dell'inchiesta iniziale.

(23)

Di conseguenza la Commissione ha motivato tali conclusioni, ad esempio l'uso dell'8 % come profitto di riferimento, utilizzando solo le informazioni su cui si era basata nell'inchiesta iniziale.

(24)

Inoltre, tutte le informazioni presentate dalla Commissione nel presente regolamento erano già nel fascicolo dell'inchiesta iniziale e/o erano disponibili al pubblico in quel momento. Tali informazioni sono state fornite di nuovo a Yuanping nel contesto della presente inchiesta, il che dimostra che la Commissione non ha utilizzato nuovi elementi di prova nell'esposizione rielaborata delle motivazioni.

(25)

Yuanping ha inoltre sostenuto che una procedura amministrativa non fosse sufficiente per correggere gli errori riscontrati dal Tribunale.

(26)

Questa argomentazione è stata respinta. Il Tribunale non ha stabilito che le conclusioni della Commissione erano errate di fatto o in sostanza. Esso ha stabilito piuttosto che in alcuni casi il regolamento controverso non era sufficientemente motivato. Perfezionare l'esposizione delle motivazioni nel presente regolamento, conformemente all'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce il mezzo appropriato per conformarsi alla sentenza del Tribunale.

(27)

Infine, Yuanping ha affermato che la cifra usata dalla Commissione per i costi successivi all'importazione, cioè 10 EUR/t, era troppo bassa. A sostegno di questa argomentazione, Yuanping ha fornito alla Commissione elementi di prova sotto forma di diverse fatture risalenti al 2016, nelle quali i costi successivi all'importazione sarebbero stati più elevati.

(28)

Questa argomentazione è stata respinta. Le cifre per i costi successivi all'importazione utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta iniziale sono risultate da informazioni verificate fornite da importatori indipendenti che hanno collaborato. A tale riguardo Yuanping non è stata in grado di spiegare il motivo per cui la Commissione dovrebbe ricalcolare tale cifra utilizzando dati non verificati risalenti a un periodo non compreso nel periodo dell'inchiesta iniziale.

(29)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un dazio antidumping definitivo pari al 14,6 % sulle importazioni di acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917110091), prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. (codice addizionale TARIC B232)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106 del 18.4.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Dal 20 luglio 2016: regolamento (UE) 2016/1036.

(4)  Causa T-310/12 Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.

(5)  Regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 1).

(6)  Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliaekon AE e altri contro Consiglio (causa C-121/86, Racc. [1989] 3919)

(7)  Regolamento (CEE) n. 1472/91 della Commissione, del 29 maggio 1991, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Cina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido ossalico originario della Cecoslovacchia [GU L 138 dell'1.6. 1991, pag. 62 (considerando 45)]; confermato dal regolamento definitivo, il regolamento (CEE) n. 3434/91 del Consiglio, del 25 novembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese [GU L 326 del 28.11.1991, pag. 6 (considerando 26)].

(8)  Si veda tra l'altro il regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1); il regolamento (CE) n. 1193/2008, del 1o dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1); il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia (GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1); regolamento (CE) n. 2093/2002 del Consiglio, del 26 novembre 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio imposto sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri («FTP») originari dell'India (GU L 323 del 28.11.2002, pag. 1).

(10)  Cfr. nota 8.


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