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Document 32016D0995

Decisione (UE) 2016/995 della Commissione, del 26 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.24571 — 2009/C (ex C 1/09, ex NN 69/08) a cui l'Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt. [notificata con il numero C(2015) 7324] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 162 del 21.6.2016, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/995/oj

21.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/22


DECISIONE (UE) 2016/995 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2015

relativa all'aiuto di Stato SA.24571 — 2009/C (ex C 1/09, ex NN 69/08) a cui l'Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt.

[notificata con il numero C(2015) 7324]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione della Commissione con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'aiuto SA.24571 (ex C 1/09, NN 69/08) (1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   CONTESTO

1.1.   Misure interessate

(1)

Le norme generali che disciplinano le attività estrattive in Ungheria sono definite nella legge mineraria del 1993 (di seguito la «legge mineraria») (2), che distingue le attività estrattive sulla base di due distinti strumenti giuridici: i) la concessione (3) e ii) l'autorizzazione (4). In entrambi i casi l'estrazione di materie prime minerali è soggetta a una tassa mineraria da versare allo Stato, il cui importo è equivalente a una determinata percentuale del valore delle materie prime minerali estratte.

(2)

La legge mineraria stabilisce che, qualora la società mineraria che ha ottenuto l'autorizzazione non inizi le attività estrattive entro cinque anni dalla data della stessa, il diritto di estrazione viene revocato. Tuttavia, a norma dell'articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria, tale termine può essere prorogato mediante accordo tra l'autorità e la società mineraria. In questo caso la società mineraria è tenuta a versare una tassa maggiorata rispetto a quella applicata al momento della domanda originaria ma in nessun caso superiore a 1,2 volte tale importo.

(3)

La Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Compagnia ungherese del petrolio e del gas SpA) (nel prosieguo: MOL) ha ottenuto diverse autorizzazioni per l'estrazione di idrocarburi. Poiché la MOL non ha avviato le attività estrattive entro cinque anni dalla data delle autorizzazioni, il 22 dicembre 2005 il ministro competente ha concluso con la società un accordo di proroga (nel prosieguo «l'accordo del 2005»). L'accordo del 2005 prevedeva una proroga dell'autorizzazione con una tassa calcolata annualmente fino al 2020 sulla base della tassa di autorizzazione mineraria originaria del 12 % moltiplicata per un fattore compreso tra 1,020 e 1,050.

(4)

A norma della legge mineraria modificata, entrata in vigore l'8 gennaio 2008 (nel prosieguo «la legge mineraria quale modificata nel 2008»), la tassa mineraria da corrispondere per l'autorizzazione all'estrazione di idrocarburi è stata aumentata dal 12 % al 30 % del valore dei minerali estratti (5). L'aumento della tassa non era tuttavia applicabile agli operatori le cui autorizzazioni minerarie erano state precedentemente prorogate.

1.2.   Avvio del procedimento di indagine formale

(5)

Il 13 gennaio 2009 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») (6) in relazione alle misure adottate dall'Ungheria a favore di MOL che potevano configurarsi come aiuti di Stato. La decisione della Commissione del 13 gennaio 2009 relativa all'aiuto SA.24571 (ex C 1/09, ex NN 69/08), è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 28 marzo 2009 (7).

(6)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione esprimeva la propria preoccupazione in relazione al fatto che la sequenza combinata di azioni avviate dall'Ungheria potesse garantire un vantaggio selettivo a favore di MOL. La sequenza di azioni si componeva di due elementi: l'accordo del 2005 e la legge mineraria quale modificata nel 2008. Secondo la valutazione preliminare della Commissione, le autorità ungheresi garantivano a MOL un trattamento più favorevole rispetto ai concorrenti di tale società operanti nell'ambito dello stesso regime di autorizzazione.

1.3.   Chiusura del procedimento di indagine formale

(7)

Con decisione 2011/88/UE (8) relativa all'aiuto di Stato SA.24571 (ex C 1/09, ex NN 69/08) a cui l'Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt. (nel prosieguo la «decisione impugnata»), la Commissione ha concluso che la misura in favore di MOL, ovvero la combinazione dell'accordo del 2005 e della legge mineraria quale modificata nel 2008, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione ha invitato l'Ungheria a recuperare l'aiuto concesso a MOL al fine di ristabilire così la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell'aiuto (9).

1.4.   Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013 nella causa T-499/10, «MOL/Commissione»

(8)

A seguito di un ricorso presentato da MOL, il Tribunale, nella sentenza del 12 novembre 2013 relativa alla causa T-499/10 (10), ha annullato la decisione impugnata, sostenendo che non poteva ritenersi dimostrato il carattere selettivo della misura.

(9)

Il Tribunale ha concluso nella sua sentenza che l'accordo del 2005 non aveva carattere selettivo. Il Tribunale ha asserito che il margine discrezionale delle autorità ungheresi consentiva a queste ultime di salvaguardare la parità di trattamento tra gli operatori che si trovassero in situazioni analoghe. Pertanto, secondo il Tribunale, se le condizioni esterne a un contratto che non comporta aiuti di Stato cambiano in modo tale che la parte contraente di tale accordo si trova in una posizione avvantaggiata rispetto ad altri operatori che non hanno concluso contratti simili ciò può non essere sufficiente a considerare che il contratto e la successiva modifica delle condizioni esterne allo stesso possano essere costitutivi di un aiuto di Stato.

1.5.   Sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2015 nella causa C-15/14 P, Commissione europea contro MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

(10)

Con la sentenza del 4 giugno 2015 nella causa C-15/14 P (11) la Corte di giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale che annullava la decisione impugnata.

(11)

Nella sua sentenza la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale, secondo cui non era stato dimostrato il carattere selettivo dell'accordo del 2005 e che la combinazione dell'accordo del 2005 e della legge mineraria, quale modificata nel 2008, non poteva configurarsi come misura unica di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(12)

La Corte ha sottolineato che esiste una differenza fondamentale nell'esame della selettività dei regimi generali di esenzione o di riduzione i quali, per definizione, conferiscono automaticamente un vantaggio, e in quello delle disposizioni facoltative di diritto nazionali che prevedono l'imposizione di oneri supplementari. Nei casi in cui le autorità nazionali impongano oneri supplementari al fine di salvaguardare la parità di trattamento tra gli operatori, il semplice fatto che tali autorità dispongano di un certo margine discrezionale definito dalla legge, e non illimitato, non può essere sufficiente a dimostrare la selettività del corrispondente regime.

(13)

Per i motivi di cui sopra, secondo la Corte il caso di cui trattasi può essere distinto dai casi in cui l'esercizio di un tale margine è legato alla concessione di un vantaggio a favore di un operatore economico specifico (12).

(14)

La Corte ha stabilito inoltre che il quadro giuridico in base al quale le autorità nazionali impongono oneri supplementari al fine di mantenere la parità di trattamento tra operatori potrebbe essere considerato selettivo soltanto quando le autorità nazionali, nell'esercizio del loro margine di discrezionalità, venissero a favorire determinati operatori senza una ragione oggettiva.

(15)

La Corte ha sostenuto inoltre che nel caso di cui trattasi non esiste prova che le autorità ungheresi, nell'esercitare il loro diritto di aumentare la tassa mineraria in caso di proroga dell'autorizzazione, abbiano riservato a MOL un trattamento favorevole ingiustificato (13).

(16)

La Corte ha pertanto concluso che il quadro giuridico che disciplina la conclusione dei contratti di proroga non può essere considerato selettivo nel caso di cui trattasi.

(17)

Con riferimento alla sequenza combinata di azioni che costituivano una misura di aiuto unica, la Corte, richiamandosi alla giurisprudenza, ha asserito che una misura di aiuto unica può essere costituita da elementi combinati a condizione che siano connessi tra loro, per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell'impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione (14).

(18)

Tuttavia, in relazione al caso di cui trattasi la Corte ha sostenuto che l'aumento delle tasse minerarie entrato in vigore nel 2008 è avvenuto in un contesto di aumento dei prezzi mondiali del petrolio greggio e che lo Stato membro interessato si è limitato ad esercitare, legittimamente, il suo potere di regolamentazione a causa dell'evoluzione del mercato. Non esisteva inoltre alcun indizio del fatto che il contratto del 2005 fosse stato concluso in previsione della modifica della legge mineraria del 2008 (15).

(19)

La Corte di giustizia ha concluso pertanto che non esisteva un nesso cronologico e/o funzionale tra l'accordo del 2005 e la legge mineraria, quale modificata nel 2008, che consentisse di interpretare i due atti come misura di aiuto unica.

2.   PROCEDURA

(20)

Alla luce dell'annullamento da parte della Corte della decisione impugnata, il procedimento formale di indagine resta aperto, in quanto né il Tribunale né la Corte hanno considerato che la decisione di avviare il procedimento fosse viziata da errori. La Commissione è pertanto tenuta ad adottare una decisione finale, rettificando le lacune individuate dalla Corte di giustizia.

3.   VALUTAZIONE

(21)

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sancisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le suddette condizioni sono cumulative. Se una di esse non è soddisfatta, la misura di cui trattasi non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(22)

Nel caso di cui trattasi è opportuno limitare la valutazione all'aspetto della selettività.

3.1.   Selettività

(23)

Perché costituisca aiuto di Stato, una misura deve essere specifica o selettiva, in altri termini essa deve favorire talune imprese o talune produzioni.

(24)

Come illustrato nei considerando 12 e 13, l'articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria non costituisce un regime generale di esenzione o riduzione a beneficio di determinate imprese. Al contrario, esso consente alle autorità ungheresi di imporre una tassa mineraria maggiorata in caso di proroga delle autorizzazioni minerarie. A tutti gli operatori che si trovano in una analoga situazione di diritto e di fatto si applicano gli stessi termini e condizioni.

(25)

Come indicato nei considerando 14 e 15, non vi sono prove che le autorità ungheresi abbiano riservato a MOL un trattamento favorevole ingiustificato in relazione ad altri operatori che avrebbero potuto trovarsi in una situazione analoga. Il fatto che le autorità ungheresi dispongano di un certo margine discrezionale definito dalla legge, e non illimitato, nel fissare l'importo della tassa dovuta in caso di proroga non può essere sufficiente a dimostrare la selettività del quadro definito dall'articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria.

(26)

Con riferimento agli effetti combinati dell'accordo del 2005 e della legge mineraria, quale modificata nel 2008, la Commissione rileva che, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, una misura di aiuto unica può essere costituita di elementi combinati a condizione che siano connessi tra loro, per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell'impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione (16).

(27)

Nel caso di cui trattasi, tuttavia, come sottolineato nel considerando 18, non sussiste prova del fatto che l'Ungheria abbia firmato l'accordo del 2005 avendo già all'epoca l'intenzione di aumentare in seguito la tassa mineraria a detrimento di altri operatori già presenti sul mercato alla data della firma dell'accordo o di nuovi operatori. L'aumento delle tasse minerarie imposto sulla base della modifica del 2008 della legge mineraria è avvenuto in un contesto di aumento dei prezzi a livello internazionale.

(28)

Pertanto, dal momento che, come indicato nel considerando 19, non esiste un nesso cronologico e/o funzionale tra l'accordo del 2005 e la legge mineraria, quale modificata nel 2008, i due atti non possono essere interpretati come misura di aiuto unica.

3.2.   Conclusioni relative alla valutazione

(29)

Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che la sequenza di azioni intraprese dall'Ungheria, ovvero l'accordo di proroga del 2005 e la successiva modifica della legge mineraria non avevano carattere selettivo nei confronti di MOL.

(30)

Poiché la sequenza di azioni costituita dall'accordo di proroga del 2005 e dalla successiva modifica della legge mineraria non ha carattere selettivo, non è necessario valutare se le altre condizioni si configurino come aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

4.   CONCLUSIONE

(31)

Alla luce di quanto precede, la nuova valutazione del presunto aiuto, che costituiva l'obiettivo della decisione di avviare il procedimento, porta a concludere che la misura di cui trattasi in favore di MOL, ovvero la combinazione dell'accordo del 2005 e della legge mineraria, quale modificata nel 2008, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La combinazione della tassa mineraria fissa stabilita dal contratto di proroga stipulato dallo Stato ungherese e da MOL Nyrt. il 22 dicembre 2005 e delle successive modifiche della legge mineraria XLVIII del 1993 non costituisce un aiuto di Stato a favore di MOL Nyrt. ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 74 del 28.3.2009, pag. 63.

(2)  Az 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Legge XLVIII del 1993 sull'estrazione mineraria).

(3)  Le concessioni riguardano le cosiddette «aree chiuse», considerate ricche di minerali e di elevato valore. I contratti di concessione sono attribuiti dall'autorità nazionale competente agli offerenti selezionati mediante una procedura di gara aperta.

(4)  Le autorizzazioni riguardano le cosiddette «aree aperte», considerate meno ricche di minerali e di valore ridotto. L'autorità nazionale competente non può negare il rilascio dell'autorizzazione se il richiedente rispetta le condizioni stabilite dalla legge.

(5)  L'aumento riguardava i giacimenti messi in produzione tra il 1o gennaio 1998 e il 1o gennaio 2008.

(6)  GU C 115 del 9.5.2008, pag. 92.

(7)  Cfr. nota 1.

(8)  Decisione2011/88/UE della Commissione, del 9 giugno 2010, relativa all'aiuto C 1/09 (ex NN 69/08, ex NN 69/08) a cui l'Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt. (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 55).

(9)  L'importo da recuperare era di 28 444,7 milioni di HUF per il 2008 e di 1 942,1 milioni di HUF per il 2009. Per quanto riguarda il 2010, in relazione ai pagamenti della tassa mineraria effettuati, il calcolo doveva essere fatto dall'Ungheria, conformemente ai calcoli effettuati per il 2008 e 2009, fino all'abolizione della misura.

(10)  Causa T-499/10 MOL/Commissione (EU:T:2013:592).

(11)  Causa C-15/14 P, Commissione europea contro MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (EU:C:2015:362).

(12)  Sentenza nella causa C-15/14 P (cfr. nota 11), punti 64, 65 e 69.

(13)  Sentenza nella causa C-15/14 P (cfr. nota 11), punti 66 e 69.

(14)  Sentenza nella causa C-15/14 P (cfr. nota 11), punto 92.

(15)  Sentenza nella causa C-15/14 P (cfr. nota 11), punti 96 e 98.

(16)  Cause riunite C-399/10 P. e C-401/10 P Bouygues SA e Bouygues Télécom SA contro Commissione europea e altri (EU:C:2013:175), punti 103 e 104.


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