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Document 32016D1020(02)

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 ottobre 2016, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento della pubblicazione del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo [Terrasses du Larzac (DOP)]

C/2016/6607

GU C 386 del 20.10.2016, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

20.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 386/9


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2016

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento della pubblicazione del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo

[Terrasses du Larzac (DOP)]

(2016/C 386/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Francia ha presentato domanda di protezione della denominazione «Terrasses du Larzac» conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 in merito alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo. Conformemente all’articolo 97, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda della Francia è stata esaminata dalla Commissione.

(2)

Le condizioni di cui agli articoli 93 – 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013, all’articolo 97, paragrafo 1, nonché agli articoli 100 – 102 del suddetto regolamento, sono soddisfatte.

(3)

Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, occorre quindi pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento della pubblicazione del disciplinare effettuato nel corso della procedura nazionale di esame della domanda di protezione della denominazione «Terrasses du Larzac»,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento della pubblicazione del disciplinare della denominazione «Terrasses du Larzac» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, un diritto di opposizione alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo è conferito per due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione da registrare

Terrasses du Larzac

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione d'origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (o dei vini)

Si tratta di vini tranquilli secchi rossi di color porpora o granata, che possono presentare riflessi neri. I vini pronti per la commercializzazione, sfusi o confezionati, presentano un tenore in zuccheri fermentescibili inferiore o uguale a 3 g/l. I vini presentano un aroma ricercato e complesso: aromi dominanti di frutti rossi (ciliegia, lampone ecc.), frutti neri (mora, ribes) e di spezie (pepe, garofano ecc.) completati da liquirizia, oliva nera, violetta, nonché note tostate e profumi di macchia mediterranea (ginepro, timo, alloro ecc.). È possibile percepire anche note di cuoio, fieno o tabacco. Sono vini setosi al palato, con una buona struttura tannica ma che restano eleganti. Sono percettibili note di frutta matura e spezie.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % del volume)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % del volume)

12

Acidità totale minima

In milliequivalenti al litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti al litro)

 

Tenore massimo in anidride solforosa totale (in milligrammi al litro)

 

5.   Pratiche vitivinicole

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica

Sono vietati i trattamenti termici della vendemmia con ricorso a temperature superiori a 40 °C.

È vietato l'utilizzo di pezzi di legno.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, tutte le disposizioni obbligatorie previste nell'Unione e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

Modo di coltivazione dei vigneti

Densità minima d'impianto della vigna: 4 400 vitigni per ettaro.

Distanza interfilare massima: 2,25 metri.

Superficie massima per vitigno: 2,25 m2. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per lo spazio fra i vitigni dello stesso filare.

L'irrigazione può essere autorizzata.

b.   Rese massime

45 ettolitri per ettaro

6.   Zona delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell'Hérault: Aniane, Arboras, Argelliers, Le Bosc, Brissac, Causse-de-la-Selle, Ceyras, Gignac, Jonquières, Lagamas, Lauroux, Mérifons, Montoulieu, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Octon, Pégairolles-de-Buègues, Pégairolles-de-l'Escalette, Poujols, Puéchabon, Saint-André-de-Buègues, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Soubès, Usclas-du-Bosc.

La superficie della zona delimitata è di 61 713 ha.

7.   Principali vitigni

 

Grenache N

 

Carignan N

 

Mourvèdre N

 

Syrah N

8.   Descrizione del legame (o dei legami)

La zona geografica raggruppa 32 comuni del dipartimento dell'Hérault ed è così delimitata:

a nord, dalle scogliere calcaree attorno a Larzac, la cui altitudine oscilla fra i 700 e gli 800 metri;

a sud, dalla confluenza del Lergue e dell'Hérault, con paesaggio aperto sull'ampia valle dell'Hérault, in direzione del mare.

Il vigneto è protetto dai venti del nord dall'altopiano del Larzac. Esso beneficia di una pluviometria media annua di 800-900 millimetri e di un regime termico più fresco rispetto al resto della regione viticola del Languedoc. L'escursione termica fra il giorno e la notte è rilevante durante i mesi estivi e incide sulla maturità fenolica degli acini. I suoli della zona sono poco fertili, ben drenati, sassosi e con una riserva idrica limitata, ripartita in profondità.

La presenza della vigna nella regione «Terrasses du Larzac» risale all'epoca romana ma il vigneto conosce il primo impulso significativo durante il Medioevo, poi nel XVIII secolo, con l'incremento degli scambi commerciali. Anche se la storia della regione «Terrasses du Larzac» si riallaccia successivamente a quella della viticoltura del Languedoc, si è dovuto ammettere che il modello di produzione mal si adattava alla regione, i cui terreni meno fertili e un po' più elevati limitano naturalmente la resa. Pertanto, se i vini della regione «Terrasses du Larzac» si ottengono a partire da nove vitigni tradizionali del Languedoc, i viticoltori, grandi conoscitori del territorio, hanno tratto vantaggio da questa diversità, selezionando la localizzazione più adatta ad ogni vitigno ed utilizzandone almeno tre nella preparazione del vino, conferendogli in tal modo un'identità particolare.

La qualità e le specificità dei vini provenienti dalla zona «Terrasses du Larzac» sono riconosciute sin dalla fine degli anni cinquanta con l'attribuzione della Denominazione d'origine a vini identificati di qualità superiore «Coteaux du Languedoc».

Consapevoli della qualità e della specificità del loro ambiente naturale, i produttori della regione «Terrasses du Larzac» hanno avviato, circa vent'anni fa, una procedura di riconoscimento dell'identità dei loro vigneti; una tappa importante di tale procedura è stata il riconoscimento, a partire dall'anno 2004, della denominazione geografica complementare «Terrasses du Larzac» nell'ambito della Denominazione d'origine controllata «Coteaux du Languedoc».

Anche le varianti apportate al clima mediterraneo dall'altitudine e dalla distanza dal mare svolgono una funzione di rilevo nella tipicità di questi vini. L'alternanza di giornate calde e di notti fresche durante la fase di maturazione dell'uva favorisce la sintesi degli aromi, soprattutto delle spezie e dei frutti rossi. Le temperature inferiori a quelle del litorale consentono una vendemmia più tardiva pur conservando il carattere ricercato e la freschezza dei vini. La grande luminosità e la mitezza del clima permettono ai vitigni di esprimere tutto il loro potenziale: si ottengono così vini di color porpora o granata, talvolta con riflessi neri, e dall'aroma ricercato e complesso. Predominano gli aromi di frutti rossi, frutti neri e spezie, armoniosamente associati a note di liquirizia, oliva nera, violetta, nonché a note tostate e profumi di macchia mediterranea. Durante l'evoluzione possono emergere note di cuoio, di fieno o di tabacco e, talvolta, persino di tartufo. Sono vini setosi al palato, con una buona struttura tannica ed un equilibrio ben specifico fra generosità e freschezza. Sono percettibili note di frutta matura e spezie.

Si tratta essenzialmente di vini che migliorano con il passare del tempo ed alcuni di loro rivelano il loro carattere dopo 15, 20 anni o anche di più.

In sintesi, si tratta di vini che si contraddistinguono per l'equilibrio, la gradevole complessità ed una grande capacità di invecchiamento, il tutto accompagnato da un'eleganza caratteristica.

La ricca storia della viticoltura ha permesso di costruire, nel corso delle generazioni, una conoscenza approfondita dell'ambiente naturale nella zona di produzione. Questa conoscenza ha favorito l'adattamento dei diversi vitigni ai suoli e alle loro micro-localizzazioni. Si ottengono così vini composti da diversi vitigni (almeno tre), vinificati tradizionalmente, con durata di fermentazione superiore a 15 giorni, o addirittura 30. La struttura dei vini impone un periodo di invecchiamento dopo la fermentazione onde ottenere un gamma aromatica complessa ma anche per affinare i tannini.

La coerenza dei prodotti presentati si basa contemporaneamente sui progressi dei produttori, nella vigna e nelle cantine, ma anche sul loro coinvolgimento a livello collettivo, che ha consentito di definire esattamente il profilo e l'identità del vino della Denominazione «Terrasses du Larzac».

Concludendo, la situazione geografica particolare, in equilibrio fra la generosità mediterranea e la freschezza dell'altipiano di Larzac, è una componente del carattere specifico dei vini della Denominazione d'origine controllata «Terrasses du Larzac», rafforzata dalle conoscenze dei produttori.

9.   Altre condizioni essenziali

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio del comune di La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (dipartimento dell'Hérault).

Unità geografica ampliata

Quadro giuridico:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni complementari relative all'etichettatura

Descrizione della condizione:

L'etichettatura dei vini che beneficiano della Denominazione d'origine controllata può precisare l'unità geografica ampliata «Languedoc».

Le dimensioni dei caratteri di questa unità geografica ampliata non sono maggiori, né in altezza né in larghezza, alla metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della Denominazione d'origine controllata.

Unità geografica più piccola

Quadro giuridico:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni complementari relative all'etichettatura

Descrizione della condizione:

Tutte le menzioni facoltative il cui utilizzo, in virtù delle disposizioni dell'Unione, può essere regolamentato dagli Stati membri, sono iscritte a caratteri le cui dimensioni non sono maggiori, né in altezza né in larghezza, alla metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della Denominazione d'origine controllata.

Riferimento della pubblicazione del discplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-28398d7f-8879-48ac-a46c-16573436bdbd


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