Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0301

Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di approvazione e pubblicazione del prospetto e di diffusione dei messaggi pubblicitari, e che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2015/8379

GU L 58 del 4.3.2016, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrogato da 32019R0979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/301/oj

4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/301 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2015

che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di approvazione e pubblicazione del prospetto e di diffusione dei messaggi pubblicitari, e che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, terzo comma, l'articolo 14, paragrafo 8, terzo comma, e l'articolo 15, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/71/CE ha armonizzato i requisiti da rispettare nella redazione, approvazione e diffusione dei prospetti. Ai fini di un'armonizzazione coerente e in considerazione dell'evoluzione tecnica sui mercati finanziari, è necessario precisare tali requisiti, in particolare per quanto riguarda la procedura di approvazione, la pubblicazione e la diffusione, al di là del prospetto, di informazioni relative all'offerta o all'ammissione alla negoziazione, messaggi pubblicitari compresi.

(2)

Ai fini dell'esame e dell'approvazione del prospetto è applicata una procedura iterativa: la decisione dell'autorità nazionale competente di approvare il prospetto implica che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato ripeta vari cicli di analisi e di elaborazione della bozza di prospetto per assicurare che questo risponda al requisito della completezza, anche in termini di coerenza e comprensibilità delle informazioni fornite. Per offrire all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione maggiore certezza circa la procedura di approvazione, è necessario precisare quali documenti debbano essere trasmessi all'autorità nazionale competente nelle diverse fasi della procedura di approvazione del prospetto.

(3)

La bozza di prospetto dovrebbe essere sempre presentata all'autorità nazionale competente in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno e attraverso mezzi elettronici che tale autorità accetti. Il formato elettronico che permette la ricerca al suo interno consente all'autorità nazionale competente di cercare termini o parole specifiche all'interno del prospetto, accelerando quindi i tempi del controllo e contribuendo all'efficienza e alla rapidità della procedura d'esame.

(4)

Ciascuna bozza di prospetto presentata all'autorità nazionale competente, ad eccezione della prima, deve indicare chiaramente le modifiche rispetto alla precedente bozza presentata e spiegare in che modo esse colmino le lacune segnalate dall'autorità nazionale competente. Ciascuna bozza di prospetto presentata all'autorità nazionale competente dovrebbe consistere in una versione che mostra gli interventi di revisione, con evidenziazione di tutte le modifiche rispetto alla bozza precedente, e in una versione pulita in cui le modifiche non sono evidenziate.

(5)

Per evitare il più possibile ritardi nella procedura d'esame, è opportuno indicare all'autorità nazionale competente le informazioni la cui comunicazione è prevista dagli allegati d'interesse del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2) ma che non sono applicabili al prospetto in esame oppure che, data la natura dell'emissione o dell'emittente, non sono pertinenti.

(6)

Ai fini di un impiego efficiente delle risorse, l'autorità nazionale competente dovrebbe avere il diritto di interrompere la procedura d'esame senza approvare il prospetto qualora constati che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione non è in grado di soddisfare i requisiti previsti dalla disciplina del prospetto.

(7)

La pubblicazione elettronica del prospetto, compresa quella delle condizioni definitive, garantisce agli investitori un accesso rapido e agevole alle informazioni ivi contenute. L'imposizione agli investitori dell'obbligo di accettare una clausola di limitazione della responsabilità giuridica, pagare una commissione o completare una procedura di registrazione per poter accedere al prospetto ostacola l'agevole accessibilità e non dovrebbe quindi essere consentita. Non dovrebbero essere considerati clausole di limitazione della responsabilità giuridica i filtri che segnalano in quale giurisdizione è effettuata l'offerta o che impongono agli investitori d'indicare il paese di residenza ovvero d'indicare che non risiedono in un dato paese o giurisdizione.

(8)

Nel momento in cui emerge o è rilevato un fatto nuovo significativo, un errore materiale o un'imprecisione in relazione alle informazioni contenute nel prospetto, i messaggi pubblicitari inerenti alla corrispondente offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione possono rivelarsi imprecisi o fuorvianti. È opportuno prevedere disposizioni che impongano di modificare i messaggi pubblicitari che si rivelano imprecisi o fuorvianti a causa di tale nuovo fattore, errore materiale o imprecisione.

(9)

Poiché l'unica fonte autentica d'informazioni circa l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione è il prospetto, tutte le informazioni su tali offerte al pubblico e ammissioni alla negoziazione, siano esse diffuse in forma scritta o orale, a fini pubblicitari o per altri scopi, dovrebbero essere coerenti con le informazioni contenute nel prospetto. A tal fine è opportuno disporre che le informazioni diffuse non possono contraddire il contenuto del prospetto né rimandare ad informazioni che lo contraddicano. Dovrebbe altresì essere vietato che le informazioni diffuse presentino una visione materialmente distorta delle informazioni contenute nel prospetto. Inoltre, siccome le misurazioni alternative delle prestazioni possono esercitare un'influenza sproporzionata sulla decisione di investimento, non dovrebbe essere permesso inserirle nelle informazioni sull'offerta al pubblico o sull'ammissione alla negoziazione diffuse al di fuori del prospetto, a meno che tali misurazioni siano riportate nel prospetto stesso.

(10)

Il regolamento (CE) n. 809/2004 prevede disposizioni in materia di pubblicazione del prospetto e di diffusione dei messaggi pubblicitari: alcune sue disposizioni dovrebbero essere quindi soppresse per evitare sovrapposizioni tra i requisiti.

(11)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(12)

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E APPROVAZIONE DEL PROSPETTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme tecniche di regolamentazione che precisano in maggior dettaglio:

1)

le modalità di approvazione del prospetto di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/71/CE;

2)

le modalità di pubblicazione del prospetto di cui all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2003/71/CE;

3)

la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 15 della direttiva 2003/71/CE;

4)

la coerenza tra le informazioni diffuse circa l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, da un lato, e le informazioni contenute nel prospetto, dall'altro, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE.

Articolo 2

Presentazione della domanda di approvazione

1.   L'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato presenta all'autorità competente, per via elettronica, tutte le bozze del prospetto in un formato elettronico che permette la ricerca al suo interno. All'atto della presentazione della prima bozza di prospetto è indicato un referente a cui l'autorità competente può inviare le comunicazioni per iscritto e per via elettronica.

2.   Contestualmente alla prima bozza di prospetto presentata all'autorità competente o nel corso della procedura d'esame del prospetto, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato presenta anche, in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno:

a)

su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 809/2004 o di propria iniziativa, una tabella di corrispondenza che indichi anche gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XXX del regolamento (CE) n. 809/2004 omessi dal prospetto in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione.

Laddove non sia presentata la tabella di corrispondenza e laddove nella bozza di prospetto l'ordine degli elementi di informazione non coincida con l'ordine previsto negli allegati del regolamento (CE) n. 809/2004, la bozza di prospetto reca a margine annotazioni che permettono di stabilire la corrispondenza tra le varie sezioni del prospetto e i pertinenti obblighi d'informativa. Il prospetto annotato a margine è corredato di un documento che specifica tutti gli elementi di informazione previsti nei pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 809/2004 che sono stati omessi dal prospetto in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione;

b)

laddove l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato domandi all'autorità competente dello Stato membro d'origine di autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, una richiesta motivata in tal senso;

c)

laddove l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato domandi all'autorità competente dello Stato membro d'origine di trasmettere all'autorità competente dello Stato membro ospitante, all'atto dell'approvazione del prospetto, un certificato di approvazione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, una richiesta motivata in tal senso;

d)

le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento, a meno che non siano già state approvate dalla medesima autorità competente o depositate presso di essa a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/71/CE;

e)

qualsiasi altra informazione che l'autorità competente dello Stato membro d'origine ha motivi ragionevoli di ritenere necessaria ai fini dell'esame e da essa espressamente richiesta a tal fine.

Articolo 3

Modifiche della bozza di prospetto

1.   Una volta presentata all'autorità competente dello Stato membro di origine la prima bozza di prospetto, qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato presenti successivamente altre bozze del prospetto, le bozze successive mostrano gli interventi di revisione evidenziando tutte le modifiche rispetto alla precedente bozza pulita del prospetto presentata all'autorità competente. In caso di modifiche limitate è considerata accettabile la presentazione di estratti della bozza di prospetto che mostrino tutti gli interventi di revisione e le rispettive modifiche rispetto alla bozza precedente. Una bozza pulita del prospetto è sempre presentata contestualmente alla bozza in cui sono evidenziate tutte le modifiche inserite.

Qualora difficoltà tecniche legate all'evidenziazione delle modifiche nel prospetto impediscano all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di assolvere l'obbligo di cui al primo comma, ciascuna modifica rispetto alla bozza precedente del prospetto è indicata per iscritto all'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2.   Laddove l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia comunicato all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, che, a suo giudizio, la bozza di prospetto non risponde al requisito della completezza, compreso in termini di coerenza e comprensibilità delle informazioni fornite, la successiva bozza di prospetto presentata è corredata di una spiegazione che illustra in che modo sono state colmate le lacune segnalate dall'autorità nazionale competente.

Se le modifiche apportate alla precedente bozza di prospetto presentata si spiegano da sé o se è evidente che colmano le carenze segnalate dall'autorità competente, è considerata sufficiente l'indicazione dei punti in cui sono state inserite le modifiche atte a colmare tali carenze.

Articolo 4

Presentazione della bozza finale

1.   Ad eccezione della tabella di corrispondenza citata all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la domanda di approvazione della bozza finale di prospetto riporta tutte le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, diverse rispetto alla precedente bozza presentata. La bozza finale del prospetto non reca annotazioni a margine.

2.   Se le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, presentate in precedenza sono rimaste invariate, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato conferma per iscritto che tali informazioni non hanno subito modifiche.

Articolo 5

Ricevimento e trattamento della domanda

1.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine accusa per iscritto, per via elettronica, ricevuta della prima domanda di approvazione del prospetto non appena possibile, e al più tardi entro l'orario di ufficio del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento. L'avviso di ricevimento informa l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato del numero di riferimento attribuito alla domanda di approvazione e dell'identità del referente presso l'autorità competente contattabile per chiedere precisazioni riguardo alla domanda. La data in cui è accusata ricevuta non influisce sulla data di presentazione della bozza di prospetto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, dalla quale decorrono i termini per le comunicazioni.

2.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine, se ha motivi ragionevoli di ritenere che i documenti presentatile siano incompleti o che siano necessarie informazioni supplementari, ad esempio a causa delle incongruenze o dell'incomprensibilità di talune informazioni fornite, informa per iscritto, per via elettronica, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione della necessità di comunicare informazioni supplementari e dei motivi che la giustificano.

3.   Laddove reputi minori le lacune riscontrate oppure massimamente importante il fattore tempo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può informare oralmente l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, nel qual caso non sono interrotti i termini per l'approvazione del prospetto di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE.

4.   Laddove l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato non possa o non voglia fornire le informazioni supplementari richieste conformemente al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ha diritto di rifiutare l'approvazione del prospetto e di interrompere la procedura d'esame.

5.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato la decisione adottata circa l'approvazione del prospetto per iscritto, per via elettronica, il giorno stesso dell'adozione. Se l'approvazione del prospetto è rifiutata, la decisione dell'autorità competente illustra i motivi del rifiuto.

CAPO II

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO

Articolo 6

Pubblicazione del prospetto in forma elettronica

1.   Il prospetto pubblicato in forma elettronica in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), d) o e), della direttiva 2003/71/CE, sia esso un unico documento o articolato in documenti distinti, presenta le caratteristiche seguenti:

a)

è facilmente accessibile una volta entrati nel sito web;

b)

è in un formato elettronico che permette la ricerca al suo interno e che non consente modifiche;

c)

non contiene collegamenti ipertestuali, se non quelli agli indirizzi elettronici ai quali sono reperibili le informazioni incluse mediante riferimento;

d)

può essere scaricato e stampato.

2.   Il prospetto contenente informazioni incluse mediante riferimento pubblicato in forma elettronica riporta collegamenti ipertestuali a ciascun documento in cui figurano tali informazioni o a ciascuna pagina web in cui tale documento è pubblicato.

3.   Se il prospetto per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari è messo a disposizione sul sito web dell'emittente, dell'intermediario finanziario o del mercato regolamentato, l'emittente, l'intermediario finanziario o il mercato regolamentato adotta misure per impedire che siano sollecitati i residenti degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l'offerta al pubblico di strumenti finanziari non ha luogo, ad esempio inserendo un avviso che precisi i destinatari dell'offerta.

4.   L'accesso al prospetto pubblicato in forma elettronica non è condizionato:

a)

al completamento di una procedura di registrazione;

b)

all'accettazione di una clausola di limitazione della responsabilità giuridica;

c)

al pagamento di una commissione.

Articolo 7

Pubblicazione delle condizioni definitive

Per la pubblicazione delle condizioni definitive relative al prospetto di base non è necessario utilizzare lo stesso metodo impiegato per la pubblicazione del prospetto di base, purché si segua uno dei metodi indicati all'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE.

Articolo 8

Pubblicazione sui giornali

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/71/CE, la pubblicazione del prospetto è effettuata su un giornale generalista o finanziario a diffusione nazionale o sovraregionale.

2.   Qualora ritenga che il giornale scelto per la pubblicazione non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente indica il giornale la cui diffusione è ritenuta adeguata allo scopo, tenendo conto in particolare dell'area geografica, del numero di abitanti e delle abitudini di lettura in ogni Stato membro.

Articolo 9

Pubblicazione dell'avviso

1.   Se uno Stato membro si avvale della possibilità, offerta dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE, di esigere la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato messo a disposizione e dove può essere ottenuto dal pubblico, l'avviso è pubblicato su un giornale che soddisfa i requisiti per la pubblicazione dei prospetti di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Se l'avviso si riferisce ad un prospetto pubblicato ai soli fini dell'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in cui sono già ammessi strumenti finanziari della stessa classe, l'avviso può in alternativa essere pubblicato nel bollettino di detto mercato regolamentato, sia esso in forma cartacea o elettronica.

2.   L'avviso è pubblicato entro il giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del prospetto, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE.

3.   L'avviso contiene le informazioni seguenti:

a)

la denominazione dell'emittente;

b)

il tipo, la classe e l'ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e/o per i quali è chiesta l'ammissione alla negoziazione, purché questi elementi siano noti al momento della pubblicazione dell'avviso;

c)

il calendario previsto dell'offerta/dell'ammissione alla negoziazione;

d)

la dichiarazione che indica l'avvenuta pubblicazione del prospetto e il luogo in cui è possibile ottenerlo;

e)

l'indirizzo al quale la copia cartacea è disponibile al pubblico e il periodo di tempo per il quale rimarrà a disposizione;

f)

la data.

Articolo 10

Elenco dei prospetti approvati

L'elenco dei prospetti approvati, pubblicato sul sito web dell'autorità competente conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, indica in che modo i prospetti sono stati messi a disposizione del pubblico e dove è possibile ottenerli.

CAPO III

MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 11

Diffusione di messaggi pubblicitari

1.   Qualora, dopo che era già stato diffuso un messaggio pubblicitario relativo all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, l'emergere o la rilevazione di un fatto nuovo significativo, di un errore materiale o di un'imprecisione in relazione alle informazioni contenute nel prospetto determini la pubblicazione di un supplemento del prospetto, è data diffusione a un messaggio pubblicitario modificato se il contenuto del messaggio diffuso in precedenza si rivela impreciso o fuorviante a causa di tale fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione.

2.   Il messaggio pubblicitario modificato rimanda al messaggio precedente, precisando che è stato modificato perché conteneva informazioni imprecise o fuorvianti e indicando le differenze tra le due versioni.

3.   Il messaggio pubblicitario modificato è diffuso quanto prima dopo la pubblicazione del supplemento. Eccezion fatta per i messaggi diffusi oralmente, il messaggio pubblicitario modificato è diffuso, come minimo, attraverso lo stesso canale usato per quello originario.

L'obbligo di modificare il messaggio pubblicitario non si applica dopo la chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o, se posteriore, dopo l'inizio della negoziazione su un mercato regolamentato.

4.   Quando non è richiesto alcun prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE, i messaggi pubblicitari includono un'avvertenza in tal senso, salvo che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato scelga di pubblicare un prospetto conforme alla direttiva 2003/71/CE, al regolamento (CE) n. 809/2004 e al presente regolamento.

Articolo 12

Coerenza ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE

Le informazioni sull'offerta al pubblico o sull'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato diffuse oralmente o per iscritto, a fini pubblicitari o per altri scopi, non:

a)

contraddicono le informazioni contenute nel prospetto;

b)

rimandano ad informazioni che contraddicano quelle contenute nel prospetto;

c)

presentano una visione materialmente distorta delle informazioni contenute nel prospetto, tra l'altro omettendone i lati negativi o dando loro minore risalto rispetto ai lati positivi;

d)

riportano misurazioni alternative delle prestazioni dell'emittente, a meno che le stesse misurazioni siano riportate anche nel prospetto.

Ai fini delle lettere da a) a d), per «informazioni contenute nel prospetto» s'intendono le informazioni riportate nel prospetto, se già pubblicato, o le informazioni da includere nel prospetto, se sarà pubblicato in data successiva.

Ai fini della lettera d), per «misurazioni alternative delle prestazioni» s'intendono le misurazioni delle prestazioni sotto forma di misurazioni finanziarie delle performance finanziarie storiche o future, della situazione finanziaria o dei flussi di cassa diverse dalle misurazioni finanziarie stabilite dall'applicabile disciplina sull'informativa finanziaria.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Modifica del regolamento (CE) n. 809/2004

Il regolamento (CE) n. 809/2004 è così modificato:

1)

all'articolo 1, i punti 5 e 6 sono soppressi;

2)

gli articoli da 29 a 34 sono soppressi.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


Top