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Document 32016D1108

Decisione (PESC) 2016/1108 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

GU L 183 del 8.7.2016, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1108/oj

8.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/65


DECISIONE (PESC) 2016/1108 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2016

che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC (1), che ha prolungato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1o luglio 2013.

(2)

Il 2 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1064 (2) che ha modificato la decisione 2013/354/PESC e ha prorogato EUPOL COPPS dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016.

(3)

A seguito del riesame strategico intermedio dell'EUPOL COPPS, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2017.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/354/PESC.

(5)

L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione stabiliti nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/354/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 è pari a 10 320 000 EUR.»;

2)

all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

(2)  Decisione (PESC) 2015/1064 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 21).


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