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Document 32016R1320
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1320 of 26 July 2016 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1320 della Commissione, del 26 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1320 della Commissione, del 26 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2016/4992
GU L 209 del 3.8.2016, pp. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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3.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1320 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Tappeto e «penna speciale» condizionati insieme per la vendita al minuto. Il tappeto è rettangolare e consiste di due strati di materiale tessile orlati congiuntamente. Lo strato superiore è un tessuto di fibre tessili con immagini di tipo fumettistico lungo i bordi. Al centro le immagini colorate sono rivestite con una sostanza chimica bianca che diventa trasparente quando viene inumidita, rendendo visibili le stampe colorate del tessuto; per esempio le dita umide lasciano tracce colorate. Una volta il materiale tessile asciutto, i colori spariscono nuovamente sotto il rivestimento bianco. La «penna speciale» di plastica è usata per «scrivere» sul tappeto grazie alla punta bagnata che ne inumidisce la superficie rivestita. La «penna speciale» è ricaricabile con acqua. (Cfr. illustrazione) (*1) |
9503 00 70 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503 e 9503 00 70 . Le immagini stampate sui bordi del tappeto e le stampe colorate coperte dal rivestimento nonché la «penna speciale» usata per «scrivere» con l'acqua indicano che gli articoli sono destinati al divertimento dei bambini (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, capitolo 95, considerazioni generali, primo paragrafo). La penna speciale non costituisce un accessorio del tappeto, in quanto ne espleta la funzione principale, ossia «scrivere» sul tappeto stesso. Essa non adatta il tappeto a un'operazione specifica, non ne aumenta la gamma di funzionalità, né gli consente di fornire un servizio particolare connesso alla sua funzione principale. Anche se è possibile «scrivere» sul tappeto con mezzi diversi dalla penna, questa è tuttavia il mezzo principale per scrivere sul tappeto. La «penna speciale» non può essere considerata una parte di importanza minore dell'assortimento ai sensi delle note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 9503 00 70 , terzo paragrafo. Di conseguenza la «penna speciale» è un articolo distinto di pari importanza per il tappeto ed entrambi gli articoli costituiscono un assortimento. Gli articoli possono essere considerati condizionati per la vendita al minuto in un insieme ai sensi del testo della sottovoce 9503 00 70 in quanto si tratta di tipi di articoli diversi. Se presentati separatamente, essi sarebbero classificati in sottovoci diverse della NC (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 9503 00 70 , primo paragrafo). È pertanto esclusa la classificazione nella sottovoce 9503 00 99 . L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9503 00 70 fra gli «altri giocattoli, presentati in assortimenti». |
(*1) L'illustrazione è fornita a scopo unicamente informativo.