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Document 32015R1555

Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 244 del 19.9.2015, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrogato da 32021R0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1555/oj

19.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1555 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 440, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri sono tenuti a imporre agli enti di detenere una loro specifica riserva di capitale anticiclica.

(2)

Al fine di garantire la trasparenza e la comparabilità tra gli enti, il regolamento (UE) n. 575/2013 impone loro di comunicare i principali elementi del calcolo della loro riserva di capitale anticiclica, compresi la distribuzione geografica delle loro esposizioni creditizie rilevanti e l'importo finale della loro specifica riserva di capitale anticiclica.

(3)

Come stabilito all'articolo 130, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente è calcolata moltiplicando l'importo complessivo della sua esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il coefficiente anticiclico specifico dell'ente.

(4)

Come stabilito all'articolo 140, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, il coefficiente anticiclico specifico dell'ente consiste nella media ponderata dei coefficienti anticiclici che si applicano nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente. La distribuzione per paese delle esposizioni creditizie rilevanti dovrebbe essere pubblicata in un formato standard, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione (3). Al fine di rispettare l'obbligo di cui all'articolo 440, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, che non prevede un coefficiente anticiclico minimo, la distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti dovrebbe essere pubblicata anche quando il coefficiente anticiclico applicabile per il paese è pari a zero.

(5)

Ai fini del calcolo dell'importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente, i fattori di ponderazione applicati ai coefficienti anticiclici dovrebbero essere proporzionati ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito riguardante le esposizioni creditizie rilevanti in ciascuno Stato membro e paese terzo in cui l'ente detiene le esposizioni. Per questo gli enti dovrebbero pubblicare i requisiti di fondi propri per tutte le esposizioni creditizie rilevanti.

(6)

Come previsto all'articolo 433 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti pubblicano la loro informativa relativa al requisito di riserva di capitale anticiclica almeno su base annua, congiuntamente ai documenti di bilancio. Poiché, a norma dell'articolo 136, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE, il coefficiente anticiclico è fissato dalle autorità designate su base trimestrale, la pubblicazione di informazioni sulla conformità degli enti al requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente dovrebbe riguardare le informazioni sul coefficiente anticiclico dell'ultimo trimestre disponibile. La pubblicazione di informazioni in relazione alla riserva di capitale anticiclica dovrebbe essere basata sui coefficienti anticiclici che si applicano al momento del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente a cui le informazioni si riferiscono.

(7)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 440, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero fornire le informazioni relative alla riserva di capitale anticiclica su base individuale. Tuttavia, un ente che è un'impresa madre o una filiazione e un ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 non dovrebbero essere tenuti a conformarsi agli obblighi di informativa di cui alla parte otto di tale regolamento su base individuale, come prescritto dall'articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Gli enti imprese madri nell'UE e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE dovrebbero pubblicare tali informazioni su base consolidata, mentre le filiazioni più importanti di un ente impresa madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e le filiazioni di interesse rilevante nei rispettivi mercati locali dovrebbero pubblicare tali informazioni su base individuale o subconsolidata, secondo quanto previsto all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(8)

L'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente di cui all'articolo 130 della direttiva 2013/36/UE si applicherà progressivamente a partire dal 1o gennaio 2016, a meno che gli Stati membri impongano un periodo transitorio più breve a norma dell'articolo 160, paragrafo 6, di tale direttiva. Al fine di garantire che gli enti dispongano di tempo sufficiente per preparare la pubblicazione delle informazioni, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha presentato alla Commissione europea.

(10)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

A norma dell'articolo 440 del regolamento (UE) n. 575/2013, il presente regolamento specifica gli obblighi di informativa degli enti in relazione alla loro conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 2

Pubblicazione della distribuzione geografica delle esposizioni creditizie

La distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica di cui all'articolo 440, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pubblicata nel formato standard di cui alla tabella 1 dell'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parti I e II, e alle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014.

Articolo 3

Pubblicazione dell'importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

L'importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente di cui all'articolo 440, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pubblicato nel formato standard di cui alla tabella 2 dell'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parti I e III.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

FORMATO STANDARD PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA CONFORMITÀ DEGLI ENTI ALL'OBBLIGO DI DETENERE UNA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA

Tabella 1

Distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica

Riga

 

Esposizioni creditizie generiche

Esposizione nel portafoglio di negoziazione

Esposizione verso la cartolarizzazione

Requisiti di fondi propri

Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri

Coefficiente anticiclico

Valore dell'esposi-zione per il metodo SA

Valore dell'esposi-zione per il metodo IRB

Somma della posizione lunga e corta del portafoglio di negozia-zione

Valore dell'esposi-zionenel portafoglio di negozia-zione per i modelli interni

Valore dell'esposi-zione per il metodo SA

Valore dell'esposi-zione per il metodo IRB

Di cui: Esposizioni creditizie generiche

Di cui: Esposizioni nel portafoglio di negozia-zione

Di cui: Esposizioni verso la cartolariz-zazione

Totale

 

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

Ripartizione per paese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese: 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente

Riga

 

Colonna

 

 

010

010

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

 

020

Coefficiente anticiclico specifico dell'ente

 

030

Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

 


ALLEGATO II

ISTRUZIONI PER I FORMATI STANDARD RELATIVI ALL'INFORMATIVA

PARTE I

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Dati di riferimento

1)

Nel campo «Livello di applicazione» gli enti indicano il livello di applicazione che costituisce la base per i dati forniti nelle tabelle 1 e 2. Al momento di compilare questo campo gli enti selezionano una delle seguenti voci, in conformità con gli articoli 6 e 13 del regolamento (UE) n. 575/2013:

a)

consolidato;

b)

individuale;

c)

subconsolidato.

2)

Per l'informativa su base individuale di cui alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti compilano le tabelle 1 e 2 delle presenti istruzioni su base individuale conformemente alla parte uno, titolo II, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3)

Per l'informativa su base consolidata o subconsolidata di cui alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti compilano le tabelle 1 e 2 delle presenti istruzioni su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

PARTE II

ISTRUZIONI PER IL FORMATO STANDARD 1

Tabella 1

Distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica

L'ambito della tabella 1 è limitato alle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

010-01X

Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti per paese

Elenco dei paesi nei quali l'ente ha esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della sua specifica riserva di capitale anticiclica in conformità al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014.

Il numero di righe può variare in funzione del numero di paesi in cui l'ente ha esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica.

A norma del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 se le esposizioni nel portafoglio di negoziazione o le esposizioni estere di un ente rappresentano meno del 2 % delle esposizioni ponderate per il rischio aggregate, l'ente può scegliere di assegnare tali esposizioni allo Stato membro di origine dell'ente. Se le esposizioni assegnate allo Stato membro di origine dell'ente comprendono esposizioni in altri paesi, questi devono essere chiaramente identificati in una nota o nota a piè di pagina alla tabella dell'informativa.

020

Totale

Valore descritto nella spiegazione per le colonne da 010 a 120 della presente tabella.


Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

010

Valore delle esposizioni creditizie generiche per il metodo SA

Valore delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, determinato a norma dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013.

La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014.

Riga 020 (totale): Somma di tutte le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, determinata a norma dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013.

020

Valore delle esposizioni creditizie generiche per il metodo IRB

Valore delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, determinato a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013.

La ripartizione geografica è effettuata conformemente all'EBA/RTS/2013/15.

Riga 020 (totale): Somma di tutte le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, determinata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013.

030

Somma delle posizioni lunghe e corte delle esposizioni del portafoglio di negoziazione

Somma delle posizioni lunghe e corte delle esposizioni creditizie rilevanti definite ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, equivalente alla somma delle posizioni lunghe e corte determinata a norma dell'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013.

La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014.

Riga 020 (totale): Somma di tutte le posizioni lunghe e corte delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, equivalente alla somma delle posizioni lunghe e corte determinata a norma dell'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013.

040

Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione per i modelli interni

Somma delle voci seguenti:

Valore equo delle posizioni a pronti che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, determinato a norma dell'articolo 104 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Valore nozionale dei derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.

La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014.

Riga 020 (totale): Somma del valore equo di tutte le posizioni a pronti che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, determinato in conformità dell'articolo 104 del regolamento (UE) n. 575/2013, e del valore nozionale di tutti i derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.

050

Valore delle esposizioni verso la cartolarizzazione per il metodo SA

Valore delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, determinato a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.

Riga 020 (totale): Somma di tutte le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, determinata a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

060

Valore delle esposizioni verso la cartolarizzazione per il metodo IRB

Valore delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, determinato a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

La ripartizione geografica è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2014.

Riga 020 (totale): Somma di tutte le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, determinata a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

070

Requisiti di fondi propri: esposizioni creditizie generiche

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, determinati a norma della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Riga 020 (totale): Somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, determinata a norma della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.

080

Requisiti di fondi propri: esposizioni nel portafoglio di negoziazione

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, determinati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio specifico, o in conformità alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio incrementale di default e di migrazione.

Riga 020 (totale): Somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, determinata conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio specifico, o in conformità alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio incrementale di default e di migrazione.

090

Requisiti di fondi propri: esposizioni verso la cartolarizzazione

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, determinati a norma della parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Riga 020 (totale): Somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, determinata a norma della parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

100

Requisiti di fondi propri — totale

Somma delle colonne 070, 080 e 090.

Riga 020 (totale): Somma di tutti i requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.

110

Fattori di ponderazione per i requisiti di fondi propri

Fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ciascun paese, che è pari al totale dei requisiti di fondi propri riguardanti le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione (riga 01X, colonna 100) diviso per il totale dei requisiti di fondi propri riguardanti tutte le esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica conformemente all'articolo 140, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE (riga 020, colonna 100).

Tale valore è indicato come numero assoluto con 2 decimali.

120

Coefficiente anticiclico

Coefficiente anticiclico applicabile nel paese in questione e stabilito a norma degli articoli 136, 137, 138 e 139 della direttiva 2013/36/UE. Questa colonna non include i coefficienti anticiclici che sono stati fissati ma non sono ancora applicabili al momento del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente alla quale l'informativa si riferisce.

Tale valore è indicato come percentuale con lo stesso numero di decimali come stabilito a norma degli articoli 136, 137, 138 e 139 della direttiva 2013/36/UE.

PARTE III

ISTRUZIONI PER IL FORMATO STANDARD 2

Tabella 2

Importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

Gli enti si attengono alle istruzioni fornite nella presente sezione al fine di compilare la tabella 2 Importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

010

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

Importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

020

Coefficiente anticiclico specifico dell'ente

Coefficiente anticiclico specifico dell'ente, determinato a norma dell'articolo 140, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

Il coefficiente anticiclico specifico dell'ente è pari alla media ponderata dei coefficienti anticiclici che si applicano nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente e indicati nelle righe da 010 a 01X della colonna 120 della tabella 1.

Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ciascun paese è la percentuale dei requisiti di fondi propri, nel totale dei requisiti di fondi propri, relativi alle esposizioni creditizie rilevanti nel territorio in questione, ed è indicato nella tabella 1, colonna 110.

Tale valore è indicato come percentuale con 2 decimali.

030

Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

Requisito di riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente, pari al coefficiente anticiclico specifico dell'ente, come indicato nella riga 020 della presente tabella, applicato all'importo complessivo dell'esposizione al rischio indicato nella riga 010 della presente tabella.


Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di colonna

Spiegazione

010

Valore descritto nella spiegazione per le righe da 010 a 030 della presente tabella.


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