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Document 32016D2118

Decisione (UE) 2016/2118 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra

GU L 329 del 3.12.2016, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2118/oj

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3.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/43


DECISIONE (UE) 2016/2118 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, e l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante ad avviare negoziati con il Canada per un accordo quadro destinato a sostituire la dichiarazione politica congiunta sulle relazioni UE -Canada del 1996.

(2)

Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, i negoziati sull'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra («accordo») si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo a Ottawa l'8 settembre 2014.

(3)

L'articolo 30 dell'accordo ne prevede l'applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore.

(4)

È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione. È opportuno che l'accordo sia applicato in parte a titolo provvisorio, a norma dell'articolo 30 dell'accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(5)

La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo fanno salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, con riserva della conclusione dello stesso.

2.   Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

1.   A norma dell'articolo 30 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e il Canada in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

a)

titolo I: articolo 1;

b)

titolo II: articolo 2;

c)

titolo III: articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 7, lettera b);

d)

titolo IV:

articolo 9, articolo 10, paragrafi 2 e 3, articolo 12, paragrafi 4, 5 e 10, e articoli 14, 15, 16 e 17;

l'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8 e 9, e l'articolo 13, nella misura in cui tali disposizioni sono limitate alle questioni per le quali l'Unione ha già esercitato le sue competenze a livello interno;

e)

titolo V: articolo 23, paragrafo 2;

f)

titolo VI: articoli 26, 27 e 28;

g)

titolo VII: articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 nella misura in cui tali disposizioni sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo.

2.   La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


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