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Document 32015R1610

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1610 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il Pythium oligandrum, ceppo M1, come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 249 del 25.9.2015, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1610/oj

25.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1610 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2015

che approva il Pythium oligandrum, ceppo M1, come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) il 12 luglio 2005 la Repubblica ceca ha ricevuto una domanda di iscrizione del principio attivo Pythium oligandrum, ceppo M1, nell'allegato I ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 10, preservanti per lavori in muratura, quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 10 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 14 maggio 2000 il Pythium oligandrum, ceppo M1, non era presente sul mercato come principio attivo di un biocida.

(3)

L'8 novembre 2011 la Repubblica ceca ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche una relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.

(4)

Il 2 dicembre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 10 e contenenti Pythium oligandrum, ceppo M1, soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il Pythium oligandrum, ceppo M1, destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10 subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Pythium oligandrum, ceppo M1, è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Pythium oligandrum, ceppo M1

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o gennaio 2016

31 dicembre 2025

10

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione:

definizione di procedure operative sicure e di adeguate misure organizzative per gli utilizzatori industriali. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione realizzata conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


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