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Document 32016D0714

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/714 della Commissione, dell'11 maggio 2016, relativa alla proroga della misura adottata dai Paesi Bassi per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoBacWG e Aqua-K-Othrine in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 2682]

    C/2016/2682

    GU L 125 del 13.5.2016, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/714/oj

    13.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 125/14


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/714 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 maggio 2016

    relativa alla proroga della misura adottata dai Paesi Bassi per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoBacWG e Aqua-K-Othrine in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2016) 2682]

    (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1) (di seguito denominato «il regolamento»), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento, il 7 ottobre 2015 i Paesi Bassi hanno adottato una decisione per autorizzare temporaneamente la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoBacWG e Aqua-K-Othrine per il controllo, a cura di operatori certificati, di larve e adulti delle zanzare esotiche invasive Aedes albopictus e Aedes japonicus (di seguito denominate «zanzare») per un periodo che va fino al 1o novembre 2015. Una volta finita la stagione delle zanzare non vi era ragione di mantenere tale autorizzazione durante la stagione invernale. I Paesi Bassi hanno informato senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento.

    (2)

    Il VectoBacWG contiene come principio attivo il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sierotipo H14, ceppo AM65-52 (di seguito denominato «Bacillus thuringiensis israelensis») mentre l'Aqua-K-Othrine contiene come principio attivo la deltametrina; per entrambi è previsto l'uso nel tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento. In base alle informazioni fornite dai Paesi Bassi la misura temporanea era necessaria per tutelare la salute pubblica poiché queste zanzare, la cui presenza è stata rilevata nei Paesi Bassi presso locali di società di vendita di pneumatici, cimiteri e orti, possono essere vettori di malattie tropicali quali dengue e chikungunya. L'eventuale proliferazione dovrebbe essere prevenuta al massimo e il più presto possibile.

    (3)

    Il 12 gennaio 2016 la Commissione ha ricevuto dai Paesi Bassi la richiesta di una decisione che autorizzi la proroga della misura in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma del regolamento. La richiesta presentata è stata motivata dalla preoccupazione che, in caso contrario, non vi sarebbero prodotti alternativi adeguati per il controllo delle zanzare vettori di malattie nei Paesi Bassi al 1o aprile 2016, data di inizio prevista della nuova stagione delle zanzare.

    (4)

    I principi attivi Bacillus thuringiensis israelensis e deltametrina (n. CE 258-256-6, n. CAS 52918-63-5) sono stati valutati nell'ambito del programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data del 14 maggio 2000, come stabilito nell'articolo 89 del regolamento.

    (5)

    In seguito all'approvazione dei due principi attivi le domande di prima autorizzazione dei biocidi VectoBacWG e Aqua-K-Othrine sono state presentate in conformità all'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, rispettivamente in Grecia e in Francia e sono ancora in fase di valutazione. Le domande intese ad ottenere il riconoscimento reciproco in sequenza nei Paesi Bassi in conformità all'articolo 33 del regolamento dovrebbero essere presentate dopo che la Grecia e la Francia avranno concesso la loro autorizzazione.

    (6)

    Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie riconosce che le zanzare hanno fatto registrare una notevole espansione globale facilitata in particolare dalle attività umane e possono rappresentare un grave rischio per la salute.

    (7)

    In attesa che nei Paesi Bassi sia rilasciata l'autorizzazione per i biocidi VectoBacWG e Aqua-K-Othrine in conformità all'articolo 33 del regolamento, è opportuno autorizzare i Paesi Bassi a prorogare la misura temporanea per un periodo complessivo non superiore a 550 giorni.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, i Paesi Bassi possono prorogare per un periodo complessivo non superiore a 550 giorni la misura relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi VectoBacWG contenente Bacillus thuringiensis israelensis e Aqua-K-Othrine contenente deltametrina (n. CE 258-256-6, n. CAS 52918-63-5) per il tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) per il controllo delle zanzare vettori di malattie.

    Articolo 2

    Nell'adottare la misura di cui all'articolo 1 i Paesi Bassi provvedono affinché tali prodotti siano usati solo da operatori certificati e sotto il controllo dell'autorità competente.

    Articolo 3

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2016

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.


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