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Document 32015R2423

    Regolamento (UE) 2015/2423 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina

    GU L 341 del 24.12.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2024; abrog. impl. da 32024R0823

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2423/oj

    24.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 341/18


    REGOLAMENTO (UE) 2015/2423 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 2015

    che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (2) prevede una liberalizzazione asimmetrica del commercio tra l'Unione e i paesi e territori dei Balcani occidentali interessati, accordando a tali paesi e territori il beneficio di un accesso eccezionale e illimitato al mercato dell'Unione in esenzione dai dazi per quasi tutti i loro prodotti fino al 31 dicembre 2015.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1215/2009 non prevede la possibilità di sospendere temporaneamente la concessione di misure commerciali eccezionali in caso di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto da parte dei beneficiari. È opportuno introdurre tale possibilità in modo da assicurare che possano essere adottate rapidamente misure nel caso in cui in uno dei paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione si verifichino violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto.

    (3)

    Viste le differenze nella portata della liberalizzazione tariffaria nel quadro dei regimi contrattuali elaborati tra l'Unione e tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, nonché le preferenze accordate a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009, è appropriato prorogare il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2020, in modo da dare ai beneficiari delle misure commerciali eccezionali e all'Unione il tempo sufficiente per allineare, se del caso, le preferenze accordate a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009 a quelle previste nell'ambito degli accordi di stabilizzazione e di associazione.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 1215/2009 prevede un contingente globale per le importazioni nell'Unione di vino di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) dal 2204 21 93 al 2204 21 98 e dal 2204 29 93 al 2204 29 98. Tale contingente è accessibile a tutti i paesi e territori dei Balcani occidentali al momento dell'esaurimento dei loro contingenti individuali per i vini, come previsto nei rispettivi accordi bilaterali di stabilizzazione e di associazione, con l'eccezione del Montenegro. Il protocollo sul vino concordato con il Montenegro prevede un contingente per il vino solo per i codici NC ex 2204 10 ed ex 2204 21, che essi non sono stati in grado di raggiungere. Questo impedisce di fatto al Montenegro di accedere a un contingente per i vini esente da dazi per i prodotti esclusi dal suo accordo di stabilizzazione e di associazione. Al fine di assicurare che tutti i paesi e territori dei Balcani occidentali interessati siano trattati su un piano di parità, è opportuno prevedere che anche al Montenegro sia consentito l'accesso al contingente globale per i vini per i prodotti di cui al codice NC 2204 29, senza bisogno di esaurire il suo contingente individuale.

    (5)

    Dall'avvio del processo di stabilizzazione e di associazione sono stati conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione con tutti i paesi e territori dei Balcani occidentali interessati, con l'eccezione del Kosovo (3). A maggio 2014 sono stati completati i negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, che è stato firmato nell'ottobre 2015.

    (6)

    La Bosnia-Erzegovina, cui è stato riconosciuto lo status di candidato potenziale all'adesione all'Unione nel 2003, ha firmato, il 16 giugno 2008, un accordo di stabilizzazione e di associazione («accordo di stabilizzazione e di associazione») accettando le condizioni poste dall'Unione per l'adesione. Con la Bosnia-Erzegovina si è applicato un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali (4) («accordo interinale») fino al 31 maggio 2015 e l'accordo di stabilizzazione e di associazione si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.

    (7)

    Tuttavia, la Bosnia-Erzegovina non ha ancora accettato di adeguare le concessioni commerciali accordate nel quadro dell'accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di tener conto degli scambi commerciali tradizionali preferenziali tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina nel quadro dell'accordo centroeuropeo di libero scambio. Qualora, entro il momento dell'adozione del presente regolamento, l'Unione e la Bosnia-Erzegovina non avessero firmato e applicato in via provvisoria un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali previste dall'accordo di stabilizzazione e di associazione, le preferenze accordate alla Bosnia-Erzegovina dovrebbero essere sospese a decorrere dal 1o gennaio 2016. Una volta che l'Unione e la Bosnia-Erzegovina avranno firmato e applicato in via provvisoria un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali nell'ambito dell'accordo stabilizzazione e di associazione, tali preferenze dovrebbero essere ristabilite,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

    1)

    all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «d)

    il mancato compimento, da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto.»;

    2)

    all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   In caso di inosservanza, da parte di un paese o territorio, del paragrafo 1, lettera a), b) o c), o del paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto del paese o territorio in questione ai benefici previsti dal presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 4.»;

    3)

    all'articolo 7, è aggiunta la lettera seguente:

    «c)

    la sospensione, in tutto o in parte, del diritto del paese o del territorio in questione ai benefici previsti dal presente regolamento in caso di inosservanza da parte di tale paese o territorio delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).»;

    4)

    all'articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «1.   Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nell'Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c), da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:»;

    5)

    all'articolo 12, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

    «Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020.»;

    6)

    nell'allegato I, la nota a piè di pagina n. 5 è sostituita dalla seguente:

    «5)

    L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguardi i prodotti di cui al codice NC 2204 21, è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514.»

    Articolo 2

    L'applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina è sospesa a decorrere dal 1o gennaio 2016.

    Articolo 3

    1.   Fatto salvo l'articolo 2, l'applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina non è sospesa se, prima del 1o gennaio 2016, l'Unione e la Bosnia-Erzegovina firmano e applicano in via provvisoria un accordo sull'adeguamento dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea.

    2.   Nel caso in cui l'accordo sull'adeguamento di cui al paragrafo 1 sia firmato e applicato in via provvisoria solamente il 1o gennaio 2016 o successivamente, il regolamento (CE) n. 1215/2009 è nuovamente applicabile per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina a decorrere dalla data in cui tale accordo sia stato firmato e applicato in via provvisoria.

    3.   La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non appena sia stato firmato l'accordo sull'adeguamento di cui al paragrafo 1.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2015

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    N. SCHMIT


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2015.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

    (3)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (4)  Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (GU L 233 del 30.8.2008, pag. 6).


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