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Document 32016R1638

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1638 della Commissione, del 6 settembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

C/2016/5774

GU L 244 del 13.9.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1638/oj

13.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1638 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», che figura nell'allegato I di tale regolamento.

(2)

Il testo della nota complementare 2 al capitolo 15 della seconda parte della nomenclatura combinata definisce le caratteristiche degli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive, che devono essere classificati alle voci 1509 e 1510. Il testo di tale nota complementare si basa sul regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2), che definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi e i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente sulla base del parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (in appresso: «COI»).

(3)

In seguito a diverse modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91, l'attuale testo della nota complementare 2 al capitolo 15 della seconda parte della nomenclatura combinata non è più in linea con la versione attualmente in vigore del regolamento (CEE) n. 2568/91 e deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Per evitare di dover modificare continuamente i parametri pertinenti nella nota complementare 2 al capitolo 15 per tenerla aggiornata al regolamento (CEE) n. 2568/91, è opportuno adottare un nuova versione che si riferisca direttamente alle parti pertinenti del suddetto regolamento.

(5)

Dato che dal 1o gennaio 2017 saranno inseriti alcuni nuovi codici NC nel capitolo 15, il nuovo testo della nota complementare 2 a detto capitolo, che si riferisce ai nuovi codici NC, dovrebbe entrare in vigore il 1o gennaio 2017.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 15 della seconda parte della nomenclatura combinata, riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è sostituita dalla seguente:

«2.

A.

Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione  (*) . La loro presenza può essere determinata con i metodi indicati negli allegati V e X di detto regolamento.

Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo indicato nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

B.

Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce.

1.

È considerato «olio d'oliva lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

2.

È considerato «olio d'oliva extra vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 20 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

3.

Rientrano nella sottovoce 1509 10 80 gli altri oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

C.

Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 1509 10 10, 1509 10 20 e/o 1509 10 80, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

D.

Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

E.

Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.

Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).


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