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Document 32016D0035(01)
Decision (EU) 2016/2247 of the European Central Bank of 3 November 2016 on the annual accounts of the European Central Bank (recast) (ECB/2016/35)
Decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, sul bilancio della Banca centrale europea (rifusione) (BCE/2016/35)
Decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, sul bilancio della Banca centrale europea (rifusione) (BCE/2016/35)
GU L 347 del 20.12.2016, p. 1–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2021
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32010D0021 | 31/12/2016 | |||
Repeal | 32012D0030 | 31/12/2016 | |||
Repeal | 32013D0052(01) | 31/12/2016 | |||
Repeal | 32014D0055 | 31/12/2016 | |||
Repeal | 32015D0026 | 31/12/2016 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32017D0036 | sostituzione | allegato I | 26/12/2017 | |
Modified by | 32017D0036 | aggiunta | articolo 25 paragrafo 3 | 26/12/2017 | |
Modified by | 32019D0035 | sostituzione | allegato III | 31/12/2019 | |
Modified by | 32019D0035 | sostituzione | articolo 8 | 31/12/2019 | |
Modified by | 32019D0035 | aggiunta | articolo 11a | 31/12/2019 | |
Modified by | 32019D0035 | sostituzione | articolo 11 | 31/12/2019 | |
Modified by | 32019D0035 | sostituzione | allegato I | 31/12/2019 | |
Modified by | 32021D2040 | sostituzione | allegato I | 31/12/2021 |
20.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/1 |
DECISIONE (UE) 2016/2247 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 novembre 2016
sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2016/35)
(rifusione)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 26.2,
considerando quanto segue:
(1) |
La Decisione BCE/2010/21 (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese. Poiché ora essa deve essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. |
(2) |
L'Indirizzo BCE/2010/20 (2) a cui si riferisce la Decisione BCE/2010/21 è stato oggetto di rifusione e abrogato dall'Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca Centrale europea (BCE/2016/34) (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1. I termini definiti nell'articolo 1 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) hanno il medesimo significato anche quando sono utilizzati nella presente decisione.
2. Altri termini tecnici utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato che nell'allegato II dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Articolo 2
Ambito di applicazione
Le regole stabilite nella presente decisione si applicano al bilancio della Banca centrale europea (BCE), comprensivo dello stato patrimoniale, delle voci iscritte nei conti «fuori bilancio», del conto economico e della nota integrativa.
Articolo 3
Caratteristiche qualitative
Ai fini della presente decisione si applicano le caratteristiche qualitative definite nell'articolo 3 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Articolo 4
Principi contabili fondamentali
I principi contabili fondamentali definiti nell'articolo 4 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) si applicano anche ai fini della presente decisione.
In deroga al primo periodo dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), i fatti successivi alla data di chiusura del bilancio sono presi in considerazione soltanto fino alla data in cui il Comitato esecutivo autorizza la presentazione del bilancio annuale della BCE al Consiglio direttivo per l'approvazione.
Articolo 5
Criterio economico e criterio di cassa
Le norme di cui all'articolo 5 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) si applicano alla presente decisione.
Articolo 6
Rilevazione di attività e passività
Una attività/passività finanziaria o di altra natura è rilevata nello stato patrimoniale della BCE solo in conformità dell'articolo 6 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34)
CAPO II
COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
Articolo 7
Composizione dello stato patrimoniale
La composizione dello stato patrimoniale si basa sulla struttura stabilita nell'allegato I.
Articolo 8
Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro
Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il Consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro. Il Consiglio direttivo decide sull'ammontare e sull'utilizzo dell'accantonamento in base ad una stima motivata dell'esposizione al rischio della BCE.
Articolo 9
Regole di valutazione dello stato patrimoniale
1. Se non specificato altrimenti nell'allegato I, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio correnti e i prezzi di mercato.
2. La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli (diversi dai titoli classificati come detenuti fino a scadenza, dai titoli non negoziabili, e dai titoli detenuti per finalità di politica monetaria contabilizzati al costo ammortizzato), così come di strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata a fine esercizio ai tassi e ai prezzi medi di mercato.
3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un'unica differenza da rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal tasso di cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. Per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni valuta. Ai fini del presente articolo, le quote detenute di diritti speciali di prelievo (DSP), comprensive delle consistenze designate nelle valute estere sottostanti il paniere dei DSP, sono trattate come un'unica posizione. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singolo codice, vale a dire per lo stesso tipo/numero ISIN, mentre le opzioni incorporate non sono separate a fini valutativi. I titoli detenuti a fini di politica monetaria o ricompresi nelle voci «Altre attività finanziarie» o «Varie» sono trattati come disponibilità separate.
4. I titoli negoziabili detenuti per finalità di politica monetaria sono trattati come disponibilità separate e valutati al prezzo di mercato o al costo ammortizzato (tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore), sulla base di considerazioni di politica monetaria.
5. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) |
se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all'ammontare totale del portafoglio titoli detenuti fino a scadenza; |
b) |
se i titoli sono venduti durante il mese precedente la data di scadenza; |
c) |
in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo del merito di credito dell'emittente. |
Articolo 10
Operazioni temporanee
La contabilizzazione delle operazioni temporanee avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 10 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Articolo 11
Strumenti azionari negoziabili
La contabilizzazione degli strumenti azionari negoziabili avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 11 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Articolo 12
Copertura del rischio di tasso d'interesse sui titoli mediante strumenti derivati
La contabilizzazione della copertura del rischio di tasso d'interesse avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 12 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Articolo 13
Strumenti sintetici
La contabilizzazione degli strumenti sintetici avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 13 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
CAPO III
RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI
Articolo 14
Rilevazione delle componenti reddituali
1. L'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7, dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) si applica alla rilevazione delle componenti reddituali.
2. Le consistenze su conti speciali di rivalutazione, derivanti da contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (di seguito, lo «Statuto del SEBC») in relazione alle banche centrali di uno Stato membro la cui deroga è stata abrogata, sono utilizzate per compensare le minusvalenze nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione standard, come stabilito nell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), prima della compensazione di tali perdite ai sensi dell'articolo 33.2 dello Statuto del SEBC. Le consistenze dei conti speciali di rivalutazione per l'oro, le valute estere e i titoli sono ridotte pro rata nel caso in cui si verifichi una riduzione delle consistenze delle relative attività.
Articolo 15
Costo delle operazioni
Le norme di cui all'articolo 16 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) si applicano alla presente decisione.
CAPO IV
NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI «FUORI BILANCIO»
Articolo 16
Regole generali
Le norme di cui all'articolo 17 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) si applicano alla presente decisione.
Articolo 17
Operazioni a termine in valuta
La contabilizzazione delle operazioni a termine in valuta avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 18 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Articolo 18
Swap in valuta
La contabilizzazione degli swap in valuta avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 19 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Articolo 19
Contratti futures
La contabilizzazione dei contratti futures avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 20 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Articolo 20
Swap sui tassi di interesse
La contabilizzazione degli swap sui tassi di interesse avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 21 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio sono ammortizzate negli anni successivi secondo il metodo a quote costanti. Nel caso di swap sui tassi di interesse a termine (forward interest rate swaps) l'ammortamento ha inizio dalla data di valuta dell'operazione.
Articolo 21
Contratti su tassi a termine
La contabilizzazione dei contratti su tassi a termine avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 22 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Articolo 22
Operazioni in titoli a termine
La contabilizzazione delle operazioni in titoli a termine avviene secondo il metodo A di cui all'articolo 23, paragrafo 1, dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Articolo 23
Opzioni
La contabilizzazione delle opzioni avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 24 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
CAPO V
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI
Articolo 24
Schemi
1. Lo schema dello stato patrimoniale annuale pubblicato della BCE deve conformarsi a quello riportato nell'allegato II.
2. Lo schema del conto economico pubblicato della BCE deve conformarsi a quello riportato nell'allegato III.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme
1. Nell'interpretazione della presente decisione si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dalla legislazione dell'Unione e dei principi contabili generalmente accettati.
2. Se un trattamento contabile specifico non è previsto nella presente decisione, in assenza di una decisione contraria del Consiglio direttivo, la BCE segue principi di valutazione conformi agli International Financial Reporting Standards così come adottati dall'Unione europea, pertinenti alle attività e ai conti della BCE.
Articolo 26
Abrogazione
1. La decisione BCE/2010/21 è abrogata.
2. Qualunque riferimento alla decisione abrogata è da intendersi come effettuato alla presente decisione ed è da interpretarsi ai sensi della tabella di correlazione di cui all'allegato V.
Articolo 27
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2016.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2016.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione BCE/2010/21, dell'11 novembre 2010 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 1).
(2) Indirizzo BCE/2010/20, dell'11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (GU L 35, del 9.2.2011, pag. 31).
(3) Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34) (cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
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Voce di bilancio |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
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1 |
Oro e crediti in oro |
Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o «in viaggio». Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro e b) swap su luogo e purezza dell'oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo |
Valore di mercato |
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2 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro |
Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell'area dell'euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell'area dell'euro, denominati in valuta estera |
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2.1 |
Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI) |
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2.2 |
Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero |
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3 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro |
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4 |
Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro |
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4.1 |
Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti |
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4.2 |
Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro dei nuovi accordi europei di cambio (AEC II) |
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale |
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5 |
Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria |
Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo i relativi strumenti di politica monetaria, descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) |
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5.1 |
Operazioni di rifinanziamento principali |
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità effettuate con frequenza settimanale e con scadenza, di norma, a una settimana |
Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine |
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5.2 |
Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine |
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità, effettuate di norma con frequenza mensile, con scadenza più lunga di quella delle operazioni di rifinanziamento principali |
Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine |
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5.3 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning |
Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine |
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5.4 |
Operazioni temporanee di tipo strutturale |
Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario |
Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine |
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5.5 |
Operazioni di rifinanziamento marginale |
Operazioni volte all'erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine |
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5.6 |
Crediti connessi a richieste di margini |
Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività sottostanti ad altri crediti verso i medesimi enti creditizi. |
Valore nominale o costo |
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6 |
Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione di portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro», comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell'area dell'euro, e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell'area dell'euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema |
Valore nominale o costo |
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7 |
Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro |
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7.1 |
Titoli detenuti per finalità di politica monetaria |
Titoli detenuti per finalità di politica monetaria (compresi i titoli acquistati per finalità di politica monetaria emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o da banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro localizzazione geografica). Certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) acquistati per finalità di fine tuning |
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7.2 |
Altri titoli |
Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell'attivo «Titoli detenuti per finalità di politica monetaria» e alla voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»: titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici anteriori all'Unione economica e monetaria (UEM,) denominati in euro. Strumenti di capitale |
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8 |
Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni pubbliche |
Crediti verso le amministrazioni pubbliche anteriori all'avvio dell'UEM (titoli non negoziabili, prestiti) |
Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo |
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9 |
Crediti interni all'Eurosistema |
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9.1 |
Crediti connessi all'emissione di certificati di debito della BCE |
Crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle banche centrali nazionali (BCN), derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE |
Costo |
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9.2 |
Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema |
Crediti relativi all'emissione di banconote della BCE, ai sensi della decisione BCE/2010/29 (2) |
Valore nominale |
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9.3 |
Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
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10 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni presentati all'incasso e non ancora incassati |
Valore nominale |
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11 |
Altre attività |
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11.1 |
Monete metalliche dell'area dell'euro |
Monete in euro |
Valore nominale |
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11.2 |
Immobilizzazioni materiali e immateriali |
Terreni e fabbricati, mobili e attrezzature, comprese quelle informatiche, software |
Costo meno ammortamento L'ammortamento è l'assegnazione sistematica dell'ammontare ammortizzabile di un'attività durante la sua vita utile. La vita utile è il periodo nel quale ci si aspetta che un'immobilizzazione rimanga a disposizione per l'uso da parte dell'entità. La vita utile di singole immobilizzazioni materiali può essere rivista sistematicamente, se le aspettative divergono dalle precedenti stime. Le attività rilevanti possono essere composte da componenti aventi vita utile differente. La vita di tali componenti dovrebbe essere valutata singolarmente. Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Ogni altro costo diretto o indiretto deve essere imputato a conto economico. Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione) |
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11.3 |
Altre attività finanziarie |
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11.4 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato |
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11.5 |
Ratei e risconti attivi |
Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio i ratei di cedola pagati all'acquisto di un titolo |
Valore nominale convertito ai tassi di cambio di mercato |
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11.6 |
Varie |
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12 |
Perdite d'esercizio |
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Valore nominale |
PASSIVO
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Voce di bilancio |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
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1 |
Banconote in circolazione |
Banconote in euro emesse dalla BCE, in forza della decisione BCE/2010/29 |
Valore nominale |
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2 |
Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro |
Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
|
||||||||
2.1 |
Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) |
Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità allo Statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva obbligatoria |
Valore nominale |
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2.2 |
Operazioni di deposito presso la banca centrale |
Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale |
||||||||
2.3 |
Depositi a termine |
Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning. |
Valore nominale |
||||||||
2.4 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità |
Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine |
||||||||
2.5 |
Depositi connessi a richieste di margini |
Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività sottostanti altri crediti concessi a tali enti creditizi |
Valore nominale |
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3 |
Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro |
Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro». Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di enti creditizi |
Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
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4 |
Certificati di debito della BCE emessi |
Certificati di debito come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità |
Costo Tutti gli sconti sono ammortizzati |
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5 |
Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro |
|
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5.1 |
Amministrazioni pubbliche |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
||||||||
5.2 |
Altre passività |
Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie esentate dall'obbligo di mantenimento di riserve minime (cfr. la voce 2.1 del passivo); depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
||||||||
6 |
Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro |
Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
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7 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro |
Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale convertito al tasso di cambio di mercato di fine esercizio |
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8 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro |
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8.1 |
Depositi, saldi e altre passività |
Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
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8.2 |
Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II |
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
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9 |
Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI |
Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN. |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
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10 |
Passività interne all'Eurosistema |
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10.1 |
Passività derivanti dal trasferimento di riserve valutarie |
Voce del bilancio della BCE, denominata in euro |
Valore nominale |
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10.2 |
Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
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11 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese «partite viaggianti» per giroconti |
Valore nominale |
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12 |
Altre passività |
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12.1 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreement, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato |
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12.2 |
Ratei e redditi percepiti in anticipo |
Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro |
Valore nominale convertito ai tassi di cambio di mercato |
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12.3 |
Varie |
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13 |
Fondi di accantonamento |
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14 |
Conti di rivalutazione |
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15 |
Capitale e riserve |
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15.1 |
Capitale |
Capitale versato |
Valore nominale |
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15.2 |
Riserve |
Riserve legali, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del SEBC e contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate |
Valore nominale |
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16 |
Utile d'esercizio |
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Valore nominale |
(1) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(2) Decisione BCE/2010/29, del 13 dicembre 2010, relativa all'emissione di banconote in euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).
ALLEGATO II
Stato patrimoniale annuale della BCE
[milioni di EUR] |
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Attivo (2) |
Esercizio di riferimento |
Esercizio precedente |
Passivo |
Esercizio di riferimento |
Esercizio precedente |
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1. Oro e crediti in oro 2. Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro
3. Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro 4. Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro
5. Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria
6. Altri crediti denominati in euro verso di enti creditizi dell'area dell'euro 7. Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro
8. Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni pubbliche 9. Crediti interni all'Eurosistema
10. Partite in corso di regolamento 11. Altre attività
12. Perdita d'esercizio |
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1. Banconote in circolazione 2. Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro
3. Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro 4. Certificati di debito della BCE emessi 5. Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro
6. Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro 7. Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro 8. Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro
9. Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dall'FMI 10. Passività interne all'Eurosistema
11. Partite in corso di regolamento 12. Altre passività
13. Fondi di accantonamento 14. Conti di rivalutazione 15. Capitale e riserve
16. Utile d'esercizio |
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Totale attivo |
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Totale passivo |
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(1) La BCE può in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in diversa maniera.
(2) La tavola dell'attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.
ALLEGATO III
CONTO ECONOMICO PUBBLICATO DALLA BCE
[milioni di EUR] |
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Conto economico per l'esercizio che termina il 31 dicembre … |
Esercizio di riferimento |
Esercizio precedente |
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Proventi totali netti |
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(Perdita)/Utile dell'esercizio |
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(1) La BCE può in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in diversa maniera.
(2) La disaggregazione tra proventi e spese può in alternativa essere inclusa nelle note esplicative dei conti annuali.
(3) Compresi gli accantonamenti amministrativi.
(4) Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne incaricate della produzione per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sostenuti in connessione con l'emissione sia di banconote nazionali che di banconote in euro siano iscritti a conto economico nel momento in cui sono fatturati o comunque sostenuti, cfr. anche l'indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
ALLEGATO IV
DECISIONE ABROGATA E RELATIVO ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE
Decisione BCE/2010/21 |
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Decisione BCE/2012/30 |
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Decisione BCE/2013/52 |
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Decisione BCE/2014/55 |
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Decisione BCE/2015/26 |
ALLEGATO V
TAVOLA DI CORRELAZIONE
Decisione BCE/2010/21 |
Presente decisione |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
Articolo 21 |
Articolo 21 |
Articolo 22 |
Articolo 22 |
Articolo 23 |
Articolo 23 |
Articolo 24 |
Articolo 24 |
Articolo 25 |
Articolo 25 |
Articolo 26 |
Articolo 26 |
Articolo 27 |