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Document 32015R2341
Commission Regulation (EU) 2015/2341 of 15 December 2015 amending Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/2341 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/2341 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 330 del 16.12.2015, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; abrog. impl. da 32014L0024
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004L0017 | sostituzione | articolo 16 punto (a) testo | 01/01/2016 | |
Modifies | 32004L0017 | sostituzione | articolo 16 punto (b) testo | 01/01/2016 | |
Modifies | 32004L0017 | sostituzione | articolo 61 paragrafo 1 testo | 01/01/2016 | |
Modifies | 32004L0017 | sostituzione | articolo 61 paragrafo 2 testo | 01/01/2016 |
16.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 330/16 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2341 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2015
che modifica la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l'articolo 69,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 94/800/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (nel seguito «l'accordo») (3). L'accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (nel seguito «soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo. |
(2) |
Uno degli obiettivi della direttiva 2004/17/CE è permettere agli enti aggiudicatori che la applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie previste da tale direttiva per gli appalti pubblici e alle quali si applica anche l'accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo. |
(3) |
Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2004/17/CE che non sono oggetto dall'accordo. |
(4) |
La direttiva 2004/17/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE è così modificata:
1) |
l'articolo 16 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 61 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(3) L'accordo è un accordo plurilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti in causa.