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Document 32016R2074

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2074 della Commissione, del 25 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «salicilato basico di alluminio» (Testo rilevante ai fini del SEE )

    C/2016/7513

    GU L 320 del 26.11.2016, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2074/oj

    26.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/29


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2074 DELLA COMMISSIONE

    del 25 novembre 2016

    che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «salicilato basico di alluminio»

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

    visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.

    (2)

    Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

    (3)

    Il salicilato basico di alluminio figura attualmente in detta tabella come sostanza consentita ad uso topico in tutte le specie da produzione alimentare eccetto bovini, caprini, equidi, conigli e pesci. Il salicilato basico di alluminio è anche una sostanza consentita per bovini, caprini, equidi e conigli conformemente all'LMR provvisorio fissato per tale sostanza, che scade il 31 dicembre 2016.

    (4)

    Una domanda di modifica della voce esistente relativa al salicilato basico di alluminio, intesa a rimuovere il carattere provvisorio dell'LMR per bovini, caprini, equidi e conigli, è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali («EMA»).

    (5)

    Basandosi sul parere del comitato per i medicinali veterinari l'EMA ha raccomandato la rimozione del carattere provvisorio dell'LMR per il salicilato basico di alluminio nei bovini, caprini, equidi e conigli.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

    (2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce relativa alla sostanza «salicilato basico di alluminio» è sostituita dalla seguente:

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

    Classificazione terapeutica

    «Salicilato basico di alluminio

    Acido salicilico

    Bovini,

    caprini,

    equidi,

    conigli

    200 μg/kg

    500 μg/kg

    1 500  μg/kg

    1 500  μg/kg

    Muscolo

    Grasso

    Fegato

    Rene

    NESSUNA

    Agenti antinfiammatori antidiarroici e intestinali»

    Bovini,

    caprini,

    equidi

    9 μg/kg

    Latte

     

    NON PERTINENTE

    Tutte le specie da produzione alimentare eccetto: bovini, caprini, equidi, conigli e pesci

    LMR non richiesto

    NON PERTINENTE

    Esclusivamente ad uso topico

     


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