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Document 32016R0080

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/80 della Commissione, del 13 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (Stafida Soultanina Kritis) (IGP)]

GU L 17 del 26.1.2016, pp. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/80/oj

26.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/80 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (Stafida Soultanina Kritis) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione presentata dalla Grecia della denominazione «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Il 26 giugno 2014 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione da parte della Camera di commercio di Smirne (Turchia), cui ha fatto seguito una dichiarazione di opposizione motivata, inviata con lettera del 26 agosto 2014.

(3)

La Commissione ha esaminato l'opposizione alla Grecia e l'ha ritenuta ricevibile ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Con lettera del 26 settembre 2014 la Commissione ha pertanto invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di giungere a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

(4)

Non è stato raggiunto alcun accordo tra le parti entro il limite di tempo previsto.

(5)

Considerato quanto sopra, è opportuno che la Commissione adotti una decisione in conformità alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(6)

L'opponente dichiara che la domanda non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 3 e 4, e di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Secondo l'opponente, le caratteristiche del prodotto non sono distintive, poiché le condizioni del suolo e del clima, che sono un elemento determinante per la qualità del prodotto, sono le stesse che in Turchia. Inoltre, i termini «sultan» e «sultaniye» hanno la loro origine etimologica in Turchia (vale a dire in Anatolia). Pertanto, «Soultanina» si dovrebbe attribuire alla Turchia. Inoltre, si sostiene che un prodotto denominato «Aegean Sultana», simile a «Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) sia stato registrato come denominazione di origine protetta in Turchia e sia diventato un marchio. La presenza del termine «Soultanina» nel nome greco potrebbe, di conseguenza, costituire una minaccia all'intera denominazione registrata, creare una concorrenza sleale e indurre in errore i consumatori. Il termine «Soultanina» è infine omonimo di un nome già presente nel registro e pertanto non può essere registrato. La domanda dovrebbe quindi essere complessivamente respinta.

(7)

Nonostante quanto sostenuto dall'opponente, la IGP «Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) dev'essere registrata per i seguenti motivi.

(8)

È pacifico che il nome ha la sua origine in Anatolia. Tuttavia, poiché «Soultanina» è certamente divenuto il nome di una varietà di viti coltivata in molti paesi, tale nome non è più legato al luogo di origine. Si potrebbe, pertanto, legittimamente far riferimento ad un prodotto che non proviene dall'Anatolia. Con il nome «Soultanina» è già stata classificata una varietà di viti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti (3), ora abrogato. Nell'attuale ambito giuridico applicabile, la denominazione «Soultanina» è stata notificata come varietà di uve da vino a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (4).

(9)

Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche di «Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) (IGP), il documento unico descrive correttamente e in modo esaustivo il legame tra le qualità specifiche del prodotto e la zona geografica. Essa è caratterizzata da un elevato contenuto di zuccheri (almeno il 75 %) e un basso contenuto di umidità (al massimo il 16 %). I suoli calcarei di Creta forniscono impianti di produzione di ottima qualità, in quanto contengono più zucchero. Le scarse precipitazioni e le molte ore di soleggiamento in luglio e agosto, quando le uve maturano, hanno un impatto favorevole sulla concentrazione di zucchero. La pioggia durante tale periodo porta a una diluizione degli zuccheri negli acini che incide sulla loro qualità. Il clima caldo e secco e la pratica di immersione delle uve in una soluzione alcalina prima che siano essiccate si traducono in una rapida perdita di acqua e in un contestuale aumento di zuccheri, in modo tale da interrompere il relativo scurimento e facendo acquisire alle uve sultanine il caratteristico colore. La camera di commercio di Smirne non ha dato una motivazione valida per contestare tali affermazioni.

(10)

Il prodotto turco «Aegean Sultanas» non è una DOP registrata in base al diritto dell'UE. Esso non dispone di una specifica protezione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012. In particolare, non può essere considerato idoneo ad impedire la registrazione di un nome omonimo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012. In ogni caso, «Soultanina» non è la denominazione di un prodotto omonimo di «Aegean Sultanas».

(11)

La denominazione «Soultanina» di per sé non è di natura tale da indurre in errore i consumatori sull'origine del prodotto in quanto è comunemente nota come una varietà di vite che può essere coltivata a livello mondiale. Inoltre, in questo caso specifico, il nome «Soultanina» è accompagnato da un termine geografico («Kritis») che elimina qualsiasi ipotetico dubbio sull'origine del prodotto.

(12)

Nonostante la protezione concessa a «Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis), la denominazione «Soultanina» può continuare a essere usata entro il territorio dell'Unione, a condizione che i principi e le regole applicabili nel suo ordinamento giuridico siano rispettati.

(13)

L'opposizione non riguarda gli esatti riferimenti del marchio registrato in questione. Non viene fatta nessuna menzione di un marchio registrato dalla Turchia nel territorio dell'UE.

(14)

Per i motivi di cui sopra si conclude che la denominazione «Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) (IGP) deve essere iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo paragrafo identifica un prodotto della classe 1.6. «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 101 del 5.4.2014, pag. 7.

(3)  Regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti (GU L 381 del 31.12.1981, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


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