Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0142

Regolamento delegato (UE) 2016/142 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 28 del 4.2.2016, pp. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32021R2115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/142/oj

4.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/142 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 del regolamento deve essere reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale. L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati modificati dal regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione (3) in seguito alla comunicazione da parte degli Stati membri del prodotto stimato delle riduzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(2)

Nel Regno Unito la normativa gallese di attuazione delle disposizioni dell'Unione in materia di pagamenti diretti è stata revocata per ordine di un giudice nazionale. Il Regno Unito ha pertanto adottato e notificato alla Commissione nuove decisioni per l'attuazione dei pagamenti diretti in Galles. Sebbene spetti al Regno Unito garantire che tali nuove decisioni rispettino il quadro giuridico applicabile e i principi generali del diritto dell'Unione, è opportuno tenere conto delle medesime. Più precisamente, poiché le suddette nuove decisioni incidono sul prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il Regno Unito, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(3)

Occorre, pertanto, modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

(4)

Poiché le modifiche introdotte dal presente regolamento incidono sull'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per l'anno 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 1307/2013

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 16).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1)

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito

475 531 544

848 443 195

850 859 320

754 569 938

754 399 511

755 442 113

756 171 870

5 195 417 491 »;

2)

la voce relativa al totale UE-28 è sostituita dalla seguente:

«Totale UE-28

5 264 723 001

18 149 536 729

18 649 599 495

14 337 026 697

14 346 899 509

14 296 293 137

14 299 181 797

99 343 260 365 »;

3)

la voce relativa al totale è sostituita dalla seguente:

«Totale

5 298 853 700

18 183 668 706

18 683 732 774

14 371 161 305

14 381 035 473

14 330 430 483

14 333 320 553

99 582 202 994 ».


ALLEGATO II

Nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito

3 170,7

3 177,3

3 183,6

3 192,2

3 201,4

3 591,7 ».


Top