EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0614

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/614 della Commissione, del 19 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

C/2016/2447

GU L 105 del 21.4.2016, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/614/oj

21.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/614 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'Unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo (cosiddetto «serra hobby»), avente dimensioni approssimative di 140 × 140 × 200 cm, comprensivo di un telaio di acciaio. Il telaio contiene anche scaffalature di otto ripiani, quattro lungo ogni lato, in filo metallico, aventi dimensioni approssimative di 58 × 28 cm. Il telaio è coperto su tutti i lati da un rivestimento flessibile di plastica con un'apertura arrotolabile sulla parte frontale, di dimensioni approssimative di 86 × 145 cm. L'apertura può essere chiusa per mezzo di una chiusura in velcro. Nella struttura vi è posto per una persona. La sua funzione è accogliere piante a lungo o breve termine (per esempio nei mercati).

Cfr. immagine (*)

7326 90 98

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 7326 , 7326 90 e 7326 90 98 .

La classificazione nella voce 9403 come «altri mobili» è esclusa in quanto l'articolo non è destinato ad attrezzare abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, magazzini, laboratori e simili, bensì è usato per accogliere piante (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94 generale, secondo paragrafo, A) nonché alla voce 9403 , secondo paragrafo).

Si esclude altresì la classificazione nella voce 9406 come «costruzione prefabbricata», poiché la costruzione è relativamente instabile con pareti flessibili. Di conseguenza non è idonea a un uso esterno prolungato poiché non è considerata resistente alle intemperie.

L'articolo va quindi classificato secondo la materia costitutiva. Il carattere essenziale dell'articolo è dato dall'elemento di costruzione (telaio metallico e scaffalature).

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 7326 90 98 come altro lavoro di ferro o acciaio.

Image

(*)  L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.


Top