EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0612

Regolamento (UE) 2015/612 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

GU L 102 del 21.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/612/oj

21.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/612 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure dell'Unione che attuano la decisione 2011/101/PESC del Consiglio (1), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone fisiche o giuridiche, entità e organismi, figurano nel regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (2).

(2)

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 sono elencate le persone e le entità che beneficiano di una sospensione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(3)

Il 19 febbraio 2015, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/277 (3), con cui sono stati soppressi dagli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC i nomi di cinque persone decedute.

(4)

Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un'azione normativa a livello dell'Unione è richiesta al fine di darle attuazione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

Il 19 febbraio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/275 della Commissione (4), i nomi delle cinque persone decedute sono stati depennati dall'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

(2)  Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2015/277 del Consiglio, del 19 febbraio 2015, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 20).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/275 della Commissione, del 19 febbraio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(GU L 47 del 20.2.2015, pag. 15).


ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004, le seguenti persone fisiche sono soppresse dall'elenco «I. Persone»:

I.   Persone

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

 

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

 

Karakadzai, Mike Tichafa

 

Sakupwanya, Stanley Urayayi

 

Sekeremayi, Lovemore

 

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa


Top