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Document 32016R1186
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1186 of 20 July 2016 amending for the 249th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda organisations
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1186 della Commissione, del 20 luglio 2016, recante duecentoquarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1186 della Commissione, del 20 luglio 2016, recante duecentoquarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
C/2016/4879
GU L 196 del 21.7.2016, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R0881 | abrogazione | allegato I testo | 22/07/2016 |
21.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1186 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2016
recante duecentoquarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 15 luglio 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(3) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:
«Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 28.4.1969. Luogo di nascita: a) Abasan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi; b) Kannyouiz, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Altre informazioni: a) documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (ufficio amministrativo della contea di Altenburg), Germania, il 30.4.2000; b) associato a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa e Mohamed Abu Dhess. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.»