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Document 32016R1094

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/4107

    GU L 182 del 7.7.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1094/oj

    7.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 182/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1094 DELLA COMMISSIONE

    del 6 luglio 2016

    che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 30 agosto 2013 la Francia ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva rame granulato nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 8, «preservanti per legno», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (2)

    Il 3 aprile 2015 la Francia ha presentato la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (3)

    Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

    (4)

    In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti rame granulato possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

    (5)

    È pertanto opportuno approvare il rame granulato destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

    (6)

    Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il rame granulato è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nome comune

    Denominazione IUPAC

    Numeri di identificazione

    Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Tipo di prodotto

    Condizioni specifiche

    Rame granulato

    Denominazione IUPAC:

    Rame

    N. CE: 231-159-6

    N. CAS: 7440-50-8

    99 % p/p

    1o gennaio 2017

    31 dicembre 2026

    8

    Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

    1)

    nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo;

    2)

    in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, la valutazione del prodotto presta particolare attenzione:

    a)

    agli utilizzatori industriali e professionali;

    b)

    alle acque di superficie e ai sedimenti in caso di rilascio diretto nel corso della durata di vita del legno trattato;

    3)

    in considerazione dei rischi individuati per le acque di superficie e le acque freatiche, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque, e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.


    (1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


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