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Document 32016R0142
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/142 of 2 December 2015 amending Annex I to Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Annex III to Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
Regolamento delegato (UE) 2016/142 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) 2016/142 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 28 del 4.2.2016, pp. 8–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32021R2115
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32013R1305 | sostituzione | allegato I testo | 05/02/2016 | |
| Modifies | 32013R1307 | sostituzione | allegato III testo | 05/02/2016 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Implicitly repealed by | 32021R2115 | 01/01/2023 |
|
4.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 28/8 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/142 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2015
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 del regolamento deve essere reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale. L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati modificati dal regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione (3) in seguito alla comunicazione da parte degli Stati membri del prodotto stimato delle riduzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. |
|
(2) |
Nel Regno Unito la normativa gallese di attuazione delle disposizioni dell'Unione in materia di pagamenti diretti è stata revocata per ordine di un giudice nazionale. Il Regno Unito ha pertanto adottato e notificato alla Commissione nuove decisioni per l'attuazione dei pagamenti diretti in Galles. Sebbene spetti al Regno Unito garantire che tali nuove decisioni rispettino il quadro giuridico applicabile e i principi generali del diritto dell'Unione, è opportuno tenere conto delle medesime. Più precisamente, poiché le suddette nuove decisioni incidono sul prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il Regno Unito, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013. |
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(3) |
Occorre, pertanto, modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. |
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(4) |
Poiché le modifiche introdotte dal presente regolamento incidono sull'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per l'anno 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2015, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) n. 1307/2013
L'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 16).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:
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1) |
la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:
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2) |
la voce relativa al totale UE-28 è sostituita dalla seguente:
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3) |
la voce relativa al totale è sostituita dalla seguente:
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ALLEGATO II
Nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:
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«Regno Unito |
3 170,7 |
3 177,3 |
3 183,6 |
3 192,2 |
3 201,4 |
3 591,7 ». |