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Document 32016R1052

Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/1357

GU L 173 del 30.6.2016, p. 34–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1052/oj

30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/34


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1052 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per beneficiare dell'esenzione dai divieti in materia di abusi di mercato, la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie e la negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione dovrebbero essere conformi ai requisiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 e al presente regolamento.

(2)

Sebbene il regolamento (UE) n. 596/2014 consenta la stabilizzazione attraverso strumenti collegati, l'esenzione per le operazioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie dovrebbe essere limitata all'effettiva negoziazione di azioni proprie dell'emittente e non dovrebbe applicarsi alle operazioni su prodotti finanziari derivati.

(3)

La trasparenza è una condizione indispensabile per la prevenzione degli abusi di mercato; pertanto è importante assicurare l'adeguata comunicazione o la segnalazione di informazioni durante e dopo la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie e di operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari.

(4)

Per prevenire abusi di mercato, è opportuno fissare le condizioni relative al prezzo di acquisto e al volume giornaliero consentito per la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie. Per evitare l'elusione di tali condizioni, le operazioni di riacquisto dovrebbero essere effettuate nella sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione o sono negoziate. Tuttavia, le operazioni negoziate che non contribuiscono alla formazione dei prezzi potrebbero essere utilizzate ai fini dei programmi di riacquisto di azioni proprie e beneficiare dell'esenzione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 e al presente regolamento.

(5)

Per evitare il rischio di abuso dell'esenzione per le negoziazioni di azioni proprie effettuate nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie, è importante che il presente regolamento stabilisca restrizioni per quanto riguarda il tipo di operazioni che l'emittente può effettuare nel quadro del programma di riacquisto e i termini per le negoziazioni di azioni proprie. Le restrizioni dovrebbero pertanto impedire la vendita di azioni proprie da parte dell'emittente nel corso della durata del programma di riacquisto di azioni proprie e tenere conto della possibile esistenza nell'ambito dell'emittente di divieti temporanei alla negoziazione e del fatto che l'emittente possa avere legittime ragioni di rinviare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.

(6)

La stabilizzazione dei valori mobiliari mira principalmente a sostenere, per un periodo di tempo limitato, il prezzo dell'offerta iniziale o secondaria dei valori mobiliari, qualora essi siano soggetti ad una pressione alla vendita, allentando in tal modo la pressione esercitata dagli investitori a breve termine e mantenendo quindi condizioni regolari di mercato per i valori mobiliari stessi. In tal modo, la stabilizzazione contribuisce ad accrescere la fiducia degli investitori e degli emittenti nei mercati finanziari. Pertanto, nell'interesse degli investitori che hanno sottoscritto o acquistato i valori mobiliari nel quadro di una distribuzione significativa e nell'interesse degli emittenti, le operazioni nel mercato dei blocchi che costituiscono operazioni strettamente private non dovrebbero essere considerate una distribuzione significativa di valori mobiliari.

(7)

Nel contesto delle offerte pubbliche iniziali alcuni Stati membri consentono la negoziazione prima dell'avvio della negoziazione ufficiale sui mercati regolamentati. Si tratta di negoziazione effettuata sulla base della clausola «when issued» (al momento dell'emissione). Pertanto, dovrebbe essere possibile ai fini dell'esenzione delle operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari far decorrere il periodo di stabilizzazione da prima dell'inizio della negoziazione ufficiale, purché siano soddisfatte talune condizioni.

(8)

L'integrità del mercato impone un'adeguata comunicazione al pubblico delle misure di stabilizzazione. La segnalazione delle operazioni di stabilizzazione è altresì necessaria per consentire alle autorità competenti di vigilare sulle misure di stabilizzazione. Per garantire la tutela degli investitori, preservare l'integrità dei mercati e scoraggiare gli abusi di mercato, è inoltre importante che nell'esercizio della loro attività di vigilanza le autorità competenti siano a conoscenza di tutte le operazioni di stabilizzazione, indipendentemente dal fatto che si svolgano in una sede di negoziazione o al di fuori di essa. Inoltre, è opportuno chiarire preliminarmente la ripartizione delle responsabilità tra emittenti, offerenti e soggetti che effettuano la stabilizzazione per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di segnalazione e di trasparenza. Tale ripartizione delle responsabilità dovrebbe tener conto di chi dispone delle informazioni pertinenti. Il soggetto designato dovrebbe essere altresì incaricato di rispondere alle richieste dell'autorità competente in ogni Stato membro interessato. Per facilitare l'accesso degli investitori o dei partecipanti al mercato, le informazioni da comunicare prima dell'inizio dell'offerta iniziale o dell'offerta secondaria dei valori mobiliari da stabilizzare ai sensi del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2) non pregiudicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

(9)

È necessario un adeguato coordinamento tra tutte le imprese di investimento e tutti gli enti creditizi che effettuano operazioni di stabilizzazione. Mentre è in corso la stabilizzazione una delle imprese di investimento o uno degli enti creditizi dovrebbe fungere da punto di informazione per ogni eventuale intervento regolamentare delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

(10)

Per fornire risorse e copertura per l'attività di stabilizzazione, dovrebbero essere consentite le attività accessorie alla stabilizzazione sotto forma di esercizio della facoltà di sovrallocazione o delle opzioni greenshoe. Tuttavia, è importante definire le condizioni relative alla trasparenza delle attività accessorie alla stabilizzazione e il modo in cui sono realizzate, tra cui il periodo in cui possono essere effettuate. Inoltre, particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'esercizio da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio della facoltà di sovrallocazione a fini di stabilizzazione, qualora ne risulti una posizione non coperta dall'opzione greenshoe.

(11)

Per evitare confusione, le operazioni di stabilizzazione dovrebbero essere effettuate tenendo conto delle condizioni del mercato e del prezzo di offerta dei valori mobiliari. Le operazioni per liquidare le posizioni acquisite a seguito delle misure di stabilizzazione dovrebbero essere effettuate in modo da ridurre al minimo l'impatto sul mercato, con il dovuto riguardo alle condizioni di mercato prevalenti. Dato che la finalità delle operazioni di stabilizzazione è sostenere i prezzi, la vendita dei valori mobiliari che sono stati acquisiti mediante acquisti di stabilizzazione, compresa la vendita al fine di facilitare la successiva attività di stabilizzazione, non dovrebbe essere considerata come effettuata a fini di sostegno dei prezzi. Né le predette vendite né i successivi acquisti dovrebbero essere considerati di per sé un abuso di mercato, anche se non beneficiano dell'esenzione prevista dal regolamento (UE) n. 596/2014.

(12)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(13)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(14)

Per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a decorrere dalla stessa data delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato»: programma di riacquisto di azioni proprie in cui le date delle operazioni e i volumi di azioni da negoziare nel periodo di durata del programma sono già stabiliti al momento della comunicazione al pubblico del programma di riacquisto di azioni proprie;

b)   «adeguata comunicazione al pubblico»: comunicazione al pubblico effettuata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione (4), e se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

c)   «offerente»: il precedente possessore o l'emittente dei valori mobiliari;

d)   «allocazione»: la/le procedura/e tramite la/le quale/i viene determinato il numero di valori mobiliari pertinenti che riceveranno gli investitori che li hanno precedentemente sottoscritti o richiesti;

e)   «attività accessorie alla stabilizzazione»: esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, nel quadro di una distribuzione significativa di valori mobiliari, allo scopo esclusivo di consentire l'attività di stabilizzazione;

f)   «facoltà di sovrallocazione»: clausola del contratto di sottoscrizione o del contratto di collocamento che permette di accettare sottoscrizioni o offerte di acquisto di un numero di valori mobiliari superiore al numero inizialmente offerto;

g)   «opzione greenshoe»: opzione concessa dall'offerente all'impresa/alle imprese di investimento o all'ente creditizio/agli enti creditizi che partecipa/partecipano all'offerta allo scopo di coprire le sovrallocazioni, ai sensi della quale, per un certo periodo di tempo susseguente all'offerta di valori mobiliari, tale impresa/tali imprese o tale ente/tali enti sono autorizzati ad acquistare al prezzo di offerta fino ad un determinato quantitativo di valori mobiliari.

CAPO II

PROGRAMMI DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Articolo 2

Obblighi di comunicazione e di segnalazione

1.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 prima dell'inizio della negoziazione nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie autorizzato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle seguenti informazioni:

a)

la finalità del programma ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b)

l'importo massimo in denaro allocato al programma;

c)

il numero massimo di azioni da acquistare;

d)

il periodo per il quale è stata concessa l'autorizzazione per il programma (di seguito «durata del programma»).

L'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle modifiche successive del programma e delle informazioni già pubblicate conformemente al primo comma.

2.   L'emittente pone in essere meccanismi che consentano di soddisfare gli obblighi di segnalazione alle autorità competenti e di registrazione di tutte le operazioni effettuate nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014. Entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione dell'operazione l'emittente segnala alle autorità competenti di ogni sede di negoziazione in cui le azioni sono ammesse alla negoziazione o sono negoziate tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie, in forma dettagliata e in forma aggregata. In forma aggregata sono indicati il volume aggregato e il prezzo medio ponderato per giorno e per sede di negoziazione.

3.   L'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni sulle operazioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie di cui al paragrafo 2 da effettuarsi non oltre la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni. L'emittente pubblica le operazioni segnalate anche sul suo sito web e tiene le informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico.

Articolo 3

Condizioni relative alla negoziazione

1.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le operazioni nel quadro dei programmi di riacquisto di azioni proprie soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le azioni sono acquistate dall'emittente nella sede di negoziazione in cui le azioni sono ammesse alla negoziazione o negoziate;

b)

per le azioni negoziate in continuo in una sede di negoziazione, gli ordini non sono immessi nel corso di una fase d'asta e gli ordini immessi prima dell'inizio della fase d'asta non sono modificati nel corso di essa;

c)

per le azioni negoziate nella sede di negoziazione unicamente mediante asta, gli ordini sono immessi e modificati dall'emittente nel corso dell'asta a condizione che gli altri partecipanti al mercato abbiano il tempo sufficiente per reagire.

2.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti, quando eseguono operazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, non acquistano azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione.

3.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti, quando eseguono operazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, non acquistano in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25 % del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Ai fini del primo comma, il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nel corso di uno dei seguenti periodi:

a)

il mese precedente il mese della comunicazione richiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 1; tale volume fisso è indicato nel programma di riacquisto di azioni proprie e si applica per la durata del programma;

b)

i 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto, quando il volume non è indicato nel programma.

Articolo 4

Restrizioni alla negoziazione

1.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, nel corso della durata del programma di riacquisto di azioni proprie l'emittente non effettua le seguenti operazioni:

a)

la vendita di azioni proprie;

b)

la negoziazione nel periodo di chiusura di cui all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014;

c)

la negoziazione nel caso in cui l'emittente abbia deciso di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 596/2014.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se:

a)

l'emittente ha in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o

b)

il programma di riacquisto di azioni proprie è coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che prende le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare l'acquisto delle azioni dell'emittente in piena indipendenza da quest'ultimo.

3.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio che ha stabilito e attuato e che mantiene procedure e meccanismi interni adeguati ed efficaci, soggetti alla vigilanza dell'autorità competente, per prevenire la comunicazione illecita di informazioni privilegiate tra le persone aventi accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente e i responsabili delle decisioni di negoziazione delle azioni proprie, quando la negoziazione di azioni proprie avviene sulla base di dette decisioni.

4.   Il paragrafo 1, lettere b) e c), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio che ha stabilito e attuato e che mantiene procedure e meccanismi interni adeguati ed efficaci, soggetti alla vigilanza dell'autorità competente, per prevenire la comunicazione illecita di informazioni privilegiate tra le persone aventi accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente, ivi comprese le decisioni di acquisizione nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie e i responsabili della negoziazione di azioni proprie per conto della clientela, quando vengono effettuate negoziazioni di azioni proprie per conto della clientela.

CAPO III

MISURE DI STABILIZZAZIONE

Articolo 5

Condizioni riguardanti il periodo di stabilizzazione

1.   Per le azioni e per gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il periodo limitato di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 596/2014 (di seguito «periodo di stabilizzazione»):

a)

in caso di distribuzione significativa in forma di offerta iniziale annunciata al pubblico, decorre dalla data di inizio della negoziazione dei valori mobiliari nella sede di negoziazione interessata e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario;

b)

in caso di distribuzione significativa in forma di offerta secondaria, decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), se l'offerta iniziale annunciata pubblicamente si svolge in uno Stato membro che consente la negoziazione prima dell'avvio delle negoziazioni nella sede di negoziazione, il periodo di stabilizzazione decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario. Tali negoziazioni sono effettuate conformemente alle regole della sede di negoziazione in cui i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione, comprese eventuali regole in materia di comunicazione al pubblico e di segnalazione delle operazioni.

3.   Per quanto riguarda le obbligazioni e altre forme di titoli di debito, tra cui i titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni o con altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il periodo di stabilizzazione decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico delle condizioni definitive dell'offerta dei valori mobiliari e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data alla quale l'emittente degli strumenti finanziari ha ricevuto il ricavato dell'emissione o, se precedente, non oltre i 60 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione dei valori mobiliari.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione e di segnalazione

1.   Prima dell'inizio dell'offerta iniziale o dell'offerta secondaria di valori mobiliari, la persona designata ai sensi del paragrafo 5 assicura un'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni seguenti:

a)

l'avvertenza che la stabilizzazione può non verificarsi e che può cessare in qualsiasi momento;

b)

l'avvertenza che le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei valori mobiliari durante il periodo di stabilizzazione;

c)

l'inizio e la fine del periodo nel corso del quale la stabilizzazione potrebbe essere effettuata;

d)

l'identità del soggetto che effettua la stabilizzazione, salvo se sconosciuto al momento della comunicazione, nel qual caso deve essere oggetto di adeguata comunicazione al pubblico prima dell'inizio della stabilizzazione;

e)

l'esistenza di facoltà di sovrallocazione o di opzioni greenshoe e il numero massimo di valori mobiliari coperti dalla facoltà o dall'opzione, il periodo durante il quale l'opzione greenshoe può essere esercitata, nonché tutte le condizioni per l'esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe; e

f)

il luogo in cui la stabilizzazione può essere effettuata, includendo, se del caso, la denominazione delle sedi di negoziazione.

2.   Nel periodo di stabilizzazione le persone designate conformemente al paragrafo 5 assicurano un'adeguata comunicazione al pubblico dei dettagli di tutte le operazioni di stabilizzazione entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.

3.   Entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione la persona designata ai sensi del paragrafo 5 assicura un'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni seguenti:

a)

se le operazioni di stabilizzazione sono state effettuate;

b)

la data di inizio delle operazioni di stabilizzazione;

c)

la data dell'ultima operazione di stabilizzazione;

d)

la forchetta di prezzo nell'ambito della quale la stabilizzazione è stata effettuata per ognuna delle date in cui sono state effettuate operazioni di stabilizzazione;

e)

se del caso, la/le sede/i di negoziazione nelle quali le operazioni di stabilizzazione sono state effettuate.

4.   Ai fini del rispetto dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli enti che effettuano la stabilizzazione, sia che agiscano per conto dell'emittente o dell'offerente, registrano ogni ordine od ogni operazione di stabilizzazione in valori mobiliari e strumenti collegati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Le entità che effettuano la stabilizzazione, sia che agiscano per conto dell'emittente o dell'offerente, notificano tutte le operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari e strumenti collegati alle seguenti autorità:

a)

l'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui i valori mobiliari oggetto della stabilizzazione sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati;

b)

l'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui sono effettuate le operazioni su strumenti collegati per la stabilizzazione di valori mobiliari.

5.   L'emittente, l'offerente e il soggetto che effettua la stabilizzazione, nonché le persone che agiscono per loro conto, designano tra di loro una persona per fungere da punto centrale responsabile:

a)

degli obblighi di comunicazione al pubblico di cui ai paragrafi 1, 2 e 3; e

b)

della gestione di eventuali richieste provenienti da una delle autorità competenti di cui al paragrafo 4.

Articolo 7

Condizioni relative al prezzo

1.   In caso di offerta di azioni o di altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, le operazioni di stabilizzazione dei valori mobiliari non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di offerta.

2.   In caso di offerta di titoli di debito convertibili o scambiabili con gli strumenti di cui al paragrafo 1, le operazioni di stabilizzazione di tali strumenti non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di mercato di tali strumenti al momento della comunicazione al pubblico delle condizioni definitive della nuova offerta.

Articolo 8

Condizioni relative alle attività accessorie alla stabilizzazione

Le attività accessorie alla stabilizzazione sono effettuate conformemente agli articoli 6 e 7 e soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la sovrallocazione di valori mobiliari è consentita esclusivamente nel corso del periodo di sottoscrizione e al prezzo di offerta;

b)

la posizione risultante dall'esercizio della facoltà di sovrallocazione da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio non coperta dall'opzione greenshoe non eccede il 5 % dell'offerta iniziale;

c)

l'opzione greenshoe è esercitata dai beneficiari esclusivamente in caso di sovrallocazione dei valori mobiliari;

d)

l'opzione greenshoe non eccede il 15 % dell'offerta iniziale;

e)

il periodo di esercizio dell'opzione greenshoe è identico al periodo di stabilizzazione previsto all'articolo 5;

f)

l'esercizio dell'opzione greenshoe è comunicato al pubblico prontamente e con gli opportuni dettagli, ivi compresa la data dell'esercizio dell'opzione, il numero e la natura dei valori mobiliari oggetto dell'opzione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Cfr. pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(6)  Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

(7)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


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